Disegno di legge regionale n. 258 presentato il 01 giugno 2017
"Promozione della cittadinanza"

Sommario:      

CAPO I. 
FINALITÀ E DESTINATARI
Art. 1. 
(Principi e finalità )
1. 
Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con il proprio Statuto ed in conformità ai principi stabiliti dall' articolo 117 della Costituzione , dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dalla legge 125/2014 (Disciplina generale della cooperazione allo sviluppo), la Regione riconosce alle cittadine e ai cittadini di origine straniera presenti sul territorio regionale, così come alle loro figlie e ai loro figli nati in Italia, condizioni di uguaglianza, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.
2. 
Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione concorre con la presente legge all'attuazione dei principi espressi dalla Costituzione e:
a) 
dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;
b) 
dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);
c) 
dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990;
d) 
dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989);
e) 
dalla Convenzione sulla partecipazione dei cittadini di origine straniera alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, firmata a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);
f) 
dalla Dichiarazione e dal Programma d'azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini);
g) 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000;
h) 
dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
i) 
dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio 2004;
m) 
dalla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).
3. 
Le politiche della Regione sono finalizzate a:
a) 
eliminare ogni forma di discriminazione, xenofobia e razzismo;
b) 
garantire l'accoglienza e l'effettiva inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini di origine straniera presenti sul territorio regionale;
c) 
garantire pari opportunità di accesso ai servizi;
d) 
promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
e) 
favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
f) 
garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilità;
g) 
assicurare pari valore e condizioni al genere femminile, nonché garanzie di tutela ai minori di origine straniera, con particolare attenzione per quelli non accompagnati;
h) 
promuovere iniziative e azioni volte al mantenimento del legame con il Paese di provenienza e con le famiglie di origine;
i) 
monitorare il fenomeno migratorio nel territorio regionale;
l) 
contribuire ad affrontare le cause delle migrazioni promuovendo uno sviluppo sostenibile nei Paesi di origine in coerenza con le politiche di cooperazione allo sviluppo nazionali e comunitarie.
Art. 2. 
(Destinatari)
1. 
Sono destinatari della presente legge i cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale e umanitaria, presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadine e cittadini di origine straniera.
2. 
Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono estesi alle figlie e ai figli nati in Italia dei destinatari di cui al comma 1 ed ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli.
CAPO II. 
COMPETENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 3. 
(Competenze della Regione)
1. 
La Regione svolge, in collaborazione con gli enti locali, funzioni di programmazione, analisi del fenomeno migratorio, governance, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.
2. 
La Regione, in linea con quanto disposto all'articolo 1, promuove:
a) 
forme di coordinamento tra le istituzioni, le organizzazioni del privato sociale, le rappresentanze delle cittadine e dei cittadini di origine straniera per le azioni di informazione, sensibilizzazione e sviluppo di relazioni interculturali e del dialogo interreligioso; nonché azioni di cooperazione allo sviluppo;
b) 
iniziative di supporto alle comunità di cittadine e cittadini di origine straniera, finalizzate al mantenimento della lingua e della cultura di origine;
c) 
lo sviluppo di servizi di mediazione linguistico-culturale che offrano figure professionali di mediazione e di accompagnamento ed orientamento dei cittadini e delle cittadine di origine straniera, al fine di facilitare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private; facilitare la convivenza tra cittadine e cittadini di origine straniera e comunità locali e tra le diverse comunità di provenienza; facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, della formazione, dell'inserimento lavorativo, della sanità e della giustizia, secondo quanto definito dal d.lgs. 286/1998 , e dalle direttive regionali in materia di modalità di impiego nella rete dei servizi, promuovendo la rimozione dei possibili fattori di discriminazione che possono limitare o ostacolare l'accesso ai servizi da parte delle cittadine e dei cittadini di origine straniera in conformità alla l.r. 5/2016 ;
d) 
la realizzazione e il consolidamento di centri interculturali finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra persone di diversa provenienza, nonché l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere l'inclusione sociale, l'educazione interculturale e la libertà di professare la propria fede religiosa.
Art. 4. 
(Competenze degli enti locali)
1. 
In conformità al principio di sussidiarietà di cui all' articolo 118, comma 1 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, gli enti locali promuovono ed attuano azioni volte a garantire il riconoscimento dei diritti sociali e civili delle persone di origine straniera, di cui all'articolo 13.
2. 
Gli enti locali per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di enti locali di cui sono soci titolari, di associazioni di volontariato e di enti senza fini di lucro.
