Proposta di legge regionale n. 257 presentata il 01 giugno 2017
"Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialita' in ambito regionale. Modifiche alle leggi regionali 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione)"

Art. 1. 
1. 
L' articolo 41 della l.r. n. 1/2004 è sostituito dal seguente: "
Art. 41.
(Attività di promozione regionale)
1.
La Regione riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La Regione sostiene la genitorialità e promuove la natalità anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene politiche specifiche mirate a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a rafforzare i legami familiari e quelli tra le famiglie, a creare reti locali di solidarietà, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, con particolare riguardo all'interculturalità e all'integrazione.
3.
La Regione persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un sistema più ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità.
4.
La Regione promuove il coinvolgimento, nella definizione e nell'implementazione delle politiche familiari, del sistema scolastico territoriale di ogni ordine e grado, con particolare attenzione ai micro-nidi, ai nidi d'infanzia, alle scuole dell'infanzia e alle ludoteche.
5.
In attuazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale la Regione e gli enti locali, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale dei territori, promuovono il coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore, dell'associazionismo familiare e degli operatori economici, nonché la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze di autorganizzazione.
".
Art. 2. 
1. 
Dopo l' articolo 41 della l.r. n. 1/2004 è inserito il seguente: "
Art. 41 bis.
(Politiche Strutturali)
1.
In attuazione alle finalità di cui all'articolo 41, la Regione promuove l'adozione di politiche organiche e intersettoriali volte a:
a)
promuovere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali ed educative;
b)
sostenere la genitorialità e la natalità;
c)
agevolare la formazione e lo sviluppo di nuove famiglie, sostenendone attivamente i progetti di vita e favorendo l'acquisizione di autonomia da parte delle giovani generazioni, supportandole nel reperimento del lavoro e di abitazioni adeguate con idonee politiche lavorative e abitative, anche attraverso un apposito fondo sociale per gli affitti;
d)
sostenere la corresponsabilità paritaria dei genitori negli impegni di crescita ed educazione dei figli, sostenendo il ruolo della paternità e della maternità e favorendo l'equa distribuzione dei carichi familiari;
e)
favorire l'istituzione, il mantenimento e la diffusione di servizi aziendali ed interaziendali a supporto delle famiglie;
f)
sostenere i rapporti di solidarietà, cura e assistenza tra componenti del nucleo familiare e tra generazioni della rete parentale, con particolare riguardo alle politiche di sostegno e alla coprogettazione degli interventi di supporto domiciliari;
g)
promuovere le iniziative d'informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori per un approfondimento delle loro funzioni e responsabilità educative;
h)
sostenere la responsabilità sociale e la coesione dei territori in materia di politiche familiari, promuovendo il coinvolgimento attivo degli enti locali e delle organizzazioni sia lucrative sia non lucrative nei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione degli interventi;
i)
promuovere l'adozione, da parte dell'ente pubblico, di una fiscalità più attenta e modulata in base alle necessità delle famiglie, anche attraverso processi di studio e sperimentazione.
".
Art. 3. 
1. 
L' articolo 42 della l.r. n. 1/2004 è sostituito dal seguente: "
Art. 42.
(Centri per le famiglie)
1.
La Regione promuove e incentiva l'istituzione, nell'ambito degli enti gestori dei servizi socio-assitenziali, in raccordo con i consultori familiari, dei "Centri per le Famiglie", di seguito denominati Centri, al fine di organizzare e promuovere attività di aggregazione familiare, favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, favorire iniziative sociali e di mutuo aiuto, rendere accessibili i servizi ai cittadini e alle famiglie e sostenere sul territorio l'azione amministrativa dell'ente pubblico in ambito familiare.
2.
I Centri, che si collocano nel sistema dei servizi territoriali integrando e completando la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, sanitari, educativi e del privato sociale e si coordinano con il sistema educativo dell'infanzia, collaborando, in particolare, con i micro-nidi, i nidi d'infanzia, le scuole dell'infanzia e le ludoteche, con cui si favorisce la contiguità e la condivisione degli spazi.
3.
I Centri svolgono, in particolare, le seguenti attività a favore di cittadini e famiglie:
a)
sviluppano politiche e servizi innovativi per le famiglie e a sostegno della genitoralità;
b)
promuovono prioritariamente il ruolo attivo delle famiglie nella società;
c)
orientano e informano sui diritti e servizi previsti dalla legge e dalla normativa locale in materia di benessere familiare;
d)
offrono attività di sostegno alla genitorialità, organizza e promuove attività di aggregazione, svolge attività di consulenza, di mediazione familiare, di prevenzione del disagio familiare e di coordinamento con i Consultori Familiari, le ASL, i SERT, ed il sistema scolastico rispetto alle loro funzioni, cura i rapporti e costruisce reti con gli organismi del terzo settore e del no-profit;
e)
forniscono le informazioni sulle opportunità offerte dai soggetti pubblici e privati aderenti al distretto per la famiglia di cui all'articolo 42 bis.
4.
I Centri sono organizzati anche in sinergia con altri enti e organismi pubblici e privati, valorizzando la collaborazione delle associazioni e del terzo settore.
5.
E' istituito il Coordinamento regionale dei Centri per le famiglie, con obiettivi di coordinamento, formazione, valutazione e proposta sull'attività dei Centri stessi e sulle finalità di cui al presente Capo. La Giunta regionale ne determina, con apposito provvedimento sentita la Commissione consiliare competente, la composizione e il funzionamento.
6.
Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale istituisce, con proprio provvedimento sentita la Commissione consiliare competente, l'Albo delle Associazioni Familiari, rivolto alle organizzazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro che operano sul territorio regionale mediante iniziative di mutuo aiuto per attività di cura, custodia ed assistenza familiare.
