"Nuove norme in materia di polizia locale"
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1.
La Regione, in conformità all'
articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione
, e nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla
legge statale 7 marzo 1986, n. 65
(Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), detta le norme generali per l'istituzione dei Corpi e Servizi di Polizia locale dei comuni, singoli od associati, della Città metropolitana di Torino e delle province.
Art. 2.
(Finalità)
1.
La presente legge è diretta ad assicurare una disciplina unitaria, omogenea e coordinata delle funzioni e dei compiti di polizia locale, al fine di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio reso dai Corpi e dai Servizi di Polizia locale.
2.
La Regione, nel pieno rispetto della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e nell'ambito della propria potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale ai sensi dell'
articolo 117, comma 4, della Costituzione
, valorizza le specificità della Polizia locale e la relativa articolazione funzionale.
3.
La Regione promuove azioni positive dirette a garantire il pieno rispetto della parità di genere per il personale in servizio presso i Corpi ed i Servizi di Polizia locale.
Art. 3.
(Funzioni della Regione)
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione:
a)
esercita funzioni di iniziativa, indirizzo, supporto ed armonizzazione dell'attività dei Corpi e dei Servizi di Polizia locale;
b)
promuove la collaborazione tra i servizi di polizia locale nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Ente locale a cui detti servizi appartengono;
c)
promuove ed incentiva l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale anche al di fuori delle ipotesi previste come obbligatorie dalla normativa statale e regionale;
d)
stabilisce i criteri generali per l'istituzione ed il funzionamento dei Corpi e dei Servizi di Polizia locale;
e)
definisce i requisiti essenziali dei Corpi e dei Servizi di Polizia locale, in relazione al rapporto fra la popolazione residente ed il numero effettivo degli addetti di Polizia locale;
f)
disciplina le caratteristiche delle uniformi, dei gradi, dei segni distintivi di riconoscimento, dei mezzi e degli strumenti operativi dei Corpi e Servizi di Polizia locale e dei loro appartenenti;
g)
esercita funzioni di sostegno alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia locale;
h)
promuove, sulla base della legislazione statale prevista dall'
articolo 118, comma 3, della Costituzione
, forme di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato od altri soggetti operanti sul territorio, relativamente ai servizi di controllo e pronto intervento;
i)
svolge attività di ricerca e documentazione e fornisce consulenza tecnica e giuridica ai Corpi ed ai Servizi di Polizia locale che la richiedano, in materia di polizia locale;
l)
effettua la raccolta ed il monitoraggio dei dati inerenti lo svolgimento della funzione di polizia locale;
m)
gestisce ed implementa la banca dati regionale di Polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni dei Corpi e Servizi di Polizia locale con la Regione e tra di loro;
n)
promuove e coordina progetti pilota in materia di Polizia locale finalizzati alla sperimentazione di nuove modalità di gestione della funzione.
2.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche della collaborazione del Comitato di cui all'articolo 7.
Art. 4.
(Funzioni degli Enti locali)
1.
I comuni, singoli od associati, la Città metropolitana di Torino e le province, esercitano le funzioni di polizia locale, espletando le attività di cui all'articolo 9.
2.
Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai comuni, singoli od associati, dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, per mezzo dell'istituzione di Corpi o Servizi di Polizia locale, il cui ordinamento e la relativa organizzazione sono stabiliti dagli enti locali con il
regolamento di polizia
locale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge regionale.
3.
I Corpi ed i Servizi di Polizia locale, comunque organizzati, sono preferibilmente strutture amministrative autonome dell'ente locale di appartenenza poiché dipendenti direttamente dal rappresentante dell'Ente. In ogni caso il Comandante del Corpo e il Responsabile del Servizio di Polizia locale sono autonomi ed indipendenti rispetto al Responsabile del Settore amministrativo in cui eventualmente il Settore Polizia locale è inserito.
4.
Gli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di attività diverse da quelle loro proprie, così come definite dalla presente legge e dalla normativa statale vigente in materia di funzioni di polizia locale, fatti salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza accertati dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio di Polizia locale e compatibilmente con le risorse di personale ed economiche di cui può disporre.
5.
Il Sindaco, il Presidente della Provincia ed il Sindaco metropolitano od il soggetto individuato dal regolamento della forma associata svolgono funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sui Corpi e sui Servizi di Polizia locale e sono responsabili dell'attuazione della presente legge.
