Disegno di legge regionale n. 26 presentato il 16 settembre 2014
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NUOVA COMPOSIZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI.

Art. 1. 
(Collegio sindacale)
1. 
Il Collegio sindacale è organo delle aziende sanitarie regionali per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. 
Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3 ter del d. lgs. 502/1992, designati rispettivamente :
a) 
uno dal Presidente della Giunta regionale, con funzioni di presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati);
b) 
uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
c) 
uno dal Ministero della Salute.
Art. 2. 
(Requisiti per la nomina)
1. 
I requisiti per la nomina dei componenti dei Collegi sindacali devono garantire elevati standard di qualificazione professionale e sono definiti previa intesa sancita in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, relativamente al rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Art. 3. 
(Efficacia e norma di coordinamento)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, hanno progressivamente efficacia dalla data di scadenza dei Collegi sindacali attualmente in carica.
2. 
Ogni riferimento testuale ai Collegi dei revisori dei conti delle aziende sanitarie regionali, contenuto in leggi regionali, deve intendersi sostituito dalle parole: "
Collegio sindacale
".
Art. 4. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
i commi 1, 2, 3, 4 limitatamente al primo periodo e 7 limitatamente al primo periodo dell'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali);
b) 
la lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale).
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.