Proposta di legge regionale n. 260 presentata il 26 giugno 2017
"Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 'Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione'"
Primo firmatario

BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL

Art. 1 
1. 
Dopo il comma 1 dell' art. 3 della l.r. 15 gennaio 1973, n. 3 , è aggiunto il seguente comma: "
1 bis)
Nell'elaborazione e nella definizione del piano annuale di cui all' art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , la Giunta regionale deve tener altresì conto dei seguenti criteri di priorità:
a)
i bambini affetti da disabilità;
b)
i figli di genitori residenti in Piemonte anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Piemonte ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, di mobilità o di disoccupazione.
".
Art. 2 
(Norma di neutralità finanziaria)
1. 
La presente legge non origina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.