Art. 5.
(Gestione associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e di polizia locale)
1.
La Regione promuove ed incentiva la gestione in forma associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e di polizia locale tramite l'istituzione di Corpi di Polizia locale intercomunali, in coerenza con la normativa vigente in tema di gestione associata.
Art. 6.
(Collaborazioni tra i Corpi ed i Servizi di Polizia locale e le organizzazioni di volontariato)
1.
I comuni, singoli od associati, la Città metropolitana di Torino e le province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato organizzato istituite nel rispetto della
legge 266/1991
e della
legge regionale 29 agosto 1994, n. 38
(Valorizzazione e promozione del volontariato) ed operanti in Piemonte da almeno 1 anno, per realizzare collaborazioni tra queste ultime ed i Corpi e i Servizi di Polizia locale per attività di supporto, non delineate come compiti di polizia, prevedendone l'impiego in occasione di eventi calamitosi, sportivi, religiosi e ludici.
2.
I volontari sono impiegati dai responsabili delle attività di cui al comma 1 a condizione che:
a)
svolgano le loro attività sulla base delle indicazioni operative degli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale;
b)
non svolgano attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale;
c)
non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
d)
possiedano i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso gli Enti locali ed i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle attività di cui al comma 1;
e)
siano adeguatamente assicurati.
3.
Le eventuali divise ed i segni distintivi utilizzati dai volontari delle organizzazioni di cui al comma 1 sono tali da escluderne la somiglianza, per foggia, colori e caratteristiche, con le uniformi e con i segni distintivi e di riconoscimento in dotazione agli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale.
4.
Sono escluse dalle attività di cui al presente articolo quelle di segnalazione, alle Forze di Polizia dello Stato od ai Corpi e Servizi di Polizia locale, di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero di situazioni di disagio sociale previste dall'articolo 3, commi 40 e seguenti, della
legge statale 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nonché quelle relative all'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'
articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada).
Art. 7.
(Comitato tecnico per la Polizia locale)
1.
È istituito il Comitato tecnico per la Polizia locale, di seguito denominato "Comitato".
2.
Il Comitato:
a)
è organo di consulenza tecnico-giuridica in materia di polizia locale;
b)
formula proposte alla Regione per la migliore organizzazione ed il funzionamento dei Corpi e Servizi di Polizia locale;
c)
esprime pareri sulle caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e di riconoscimento del personale di Polizia locale e sulle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi e Servizi di Polizia locale.
3.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Polizia locale, e resta in carica per tutta la durata della legislatura regionale.
4.
Il Comitato è composto da:
a)
il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di polizia locale o funzionario suo delegato, con funzioni di Presidente;
b)
i Comandanti dei Corpi di Polizia locale dei comuni capoluogo della Città metropolitana di Torino e di provincia;
c)
quattro Comandanti dei Corpi di Polizia locale dei comuni, singoli od associati, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, in modo da garantire la rappresentatività dell'intero territorio regionale.
5.
La partecipazione alle riunioni ed alle attività del Comitato non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico della Regione. È considerata attività di servizio ed il rimborso delle spese è a carico dell'ente di appartenenza.
Art. 8.
(Celebrazione regionale della Polizia locale)
1.
La Regione organizza annualmente, in una data stabilita dalla Giunta Regionale, la "Celebrazione regionale della Polizia locale del Piemonte".
2.
In occasione della celebrazione regionale della Polizia locale, la Regione, in collaborazione con l'ente locale ospitante, organizza e realizza una manifestazione, da tenersi, con rotazione annuale, presso il capoluogo di Regione e presso ciascuno dei sette restanti comuni capoluogo di provincia, per celebrare l'istituzione della Polizia locale e premiare gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale che si siano distinti per anzianità di servizio o per particolari meriti di servizio o sportivi, tenuto conto delle candidature avanzate dai Comandanti dei Corpi e dai Responsabili del Servizio di Polizia locale.
3.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di attribuzione delle onorificenze di cui al comma 2 e le loro caratteristiche.
Capo II.
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 9.
(Attività di polizia locale)
1.
Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale svolgono ordinariamente le funzioni loro attribuite dalle disposizioni vigenti nell'ambito territoriale dell'ente locale di appartenenza, di quello presso cui sono distaccati o comandati oppure di quello rispetto al quale svolgono servizio in missione esterna.
