Proposta di legge regionale n. 266 presentata il 19 luglio 2017
"Norme sull'educazione alimentare e il consumo equo e solidale"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 28 ottobre 2009 n.26 "Disposizioni per la promozione della diffusione del commercio equo e solidale" e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, promuove l'educazione alimentare e il consumo consapevole anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce:
a) 
l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari ed agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente o legati alla tradizione e alla cultura del territorio regionale o provenienti dal commercio equo e solidale;
b) 
la diffusione d'informazioni relative alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.
Art. 2 
(Interventi della Regione)
1. 
La Regione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le aziende agro-alimentari, promuove percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico, ai sensi delle linee guida di cui all' articolo 3, volti a realizzare attività didattiche, formative ed informative.
2. 
La Regione favorisce il consumo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, integrate, nonché di prodotti tipici e tradizionali nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva e in particolare dei servizi di ristorazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
3. 
La Regione promuove gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2 anche attraverso il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).
Art. 3 
(Linee Guida regionali)
1. 
La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente per materia, in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, adotta le linee guida dell'educazione alimentare e del consumo sostenibile finalizzate a:
a) 
definire i corretti comportamenti alimentari e nutrizionali di cui all' articolo 1, comma 2, lett.a);
b) 
stabilire le modalità e i criteri di diffusione delle informazioni di cui all' articolo 1, comma 2, lett.a);
c) 
individuare gli interventi regionali per la promozione dell'educazione alimentare e del consumo sostenibile sul territorio;
d) 
disciplinare gli interventi formativi ed informativi nelle scuole di ogni ordine e grado volti a promuovere i principi di una sana alimentazione nel rispetto delle differenze culturali.
Art. 4 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della commissione consiliare competente,approva con regolamento, i criteri e le indicazioni utili a garantire, nella definizione del capitolato nei bandi di assegnazione degli appalti delle mense scolastiche di ogni ordine e grado, in conformità con la normativa vigente inmateria di appalti pubblici e con le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica adottate dal Ministero della Salute, l'adozione dei corretti comportamenti alimentari e nutrizionali di cui alla presente legge.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 2 e 3, quantificati in euro 200.000,00 nell' esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le risorse allocate nella missione 13 (Tutela della Salute), programma 08 (Politica regionale unitaria per la tutela della salute), del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
2. 
Per il completamento dell'attuazione della presente legge, alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, rimodulate nelle quote per ciascun anno del biennio 2018-2019, si fa fronte con le modalità previste dall' articolo 38, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).