Proposta di legge regionale n. 267 presentata il 19 luglio 2017
"Ecofuturo: interventi regionali per l'uso sostenibile dell'acqua e per la riduzione di rifiuti nelle scuole pubbliche e paritarie"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, al fine di concorrere alla tutela della salute e alla salvaguardia dell'ambiente, promuove la gestione responsabile dei rifiuti e l'uso consapevole e sostenibile dell'acqua.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene iniziative ed assume misure dirette a favorire la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle scuole pubbliche e paritarie, in conformità alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) e alla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani).
Art. 2 
(Interventi per la riduzione dei rifiuti)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene l'adozione da parte delle scuole pubbliche e paritarie di modelli di erogazione idrica a ridotto impatto ambientale, con almeno una delle seguenti modalità:
a) 
somministrazione di acqua mediante erogatori connessi alla rete idrica comunale per la libera distribuzione da ecotorre di acqua naturale e lievemente frizzante, somministrata in contenitori riutilizzabili;
b) 
raccolta differenziata di rifiuti prodotti nell'attività di erogazione idrica scolastica, secondo le modalità definite dal comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:
1) 
vetro;
2) 
plastica;
3) 
carta e cartone.
2. 
L'installazione di una o più centraline di distribuzione nelle scuole, quali le ecotorri, è realizzata con l'intervento delle amministrazioni comunali territorialmente competenti.
Art. 3 
(Attività di promozione e informazione)
1. 
La Regione, in conformità con quanto disposto dall' articolo 2, comma 1, lettera r), della legge regionale 24/2002 , promuove attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, finalizzati a sviluppare la cultura della gestione responsabile dei rifiuti e dell'uso sostenibile dell'acqua, in particolare nelle giovani generazioni.
Art. 4 
(Modalità di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, da approvare previo parere della commissione consiliare competente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui articoli 1, 2 e 3.
Art 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di parte corrente di cui gli articoli 2 e 3, quantificati in euro 50.000,00 nell'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le risorse allocate nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti), del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
2. 
Per il completamento dell'attuazione della presente legge, alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, rimodulate nelle quote per ciascun anno del biennio 2018- 2019, si fa fronte con le modalità previste dall' articolo 38, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).