2.
Il servizio in missione esterna è svolto per soli fini di collegamento, rappresentanza o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia locale in particolari occasioni stagionali od eccezionali e sulla base di apposite intese e convenzioni stipulate tra gli Enti locali interessati, di cui va data previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.
3.
Il documento di valutazione del rischio di ogni singolo ente locale disciplina i casi in cui i servizi esterni sono svolti con almeno due unità di personale di polizia locale. 4 Il personale della Polizia locale deve possedere tutti i requisiti previsti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sia all'atto dell'assunzione sia durante il permanere in servizio.
Art. 10.
(Istituzione dei Corpi e Servizi di Polizia locale)
1.
Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, esclusivamente attraverso Corpi o Servizi di Polizia locale.
2.
L'organico ottimale, a garanzia dell'adeguatezza della prestazione dei servizi di Polizia locale, come declinati dalle disposizioni di cui alla presente legge, da raggiungere anche attraverso modalità di gestione associata della funzione, è il seguente:
a)
per l'istituzione del Corpo di Polizia locale la dotazione organica minima è di almeno sedici addetti, incluso il Comandante, con previsione di almeno un'unità effettiva di personale ogni settecento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti ovvero di almeno 1 unità effettiva per ogni cinquecento abitanti quanto al comune di Torino, ai comuni capoluogo di provincia o a quelli a vocazione turistica;
b)
per l'istituzione del servizio di Polizia locale la dotazione organica minima è di almeno otto addetti, incluso il Responsabile del servizio.
3.
La determinazione della dotazione effettiva e dell'organizzazione dei Corpi e Servizi di Polizia locale è fatta in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all'estensione ed alle peculiarità del territorio, alla viabilità ed all'intensità dei flussi di circolazione, alle caratteristiche socio-economiche del territorio, all'affluenza turistica e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente, anche tenuto conto delle specificità dei comuni classificati montani o parzialmente montani o comunque facenti parte di un'unione montana, ai sensi dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, della
legge regionale 14 marzo 2014, n. 3
(Legge sulla montagna).
4.
Raggiunto l'organico ottimale la prestazione del servizio deve assicurare i seguenti livelli di adeguatezza:
a)
articolazione del personale dei Corpi e Servizi di Polizia locale in base alla distinzione tra funzioni di comando o di responsabilità, attività di coordinamento e controllo, attività di controllo ed attività di servizio;
b)
svolgimento dell'attività di polizia locale in tutti i giorni dell'anno per ventiquattro ore con riferimento ai Corpi di Polizia locale dei comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana di Torino e per almeno dodici ore, per tutti i giorni dell'anno, con riferimento agli altri Corpi di Polizia locale. Il servizio giornaliero prevede per tutti i Corpi di Polizia locale due turni ordinari di vigilanza sul territorio, di cui uno in servizio antimeridiano e l'altro in servizio pomeridiano, giorni festivi compresi e, per i Corpi di Polizia locale dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana di Torino, un terzo turno di vigilanza ordinaria sul territorio in servizio serale-notturno, per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, l'anno;
c)
rilevazione in tutti i turni di servizio dei sinistri stradali occorsi nell'ambito del proprio territorio, anche in collaborazione con le Forze di Polizia statali;
d)
svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture, adeguatamente predisposte, e a mezzo di idonei strumenti e dotazioni di servizio, individuali e di reparto, in relazione alle esigenze di sicurezza, tutela della salute e praticità di utilizzazione.
Art. 11.
(Comandante del Corpo o Responsabile del Servizio di Polizia locale)
1.
L'incarico di Comandante del Corpo o di Responsabile del Servizio di Polizia locale è attribuito in via prioritaria a personale inquadrato nei ruoli della Polizia locale o ad altri soggetti di comprovata professionalità ed esperienza con riferimento ai compiti specifici ad essi affidati.
2.
L'incarico è incompatibile con l'attribuzione di altri incarichi di responsabilità all'interno dell'ente fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge dello Stato o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente locale di appartenenza.
3.
Il Comandante del Corpo ed il Responsabile del Servizio, non possono essere posti alle dipendenze di un Dirigente o di un Responsabile di Settore, Area od Unità operativa diversa da quella della Polizia locale, ovvero del Segretario comunale o provinciale.