Art. 5. 
(Piano regionale integrato per l'immigrazione)
1. 
Il Piano regionale integrato per l'immigrazione, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell'inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini di origine straniera nei settori oggetto della presente legge.
2. 
Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente. Il Piano regionale è approvato previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
3. 
Il Piano regionale è predisposto e aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di immigrazione in collaborazione con le altre strutture regionali interessate, tenuto conto:
a) 
delle proposte formulate dalla Consulta regionale dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine di cui all'articolo 8;
b) 
delle proposte formulate dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo. 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), come sostituito dall' articolo 14 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 ;
c) 
dei rapporti dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione e diritto d'asilo di cui all'articolo 6 e della valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza prevista dall'articolo 6.
4. 
Il Piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali.
5. 
Partecipano all'attuazione del Piano regionale gli enti locali, le associazioni di enti locali del Piemonte, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All'attuazione del Piano regionale contribuiscono, altresì, associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato, organizzazioni di rappresentanza delle cittadine e dei cittadini di origine straniera, enti riconosciuti delle confessioni religiose.
CAPO III. 
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 6. 
(Osservatorio regionale sull'immigrazione e diritto d'asilo)
1. 
La Regione Piemonte istituisce presso l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte, di seguito IRES Piemonte, l'Osservatorio regionale sull'immigrazione e il diritto d'asilo, di seguito denominato Osservatorio, al fine di raccogliere, analizzare e divulgare dati relativi ai flussi migratori e alle condizioni di vita delle persone di origine straniera presenti sul territorio regionale. L'Osservatorio ha inoltre il compito di valutare l'impatto delle politiche volte a favorire l'inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini di origine straniera e a contrastare ogni forma di discriminazione.
2. 
Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, la Regione si avvale ai sensi della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 ) dell' IRES Piemonte. Per promuovere la cooperazione interistituzionale, la Regione, nell'ambito delle attività condotte dall'Osservatorio, si avvale della collaborazione della Consulta regionale di cui all'articolo 8 e stipula accordi con enti di ricerca e altri soggetti, pubblici e privati, che abbiano specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.
Art. 7. 
(Forum regionale dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine)
1. 
La Regione Piemonte istituisce il Forum regionale dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine, di seguito denominato Forum, per promuovere e favorire il dialogo e il lavoro di rete tra tutti gli attori pubblici e privati che operano nell'ambito dell'immigrazione.
2. 
La partecipazione al Forum è aperta alle istituzioni, alle associazioni, alle fondazioni e alle cooperative regionali, che si occupano a vario titolo di migranti.
3. 
I partecipanti al Forum si riuniscono almeno tre volte all'anno, studiano soluzioni e formulano proposte relative al fenomeno migratorio da presentare alla Consulta regionale dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine, di cui all'articolo 8.
4. 
In particolare il Forum:
a) 
promuove e favorisce il lavoro di rete tra quanti nelle comunità locali si impegnano a vario titolo per assicurare i diritti delle cittadine e dei cittadini di origine straniera e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria, valorizzando l'esperienza di ciascuno;
b) 
formula proposte ed esprime pareri sugli interventi di programmazione regionale in favore delle cittadine e dei cittadini di origine straniera e titolari di protezione internazionale e umanitaria e delle loro famiglie, anche in relazione alla prospettiva di genere, alla tutela e alla difesa dei loro diritti nonché alla loro qualità di vita e condizione d'integrazione sociale;
c) 
promuove la costituzione e lo sviluppo di associazioni e di cooperative composte in prevalenza o esclusivamente dalle cittadine e dai cittadini di origine straniera;
d) 
nomina, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26, i rappresentanti delle associazioni delle persone immigrate e operanti nel settore immigrazione, che costituiscono la Consulta;
e) 
coadiuva la Consulta regionale nell'organizzazione della Conferenza regionale sull'immigrazione.
5. 
Le sedute periodiche del Forum, ed eventualmente quelle straordinarie, sono convocate dall'assessore regionale per le politiche di immigrazione. La partecipazione alle riunioni è gratuita.
Art. 8. 
(Consulta regionale dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine)
1. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Consulta regionale dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine, di seguito denominata Consulta.
2. 
