"Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 'Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione'"
Primo firmatario
Art. 1
(Modifiche all'
art. 3 della l.r. 15 gennaio 1973, n. 3
)
1.
Dopo il
comma 1 dell' art. 3 della l.r. 15 gennaio 1973, n. 3 , è aggiunto il seguente comma: "
Nell'elaborazione e nella definizione del piano annuale di cui all'
art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , la Giunta regionale deve tener altresì conto dei seguenti criteri di priorità:
i bambini affetti da disabilità;
i figli di genitori residenti in Piemonte anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Piemonte ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, di mobilità o di disoccupazione. ".
1 bis)
a)
b)