4.
L'incarico di Comandante del Corpo o di Responsabile del Servizio è conferito tramite selezione per titoli ed esami oppure per mobilità da altri enti pubblici nell'ambito dell'area polizia locale.
5.
I concorsi e le selezioni per l'accesso alle figure professionali del personale di Polizia locale sono disciplinati da ciascun ente locale con apposito regolamento.
6.
L'affidamento dell'incarico per i neo assunti nel profilo di Comandante del Corpo o Responsabile del Servizio comporta l'obbligatoria frequenza al corso di formazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).
7.
Il Comandante del Corpo ed il Responsabile del Servizio di Polizia locale:
a)
attuano gli indirizzi forniti dal Sindaco, dal Presidente dell'Unione di comuni, dal Presidente della provincia o dal Sindaco metropolitano, o loro delegati;
b)
sono responsabili verso gli organi politico-amministrativi di cui alla lettera precedente della gestione delle risorse loro assegnate, dell'organizzazione, addestramento, disciplina ed impiego tecnico ed operativo del personale appartenente al Corpo od al Servizio di Polizia locale;
c)
sono responsabili dello svolgimento delle attività di competenza del Corpo o Servizio di Polizia locale, emanano gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, vigilando sul loro rispetto.
8.
In caso di assenza od impedimento del Comandante del Corpo di Polizia locale le relative funzioni sono espletate dal Vice Comandante. In mancanza di entrambe le figure le funzioni sono temporaneamente conferite al personale del Corpo di Polizia locale di pari categoria ovvero al personale di categoria immediatamente inferiore.
Capo III.
UNIFORMI, DISTINTIVI E STRUMENTI OPERATIVI
Art. 12.
(Uniformi, gradi, tessere di riconoscimento, contrassegni e veicoli)
1.
Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale prestano servizio in uniforme ed armati, ad eccezione dei casi in cui il
regolamento di polizia
locale dell' ente locale di appartenenza prevede diversamente.
2.
La Giunta regionale, ai sensi dell'
articolo 27 dello Statuto
, sentito il Comitato tecnico per la Polizia locale di cui all'articolo 7, disciplina con uno o più regolamenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a)
le caratteristiche tecniche ed estetiche delle uniformi del personale di Polizia locale, in relazione alle diverse circostanze e specialità di impiego;
b)
i gradi ed i loro segni distintivi, che sono attribuiti con provvedimento dell'ente locale, in relazione alle funzioni conferite all'interno del Corpo o Servizio di Polizia locale, a ciascun addetto di Polizia locale;
c)
le caratteristiche delle tessere personali di riconoscimento che sono fornite a cura e a spese degli enti locali al personale di Polizia locale dei propri Corpi o Servizi di Polizia locale;
d)
le caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione, dei contrassegni e degli accessori.
3.
La Struttura regionale competente in materia adotta ogni iniziativa atta a garantire l'omogenea caratterizzazione e l'immediata riconoscibilità delle attrezzature e delle uniformi in dotazione alla Polizia locale.
4.
I veicoli in dotazione dei Corpi e Servizi di Polizia locale ai quali sono state rilasciate le speciali targhe identificative di immatricolazione recanti la dicitura "Polizia locale" o "PL" sono condotti esclusivamente da personale di Polizia locale, a tempo indeterminato o determinato, in possesso della patente di servizio.
Art. 13.
(Strumenti di autotutela)
1.
La Giunta regionale, ai sensi dell'
articolo 27 dello Statuto
, sentito il Comitato di cui all'articolo 7 ed in conformità alla normativa statale, disciplina con regolamento, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche degli strumenti di autotutela diversi dalle armi da fuoco e da sparo, di cui i comuni, singoli od associati, la Città metropolitana di Torino e le province, con proprio
regolamento di polizia
locale, possono stabilire che rientrino nella dotazione degli appartenenti ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia locale che hanno frequentato apposito corso regionale di idoneità ed addestramento all'utilizzo, superandone il relativo esame finale.
2.
Il Comandante del Corpo o il Responsabile del Servizio di Polizia locale sono responsabili dell'assegnazione in uso, delle modalità di impiego e dell'addestramento all'utilizzo degli strumenti di autotutela di cui al comma 1.
Capo IV.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 14.
(Sistema formativo per la Polizia locale)
1.