Alla Consulta compete:
a) 
formulare proposte in materia di inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini di origine straniera, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
b) 
recepire le istanze presentate dal Forum regionale dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine;
c) 
formulare proposte per l'attuazione della legge regionale sulla promozione della cittadinanza, tenuto conto delle istanze provenienti dal Forum regionale dei cittadini e delle cittadine di origine straniera;
d) 
formulare pareri e proposte per la redazione del Piano integrato per l'immigrazione e per la sua esecuzione;
e) 
esprimere pareri sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e proposte di intervento;
f) 
collaborare con la Giunta regionale all'organizzazione della Conferenza regionale sull'immigrazione, in coordinamento con il Forum dei cittadini e delle cittadine di origine straniera;
g) 
collaborare con l'Osservatorio nell'individuazione di settori tematici di studio e nella valutazione dell'impatto delle politiche di immigrazione;
h) 
promuovere buone prassi rispetto all'operato delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio, con lo scopo di uniformare l'applicazione della normativa sul territorio regionale;
i) 
formulare alla Regione proposte di intervento per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie, da trasmettere alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. 
I criteri di elezione e designazione dei componenti, la composizione e le modalità organizzative e di funzionamento della Consulta sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 26.
Art. 9. 
(Conferenza regionale sull'immigrazione)
1. 
La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 26.
CAPO IV. 
PROTEZIONE SOCIALE
Art. 10. 
(Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, consulenza legale e inclusione sociale dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione internazionale e dei beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione ai soggetti maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.
2. 
Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea.
Art. 11. 
(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)
1. 
Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori cittadini e cittadine di origine straniera non accompagnati, la Regione promuove interventi mirati di accoglienza e tutela a favore dei minori cittadini e cittadine di origine straniera non accompagnati presenti sul territorio regionale.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori cittadini di origine straniera non accompagnati.
3. 
Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di inclusione, gli interventi avviati durante la minore età ai sensi dei commi 1 e 2 possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.
Art. 12. 
(Programmi di protezione sociale)
1. 
La Regione e gli enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall' articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e inclusione sociale, rivolti alle vittime di violenza, di tratta o di sfruttamento.
2. 
L'Amministrazione regionale promuove e sostiene, in collaborazione con comuni, enti pubblici, ed associazioni, la realizzazione di progetti per interventi di protezione, assistenza, inclusione sociale e supporto al rientro volontario e reinserimento nei Paesi di origine, rivolti a persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all' articolo 18 del d.lgs. 286/1998 .
3. 
Al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali delle cittadine e dei cittadini di origine straniera presenti sul territorio regionale assoggettati a forme di schiavitù o vittime di tratta o di violenza, la Regione pone in atto misure a loro favore, mediante azioni coordinate con gli enti locali, le associazioni del terzo settore e i soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo.
4. 
La Regione, d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria, promuove progetti specifici che favoriscano l'applicazione degli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva e gli interventi di reinserimento sociale, realizzati da comuni e da associazioni, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
CAPO V. 
INTERVENTI DI SETTORE
Art. 13. 
(Servizi territoriali)
1. 
I comuni, anche in forma associata, organizzano nell'ambito delle proprie competenze direttamente o tramite le associazioni, i servizi territoriali che provvedono:
a) 
all'erogazione di attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità verso i destinatari della presente legge;
b) 
alla promozione di attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale e interreligioso;
c) 
alla erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale;
d) 
all'organizzazione di attività di assistenza e tutela legale e alla segnalazione delle situazioni di discriminazione;
e) 
allo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di richiesta di nulla-osta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero dell'Interno.
2. 
I comuni sede di istituti di pena svolgono i servizi, di cui al comma 1 nei confronti delle persone di origine straniera detenute, direttamente o tramite le associazioni.
3. 
La Regione sostiene l'attivazione e gestione dei servizi territoriali attraverso appositi incentivi.
Art. 14. 
(Assistenza socio-sanitaria)
1. 
Sono garantiti, alle cittadine e ai cittadini di origine straniera presenti sul territorio regionale, i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto alle cittadine e ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 del d.lgs. 286/1998 .
2. 
I minori di origine straniera presenti sul territorio piemontese sono iscritti al SSN a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno, secondo le modalità definite dalla Regione con propri provvedimenti di attuazione.
3. 
Alle cittadine e ai cittadini di origine straniera presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonché i programmi di tutela della salute mentale.
4. 
Sono, in particolare, garantiti:
a) 
la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane;
b) 
la tutela della salute del minore;
c) 
le vaccinazioni previste dai piani sanitari;
d) 
gli interventi di profilassi internazionale;
e) 
la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.
5. 
L'Amministrazione regionale promuove tutte le misure organizzative finalizzate a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per le cittadine e i cittadini di origine straniera presenti sul territorio non iscritti al servizio sanitario regionale.