".
Art. 4. 
(Inserimento degli articoli 42 bis, 42 ter e 42 quater della l.r. n. 1/2004 )
1. 
Dopo l' articolo 42 della l.r. n. 1/2004 sono inseriti i seguenti: "
Art. 42 bis.
(Distretti per la famiglia)
1.
La Regione favorisce la realizzazione dei Distretti per la famiglia, di seguito denominati Distretti, intesi quali circuiti economici e culturali, a base locale, all'interno dei quali gli attori coinvolti operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli.
2.
I Distretti consentono:
a)
alle famiglie di poter fruire di un ambiente adatto a creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
b)
alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, che vadano incontro alle esigenze delle famiglie e possano, di conseguenza, accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale.
3.
Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, istituisce un Registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono ai Distretti, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento, disciplinando anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione.
4.
L'iscrizione al Registro di cui al comma 3 comporta la sottoscrizione di una specifica "carta dei servizi", le cui linee guida sono definite dalla Giunta regionale e che contiene le caratteristiche e le modalità delle prestazioni erogate specificatamente alla famiglie da parte degli aderenti al Registro e che deve essere adeguatamente pubblicizzata.
5.
La Regione può concedere agevolazioni ai soggetti aderenti ai Distretti iscritti nel Registro di cui al comma 3.
6.
La Giunta regionale può istituire uno o più marchi da rilasciare agli iscritti al Registro di cui al comma 3.
Art. 42 ter.
(Carta Famiglia)
1.
La Regione istituisce la Carta famiglia, che attribuisce ai possessori il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi, sia con riferimento ai Distretti di cui all'articolo 42 bis, sia con riguardo a servizi erogati da soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione, previo accordo con essi.
Art. 42 quater.
(Consulta regionale per la Famiglia)
1.
È istituita la Consulta regionale per la Famiglia, di seguito denominata Consulta, la cui durata corrisponde alla legislatura regionale ed è composta dai seguenti soggetti:
a)
il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;
b)
tre Consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze;
c)
un rappresentante per ogni Distretto di cui all'articolo 42 bis;
d)
cinque rappresentanti delle associazioni familiari e del terzo settore;
e)
tre rappresentanti del Coordinamento regionale dei Centri per le famiglie.
2.
Può altresì far parte della Consulta, su designazione dell'ente di appartenenza, un rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale.
3.
La Consulta svolge i seguenti compiti:
a)
favorisce lo svolgimento coordinato delle attività attinenti alle finalità di cui al presente Capo;
b)
formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale aventi ricaduta sulle politiche per la famiglia;
c)
svolge attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche familiari realizzate dalla Regione e dagli enti locali;
d)
esprime parere obbligatorio sulle proposte legislative e sugli atti di natura regolamentare riguardanti le politiche per la famiglia;
e)
promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti le finalità di cui al presente Capo.
4.
La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
".
Art. 5. 
(Sostituzione dell' articolo 43 della l.r. n. 1/2004 )
1. 
L' articolo 43 della l.r. n. 1/2004 è sostituito dal seguente: "
Art. 43.
(Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città)
1.
La Regione promuove le iniziative di conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi dei servizi e i tempi di lavoro, con riguardo alla condivisione delle responsabilità e dei carichi all'interno della famiglia e in particolare:
a)
in coerenza con gli obiettivi della programmazione, promuove e incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, tese a una crescente flessibilità delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività familiari, favorendo nell'accesso le famiglie in cui ciascun genitore lavora o è inserito in un processo di formazione o ricerca attiva di lavoro;
b)
promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro;
c)
promuove e incentiva la costituzione di banche del tempo, come definite dall' articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e di ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia.
".
Art. 6. 
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. n. 3/1973 )
1. 
L' articolo 4 della l.r. n. 3/1973 è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Norme per la costruzione e per l'impianto)
1.
I nidi d'infanzia sorgono preferibilmente su aree attigue alle strutture residenziali e facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio.
2.
L'ubicazione è possibilmente riferita agli altri servizi sociali, con particolare riguardo ai Centri per le famiglie e ai servizi di istruzione rivolti all'infanzia in età pre-scolare.
3.
Le caratteristiche geo-morfologiche dell'area devono assicurare un uso del nido d'infanzia adeguatamente confortevole in ogni stagione dell'anno.
".
Art. 7. 
(Sostituzione dell' articolo 11 della l.r. n. 3/1973 )
1. 
L' articolo 11 della l.r. n. 3/1973 è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Norme per la gestione ed il controllo)
1.
I Comuni ed i Consorzi di Comuni gestiscono i nidi d'infanzia costruiti ai sensi della presente legge anche avvalendosi della partecipazione delle famiglie e delle associazioni familiari nei propri spazi, collaborando con l'Albo delle Associazioni Familiari istituto dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 42, comma 6 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), con le organizzazioni del terzo settore e con i Centri per le famiglie eventualmente presenti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, presso ciascun nido d'infanzia è costituita una Commissione composta da un minimo di nove ad un massimo di dodici membri garantendo la presenza di almeno un rappresentante del Centro per la famiglia, se presente.
3.
Le modalità di composizione e di elezione, nonché la durata in carica della Commissione di cui al comma 2, sono stabilite con apposito Regolamento Comunale o consortile. Il Presidente della Commissione è eletto nel suo seno nella prima riunione; funge da segretario il responsabile della direzione del nido d'infanzia.
4.
La Commissione si riunisce periodicamente in base alle norme del Regolamento di cui al comma 3 su convocazione del Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
".
Art. 8. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
La presente legge non comporta oneri aggiuntivi nell'ambito del bilancio regionale.