La Regione programma le attività formative per gli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia locale previste dagli articoli 15 e 16 e le realizza in collaborazione con gli enti locali o con altri enti pubblici ai quali è affidata la gestione delle attività formative e l'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie.
2.
Il sistema formativo regionale per la Polizia locale mira al conseguimento di un'adeguata professionalità per ciascuno dei diversi ruoli della Polizia locale, assicurandola tramite:
a)
la partecipazione a corsi di prima formazione per neo assunti durante il periodo di prova;
b)
la partecipazione a corsi di aggiornamento, almeno quinquennali, organizzati distintamente per i Comandanti di Corpo ed i Responsabili di Servizio di Polizia locale e per i restanti ruoli della Polizia locale.
3.
La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno formativo preventivamente indicato dagli enti locali, definisce nel Piano formativo annuale i contenuti dei programmi formativi riferiti alle diverse figure professionali.
4.
La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento, ai sensi dell'
articolo 27 dello Statuto
, le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami finali, nonché la composizione, la nomina e le condizioni di partecipazione alle commissioni esaminatrici. Il regolamento può dettare specifiche modalità per il conferimento dell'incarico di formatore.
5.
Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale sono adibiti al servizio esterno dopo aver frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 15 e superato il relativo esame finale di idoneità. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già in servizio da almeno due anni presso un Corpo o Servizio di Polizia locale istituito presso la Regione Piemonte e non ha frequentato alcun corso regionale di formazione o di aggiornamento, è esentato dal dover partecipare al corso di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a).
6.
Entro dieci giorni dalla data di assunzione, gli enti locali comunicano alla Struttura regionale competente in materia i nominativi ed il grado degli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale assunti a tempo indeterminato e determinato per l'inserimento in un'apposita banca dati regionale dedicata al sistema formativo regionale ed avviati ai corsi di formazione o a quelli di aggiornamento. Gli enti locali comunicano alla Regione gli avanzamenti di carriera, il trasferimento a titolo definitivo e la cessazione dal servizio del proprio personale di Polizia locale.
7.
La Struttura regionale competente in materia può stipulare convenzioni con le università aventi sede nel territorio regionale, volte all'istituzione di corsi accademici per il conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti la polizia locale oppure destinate al riconoscimento di crediti formativi rispetto ai corsi universitari diversi, per il personale di Polizia locale che abbia partecipato ai corsi regionali di aggiornamento di cui all'articolo 16 della presente legge, superandone il relativo esame finale.
8.
L'attività formativa regionale di supporto agli enti locali di cui al comma 1 non esonera gli stessi dal provvedere autonomamente alla formazione permanente del proprio personale di Polizia locale.
Art. 15.
(Corsi di formazione)
1.
I corsi regionali di formazione sono obbligatori, si concludono con una prova finale di idoneità e si articolano in:
a)
corso di prima formazione per il personale neo assunto nei ruoli della Polizia locale, da frequentare entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio, non potendo altrimenti essere adibito al servizio esterno. Il personale di Polizia locale proveniente da altra Regione, che non abbia prestato servizio in ruolo per almeno dieci anni, deve frequentare il corso di prima formazione e superarne il previsto esame finale di idoneità, pena l'applicazione del medesimo divieto di cui al periodo precedente;
b)
corso di formazione per il Comandante del Corpo o il Responsabile del Servizio, da frequentare entro i primi sei mesi dalla data di assunzione nel ruolo;
c)
corso di formazione per il personale di Polizia locale assunto a tempo determinato, nei casi e nei modi previsti dalla normativa statale, da frequentare entro 1 mese dalla data di assunzione in servizio; il personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, servizio di Polizia locale in un Corpo o Servizio di Polizia locale istituito presso la Regione Piemonte per almeno sessanta giorni o che abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla Polizia locale con graduatoria vigente rispetto alla data di assunzione temporanea, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui alla presente lettera c).
Art. 16.
(Corsi di aggiornamento)
1.
I corsi regionali di aggiornamento sono almeno quinquennali, si concludono con una prova finale di accertamento delle conoscenze acquisite e si articolano in:
a)
corsi di aggiornamento per comandanti dei Corpi e Responsabili dei Servizi di Polizia locale;
b)
corsi di aggiornamento per tutto il personale di Polizia locale, organizzati e realizzati in maniera diversificata a seconda dei ruoli rivestiti dal personale di Polizia Locale, indicati all'articolo 14, comma 2, lettera b). Il superamento di tali corsi costituisce titolo valutabile ai fini dell'avanzamento e della progressione in carriera, nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
2.