6. 
In ogni ente del servizio sanitario regionale e comunque presso i principali servizi socio-sanitari e ospedalieri sono organizzati servizi di mediazione interculturale, con particolare attenzione al genere.
Art. 15. 
(Politiche abitative)
1. 
La Regione Piemonte, anche in attuazione dell' articolo 10 dello Statuto , promuove politiche abitative atte a favorire le cittadine e i cittadini di origine straniera consentendo loro l'accesso alle locazioni a uso abitativo e l'acquisizione della prima casa in proprietà a parità di condizioni con gli altri cittadini/e, ai sensi della normativa regionale di settore ed in conformità all' articolo 40 del d.lgs 286/1998 .
2. 
La Regione si propone di coordinare le azioni degli enti locali e di tutti i soggetti interessati per promuovere iniziative mirate a favorire la ricerca di soluzioni abitative anche a beneficio delle cittadine e dei cittadini di origine straniera e ad assicurare adeguati strumenti per agevolare l'assistenza abitativa.
3. 
In sede di programmazione delle politiche abitative di cui al comma 1 e di attivazione delle misure statali e regionali in materia, la Regione può prevedere che le esigenze abitative siano correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 16. 
(Istruzione ed educazione interculturale)
1. 
La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 28 dicembre 2007 n, 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), favorisce le condizioni di accesso ai servizi scolastici dei cittadini e delle cittadine di origine straniera e le relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie immigrate.
2. 
Gli interventi volti all'accoglienza, all'integrazione e all'inserimento scolastico degli allievi di nazionalità straniera sono individuati dall' articolo 17 della l.r. 28/2007 .
3. 
La Regione promuove accordi interistituzionali, in particolare con l'ufficio scolastico regionale e con gli Atenei presenti sul territorio, finalizzati a favorire la realizzazione delle azioni di cui al presente articolo.
Art. 17. 
(Formazione professionale)
1. 
Le cittadine e i cittadini di origine straniera hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani, in base alla normativa vigente.
2. 
La Regione, nell'ambito del quadro normativo delineato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche anche in coordinamento tra enti gestori delle funzioni socio assistenziali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, associazioni ed enti che operano sul territorio.
3. 
Ai fini dell'inserimento lavorativo e del proficuo accesso alle attività di formazione professionale, la Regione promuove e sostiene progetti che prevedono corsi di formazione di lingua italiana e di cittadinanza attiva, definiti anche con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni.
4. 
Per quanto di propria competenza, nel rispetto dei criteri sanciti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ), la Regione sostiene e promuove la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), contribuisce al riconoscimento dei titoli professionali acquisiti nei paesi di provenienza, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo ed al mondo del lavoro.
Art. 18. 
(Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome e imprenditoriali)
1. 
La Regione garantisce alle cittadine e ai cittadini provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, che siano in possesso di regolare titolo di soggiorno e residenti o domiciliati in Piemonte, pari opportunità rispetto ai cittadini italiani o appartenenti all'Unione europea, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno ad attività autonome o imprenditoriali anche in forma cooperativa. A tal fine promuove e favorisce le attività formative mirate alla conoscenza dell'ordinamento civile dello Stato e della legislazione sulla sicurezza e regolarità del lavoro.
2. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro):
a) 
garantisce pari diritti per le cittadine e i cittadini stranieri di cui al suddetto comma 1 in ordine all'accesso alle misure di contrasto alla disoccupazione poste in essere nell'ambito della propria programmazione in tema di politiche attive del lavoro e di servizi per l'impiego;
b) 
sostiene le iniziative di supporto per l'accesso al credito, al lavoro autonomo ed imprenditoriale;
c) 
favorisce la mediazione interculturale quale funzione del processo di inclusione socio-lavorativa dei destinatari della presente legge.
3. 
Le persone di origine straniera sono ammesse, ai sensi della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), a partecipare ai concorsi pubblici e alle selezioni nei termini previsti dalla normativa nazionale.
Art. 19. 
(Inserimento lavorativo e integrazione in ambito rurale)
1. 
La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, promuove iniziative ed attività per favorire l'inserimento socio-lavorativo in ambito rurale di soggetti con disabilità e svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3 e 4 del regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651/2014 della Commissione ed ai sensi dell' articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.
Art. 20. 
(Ripopolamento dei piccoli comuni e delle aree rurali e montane)
1. 
