Proposta di legge regionale n. 261 presentata il 28 giugno 2017
"Interventi regionali a favore dell'invecchiamento attivo e in buona salute"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto della legislazione statale e ispirata dai principi dell'Unione europea in materia di invecchiamento attivo e in buona salute della popolazione europea, promuove e sostiene azioni volte ad aumentare le opportunità di accesso dei cittadini anziani residenti in Piemonte agli strumenti e ai servizi che ne tutelano la salute fisica, sociale e mentale consentendo loro di svolgere un ruolo attivo della società, senza discriminazione, e di godere di una vita indipendente e di qualità, per conseguire un invecchiamento in buona salute.
Art. 2 
(Interventi)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove azioni volte alla diffusione della cultura dell'invecchiamento in buona salute, alla valorizzazione del ruolo dell'anziano nella società e alla prevenzione della salute psicofisica degli anziani.
2. 
Le azioni di cui al comma 1 si realizzano attraverso i seguenti interventi:
a) 
miglioramento dell'accessibilità, fruibilità e qualità dei luoghi e dei servizi dedicati alle persone anziane;
b) 
sensibilizzazione ed educazione alle buone abitudini alimentari e all'importanza dell'attività fisica volte a migliorare le condizioni psico-fisiche dell'anziano;
c) 
promozione di iniziative finalizzate a favorire l'inclusione sociale degli anziani in attività che prevedono una forma di partecipazione attiva e di gruppo, anche attraverso l'educazione all'utilizzo delle nuove tecnologie per comunicare a distanza;
d) 
attivazione di programmi di prevenzione sanitaria ed educazione comportamentale orientati a fornire un servizio di cura continua teso al miglioramento del quadro clinico complessivo dell'anziano e utile a ridurre l'uso improprio dei servizi sanitari;
e) 
promozione delle iniziative dedicate alla valorizzazione della memoria collettiva, come risorsa e ricchezza del genere umano e, in particolare, del patrimonio storico e culturale del Piemonte;
f) 
promozione di programmi di sostegno alle famiglie che forniscono assistenza e in particolare alle donne che sono spesso i principali sostenitori per i membri della famiglia più anziani;
g) 
contrasto alla discriminazione basata sull'età nella società in generale e negli ambienti di lavoro che si realizza attraverso atteggiamenti pregiudizievoli che possono ostacolare lo sviluppo di politiche sane e compromettere la qualità delle prestazioni sanitarie e sociali che gli anziani ricevono;
h) 
monitoraggio del percorso ospedaliero dell'anziano e adeguamento alle nuove patologie cliniche.
Art. 3 
(Soggetti beneficiari e destinatari)
1. 
La Regione eroga finanziamenti per la realizzazione di progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 presentati da Comuni, singoli e associati, da Associazioni operanti in Piemonte e da ogni soggetto, anche privato, che interagisce in modo attivo con i destinatari della presente legge.
2. 
I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini residenti in Piemonte, uomini e donne, di età uguale o superiore a 65 anni.
3. 
E' data priorità ai progetti dedicati ai soggetti che vivono una condizione di isolamento e che hanno necessità di affrontare la perdita di un ruolo sociale attivo nella società.
Art. 4 
(Criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti)
1. 
La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di redazione dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2, di presentazione e valutazione delle domande, di erogazione dei finanziamenti, nonché di rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 5 
(Disposizioni attuative)
1. 
Per la realizzazione delle azioni previste dalla presente legge è istituito un Tavolo di lavoro permanente composto da esperti nelle tematiche dell'invecchiamento attivo e in buona salute, identificati con successivo regolamento, secondo il principio di rappresentatività, tra i soggetti che interagiscono attivamente nelle tematiche di cura, tutela, studio, erogazione servizi e gestione quotidiana riferite all'anziano.
2. 
Il Tavolo di lavoro permanente progetta e coordina azioni di ricerca, divulgazione e sensibilizzazione volte a realizzare un modello di intervento, parallelo e complementare a quello sanitario e socio-assistenziale, che può essere utilizzato dalle strutture di accoglienza esistenti e/o realizzato all'interno di nuove strutture specializzate.
3. 
La ricerca prevede un'attività di indagine sui bisogni dei soggetti destinatari della proposta, la dimensione del pubblico di interesse e le sue caratteristiche, il panorama dell'attuale offerta in Piemonte, in Italia e nel mondo e di analisi e valutazione dei dati raccolti finalizzata a comprendere le questioni legate all'età e i trend esistenti.
4. 
Le attività di divulgazione comprendono:
a) 
la diffusione e pubblicazione dei dati raccolti attraverso la ricerca;
b) 
la messa in rete delle opportunità presenti in Piemonte;
c) 
la condivisione delle buone pratiche e dei progetti in essere anche in ottica di creazione di sinergie sul territorio.
5. 
L'attività di divulgazione, in particolare, si realizza attraverso l'organizzazione di eventi sul territorio, la realizzazione di materiali informativi tra cui pubblicazioni cartacee e/o pagine web e l'attivazione di un portale web regionale dedicato all'invecchiamento attivo e in buona salute che si configuri come luogo virtuale di riferimento per la raccolta e la condivisione delle informazioni, delle attività in essere e dei servizi esistenti, lasciando ampio spazio all'intervento esterno che, attraverso domande e commenti, contribuisce allo sviluppo della piattaforma.
6. 
Le attività di sensibilizzazione riguardano:
a) 
la realizzazione di eventi in strada con spazi di accoglienza e ascolto;
b) 
seminari e/o workshop formativi;
c) 
allestimento di spazi attrezzati per svolgere attività di animazione all'interno di strutture esistenti e/o realizzate ad hoc;
d) 
organizzazione di attività sociali-culturali-ludiche attraverso le quali sperimentare nuove forme di aggregazione e interazione sociale tra anziani.
Art. 6 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione dell'isolamento sociale e al sostegno e alla valorizzazione di uno stile di vita attivo e in buona salute dell'anziano.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Piemonte, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte ed elaborate dal Tavolo lavoro permanente di cui all'articolo 4, dalle Aziende sanitarie regionali, nonché da ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione della presente legge, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa, presenta alla Commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) 
un quadro generale dell'andamento delle politiche e dei programmi sull'invecchiamento in buona salute in ambito regionale, anche in confronto alla situazione nazionale;
b) 
un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4;
c) 
il dettaglio dei soggetti beneficiari;
d) 
le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge.
3. 
Le relazioni successive alla prima, da presentare annualmente, documentano, inoltre, gli effetti delle politiche di promozione di uno stile di vita attivo e in buona salute dell'anziano in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) 
la stima del contributo alla diffusione della cultura dell'invecchiamento in buona salute, alla valorizzazione del ruolo dell'anziano nella società e alla prevenzione della salute psicofisica degli anziani attribuibile al complesso degli interventi previsti dalla legge;
b) 
la sintesi delle opinioni prevalenti espresse dai soggetti che in ambito regionale contribuiscono ad accogliere, assistere e gestire le persone anziane.
4. 
La Regione assicura la pubblicità, anche tramite i propri siti istituzionali, delle relazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché di ogni altro dato ed informazione raccolti per le attività valutative della presente legge.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri per l'attuazione degli articoli 2 e 5 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del Programma 03 "Interventi per anziani" della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", di un apposito fondo denominato "Fondo per la prevenzione e l'invecchiamento attivo e in buona salute" nel quale confluiscono risorse pari a 500.000,00 per l'anno 2017 per la spesa corrente e 1.000.000,00 euro per la spesa corrente per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, a valere sul bilancio di previsione finanziario 2017-2019.