Il Comandante del Corpo od il Responsabile del Servizio di Polizia locale, a cura e sotto la responsabilità del Sindaco, del Presidente dell'Unione di comuni, del Sindaco metropolitano o del Presidente della provincia partecipano ad almeno un corso regionale di aggiornamento ogni cinque anni. Il restante personale di Polizia locale, a cura e sotto la responsabilità del Comandante del Corpo o del Responsabile del Servizio di Polizia locale partecipa, con criteri di rotazione, ad almeno un corso regionale di aggiornamento ogni cinque anni.
Capo V.
OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE, SANZIONI E CLAUSOLA VALUTATIVA
Art. 17.
(Obblighi di collaborazione e sanzioni)
1.
I comuni, singoli od associati, la Città metropolitana di Torino e le province, presso cui è istituito un Corpo o Servizio di Polizia locale, forniscono alla Regione ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione della presente legge, anche mediante apposita attestazione annuale resa dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio di Polizia locale.
2.
La Struttura regionale competente in materia può in qualsiasi momento chiedere informazioni agli enti locali titolari delle funzioni di polizia locale, finalizzati a verificare il rispetto della presente legge e delle disposizioni attuative.
3.
L'inottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge determina, per l'ente locale, l'impossibilità di fruire del sistema di contribuzione regionale previsto per la Polizia locale, secondo le modalità e le gradualità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 18.
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale in ordine alle modalità di attuazione di cui alla presente legge e dei risultati ottenuti, in termini di programmazione, sviluppo e miglioramento delle funzioni di polizia locale.
2.
Almeno una volta all'anno è convocato dal Presidente della Giunta regionale un incontro tecnico politico come sede di confronto sullo stato di attuazione della presente legge e di proposta di intervento nelle politiche in materia di polizia locale. Al tavolo sono invitate le associazioni rappresentative degli Enti locali, ANCI, ANPCI, UNCEM, Lega delle Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE, MODIFICAZIONI, E ABROGAZIONI DI NORME
Art. 19.
(Disposizioni finali e transitorie)
1.
Gli enti locali adottano regolamenti di polizia locale od adeguano quelli preesistenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun regolamento regionale di cui all' articolo 12, comma 2.
2.
Il Comitato tecnico di cui all'articolo 7 è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sino alla costituzione di tale organismo continua ad operare la Commissione tecnica per la Polizia locale, di cui all'
articolo 16 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58
(Norme in materia di Polizia locale).
3.
Nelle more dell'adozione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, restano in vigore le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 50-9268 (Approvazione modifiche ed integrazioni alle caratteristiche dei segni distintivi del grado degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale della Regione Piemonte e istituzione della medaglia per meriti speciali).
4.
Nelle more dell'adozione di uno o più dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 2, restano in vigore le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 50-9268 (Approvazione modifiche ed integrazioni alle caratteristiche dei segni distintivi del grado degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale della Regione Piemonte e istituzione della medaglia per meriti speciali) e nella Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 51-9269 (Approvazione modifiche ed integrazioni alle caratteristiche delle uniformi degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale della Regione Piemonte).
5.
Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, restano in vigore le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2008, n. 16-9063 (Individuazione caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale).
6.
Il personale di Polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantiene le funzioni, le qualifiche, i gradi ed i segni distintivi di grado e di riconoscimento posseduti, fermo restando quanto previsto dal comma 7.
7.
I comandanti dei Corpi di Polizia locale che confluiscono in un Corpo intercomunale di Polizia locale, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, mantengono i rispettivi gradi.
Art. 20.
(Abrogazioni di leggi regionali)
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, sono abrogate:
a)
la
legge regionale 30 novembre 1987, n. 58
(Norme in materia di Polizia locale);
b)
la
legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57
(Integrazione alla
legge regionale 30 novembre 1987, n. 58
, concernente "Norme in materia di Polizia locale").
Capo VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 21.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Agli oneri per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse allocate nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di Gestione), programma 09 (Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali) del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, che presentano la necessaria copertura finanziaria.
Capo VIII
DICHIARAZIONE D'URGENZA
Art. 22.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.