La Regione favorisce iniziative di accoglienza delle cittadine e dei cittadini stranieri e dei migranti richiedenti asilo nei piccoli comuni, montani e rurali, ai fini anche del ripopolamento delle aree interne.
2. 
I comuni montani e le unioni montane di comuni, iscritte nella Carta delle forme associative, possono promuovere direttamente progetti di accoglienza coordinati dall'ente locale anche d'intesa con associazioni di volontariato operanti sul territorio.
3. 
Ai fini del ripopolamento delle aree rurali e montane e dei piccoli comuni, sono incentivate con premialità sulle graduatorie dei bandi dei progetti del Programma di sviluppo rurale, del FESR e di altri programmi comunitari coordinati dalla Regione Piemonte, le iniziative progettuali promosse da comuni di aree rurali, da comuni montani e da unioni montane che coinvolgano cittadini stranieri ovvero migranti richiedenti asilo.
4. 
La Regione favorisce l'inserimento di specifiche progettualità rivolte ai cittadini stranieri e ai migranti richiedenti asilo.
5. 
La Regione promuove dinamiche e processi di ricombinazione sociale fra la comunità ospitante e i nuovi abitanti dei piccoli comuni e delle aree rurali e montane.
6. 
Per fornire un buon livello di qualità della vita delle comunità locali, la Regione promuove iniziative la cui realizzazione favorisca l'adozione di politiche strutturali integrate, il potenziamento dei servizi territoriali, la creazione di attività economiche, un incremento demografico delle comunità locali, anche nelle aree marginali montane e rurali.
Art. 21. 
(Interventi di inclusione e comunicazione interculturale)
1. 
La Regione promuove lo sviluppo di relazioni interculturali tra cittadine e cittadini di origine straniera e italiani con iniziative dirette o realizzate dai suoi enti partecipati e supportando anche enti locali ed enti di tutela nei seguenti interventi:
a) 
iniziative di informazione pubblica e sensibilizzazione sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e un migliore sviluppo delle relazioni interculturali, del dialogo interreligioso e della inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini di origine straniera;
b) 
iniziative di supporto alle comunità di persone di origine straniera, finalizzate al mantenimento della lingua e della cultura di origine;
c) 
iniziative di promozione dell'inclusione culturale e sociale, anche attraverso la realizzazione e il consolidamento di centri interculturali finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra persone di diversa provenienza.
Art. 22. 
(Cooperazione allo sviluppo )
1. 
La Regione promuove, coordina, sostiene e realizza iniziative e programmi che integrino gli ambiti della cooperazione allo sviluppo e delle migrazioni, tra loro fortemente interdipendenti, anche a completamento di ulteriori strumenti di carattere nazionale e comunitario.
2. 
La Regione collabora con i soggetti del sistema regionale della cooperazione allo sviluppo valorizzandone le competenze.
3. 
In particolare la Regione:
a) 
promuove e coordina l'azione delle autonomie locali piemontesi che attuano progetti di educazione e cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine;
b) 
sostiene e realizza interventi di cooperazione allo sviluppo, cooperazione decentrata, cooperazione sanitaria e co-sviluppo nei paesi di origine ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale) e 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008);
c) 
predispone e sviluppa programmi e attività di cooperazione internazionale e di co-sviluppo tesi al coinvolgimento della diaspora anche in progetti imprenditoriali, valorizzando le rimesse e il sostegno degli investimenti in loco;
d) 
ai sensi dell' articolo 36 del d.lgs. 286/1998 , finanzia gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati a erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di minori, provenienti da paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria.
4. 
Le azioni del Piano di cui all'articolo 5 sono coordinate con le direttive e i piani annuali previsti dall' articolo 8 della l.r. 67/1995 .
CAPO VI. 
MEDIAZIONE INTERCULTURALE
Art. 23. 
(Attività)
1. 
La Regione riconosce nell'attività di mediazione interculturale, lo strumento trasversale di collegamento tra le culture straniere e le strutture, i servizi e le istituzioni locali e nazionali.
2. 
