Proposta di legge regionale n. 268 presentata il 19 luglio 2017
"Realizzazioni di applicazioni (APP) turistiche"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, al fine di promuovere il turismo e di incentivare l'iniziativa imprenditoriale soprattutto giovanile, favorisce la creazione di applicazioni (APP) per smartphone, tablet o altri dispositivi mobili volte a informare sugli eventi, nonché sugli itinerari turistici, culturali, enogastronomici e religiosi riguardanti il territorio regionale.
Art. 2 
(Soggetti beneficiari)
1. 
La Regione concede contributi alle imprese e ai privati, singoli o associati, per la creazione e aggiornamento di APP innovative in grado di promuovere e diffondere efficacemente il turismo regionale.
Art. 3 
(Disposizioni attuative)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione le modalità di assegnazione dei fondi disponibili, sulla base dei seguenti criteri prioritari:
a) 
start up costituite da giovani fino a trentacinque anni;
b) 
app innovative che utilizzano le tecnologie informatiche più efficaci ed efficienti, con i minori costi possibili;
c) 
in grado di diffondere in modo capillare e gratuito le informazioni turistiche di cui all'articolo 1;
d) 
divulgazione su tutto il territorio regionale delle app realizzate.
2. 
I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con eventuali contributi erogati da altri soggetti.
Art. 4 
(Bando)
1. 
La Regione emana, con cadenza biennale, un bando adottato in attuazione della deliberazione di cui all'articolo 3 che stabilisce le modalità di partecipazione, i beneficiari, la tempistica e l'ammontare dei contributi.
Art. 5 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 6 
(Relazione al Consiglio regionale)
1. 
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale in ordine all'entità dei contributi erogati, ai risultati ottenuti, nonché alle eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1) 
In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri derivanti quantificati in euro 100.000,00 nell'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le risorse allocate nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
2) 
Per gli esercizi successivi, alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, rimodulate nelle quote per ciascun anno del biennio 2018-2019, si fa fronte con le modalità previste all' articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).