Il mediatore interculturale:
a) 
facilita il rapporto e il dialogo tra le cittadine e i cittadini di origine straniera e le istituzioni pubbliche e private del territorio;
b) 
promuove attività di sensibilizzazione allo scambio di diversità tra le parti;
c) 
collabora con enti pubblici e privati alla progettazione e alla ricerca sulle tematiche dell'intercultura, alla formazione e specializzazione dei nuovi mediatori rispondendo alle nuove esigenze date dai flussi migratori nel tempo;
d) 
fa conoscere i diritti e i doveri dei cittadini stranieri presenti sul territorio di accoglienza, e promuove l'approccio interculturale, ovvero la valorizzazione della cultura di origine dello straniero e quella italiana, come strumento di base per l'avvio del percorso di autonomia dell'immigrato;
e) 
individua il bisogno relativo allo specifico vissuto migratorio, interpretando e decodificando i valori, modi di pensare e di interpretare il mondo, comportamenti e stili di vita, pratiche religiose;
f) 
promuove la parità di genere e la cultura delle pari opportunità, per favorire l'accesso e la fruizione dei servizi pubblici e privati;
g) 
partecipa a progetti di prevenzione e gestione dei conflitti.
Art. 24. 
(Ambiti di intervento del mediatore interculturale)
1. 
Il mediatore interculturale opera nelle strutture e servizi pubblici e privati, di concerto con gli altri operatori dei servizi, quali : aziende sanitarie locali, presidi ospedalieri, consultori, scuole, centri di accoglienza, carceri, uffici pubblici.
2. 
Per poter svolgere l'attività, il mediatore interculturale deve essere in possesso della qualificazione regionale, ovvero deve aver conseguito il titolo di studio universitario avente come specifico obiettivo la preparazione dei mediatori interculturali nei servizi pubblici e privati.
Art. 25. 
(Registro regionale dei mediatori interculturali)
1. 
La Regione, con la presente legge, istituisce il registro regionale dei mediatori interculturali, al fine di disporre di figure professionali specializzate per l'erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e orientamento delle cittadine e dei cittadini di origine straniera e dei richiedenti asilo, nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni pubbliche e private e l'accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi ambiti.
2. 
Con apposita deliberazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, disciplina modalità e criteri d'iscrizione e la tenuta del registro regionale.
3. 
L'elenco dei mediatori interculturali iscritti nel registro regionale è a disposizione di enti, aziende e istituzioni interessati ai servizi di mediazione, di accoglienza, di accompagnamento, di orientamento e d'inclusione sociale dei cittadini e delle cittadine di origine straniera e dei richiedenti asilo.
CAPO VII. 
ATTUAZIONE E VALUTAZIONE
Art. 26. 
(Regolamento attuativo)
1. 
La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto un regolamento che definisce:
a) 
i criteri per la realizzazione del Piano regionale integrato per l'immigrazione, per quanto non predisposto dall'articolo 5;
b) 
i criteri per l'elezione e la designazione dei componenti, nonché la composizione, le modalità di organizzative e di funzionamento della Consulta di cui all'articolo 8;
c) 
le modalità di partecipazione alla Conferenza regionale dell'immigrazione di cui all'articolo 9;
d) 
le modalità e i criteri d'iscrizione e di tenuta del registro regionale dei mediatori interculturali di cui all'articolo 24.
Art. 27. 
(Clausole valutative)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini di origine straniera presenti sul territorio regionale.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno centoventi giorni prima dell'adozione del Piano regionale integrato per l'immigrazione di cui all'articolo. 5, presenta alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) 
un quadro dell'andamento del fenomeno migratorio, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale sull'immigrazione e diritto d'asilo, di cui all'articolo 6;
b) 
un quadro dell'andamento delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati, di cui agli interventi previsti dall'articolo 3, comma 2; b) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, in particolare degli interventi previsti dal Titolo IV Capo I e delle eventuali criticità;
c) 
una descrizione sintetica dei dati del registro regionale dei mediatori interculturali, di cui al Titolo IV Capo II;
d) 
le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio.
3. 
Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani regionali integrati per l'immigrazione di cui all' articolo 5.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all' articolo 28.
CAPO VIII. 
NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE ED ABROGATIVE
Art. 28. 
(Norma transitoria)
1. 
In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano regionale integrato per l'immigrazione di cui all'articolo 5, con le modalità previste nel regolamento attuativo della presente legge, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art. 29. 
(Norme finanziarie)
1. 
La copertura degli oneri per l'attuazione della presente legge è quantificata nell'anno finanziario 2017 in euro 300.000,00, in termini di competenza e di cassa, ed è assicurata con le risorse iscritte sui competenti capitoli di spesa corrente, all'interno della missione 12 programma 1204. Per gli esercizi successivi 2018 e 2019 la copertura è prevista, in termini di competenza, in euro 300.000,00 annui all'interno della medesima missione 12 programma 1204 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
2. 
I finanziamenti relativi all'applicazione della presente legge possono essere cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 30. 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 8 novembre 1989 n. 64 (Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte), è abrogata.
Art. 31. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.