Disegno di legge regionale n. 253 presentato il 19 maggio 2017
"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017"

Sommario:            

TITOLO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT E CULTURA
Art. 1. 
(Modifiche alla l.r. 50/1992 )
1. 
L' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Scuole di sci)
1.
Le "Scuole di sci", organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale, possiedono i seguenti requisiti:
a)
un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci maestri per le Scuole di sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole di discesa o miste operanti nelle micro stazioni sciistiche di cui all' articolo 38 della l.r. 2/2009 ;
b)
una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui territorio è presente un'area sciabile, così come definita dall' articolo 4 della l.r. 2/2009 ;
c)
il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
d)
un regolamento che garantisce e disciplina, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
e)
la capacità di funzionare, senza soluzione di continuità, per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
f)
un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;
g)
l'assunzione dell'impegno:
1)
a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;
2)
a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
3)
a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.
2.
Le Scuole di sci sono riconosciute dall'unione montana competente per territorio, sentito il parere del comune relativamente al requisito di cui al comma 1 lettera b) e sono iscritte in apposito elenco, di carattere ricognitivo, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte; le Scuole di sci possono aprire e gestire sezioni distaccate ubicate nello stesso comune delle sedi riconosciute, previo parere del comune medesimo e relativa comunicazione all'unione montana di riferimento.
3.
L'unione montana verifica ogni tre anni la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 e comunica le risultanze al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte.
4.
L'unione montana, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività prescrivendo le misure necessarie per il ripristino degli stessi con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure prescritte, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata e il riconoscimento è revocato.
5.
La denominazione "Scuola di sci" può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 50/1992 le parole: "
da lire trecentomila a lire unmilioneduecentomila
", sono sostituite dalle seguenti: "
da euro 200,00 a euro 1.000,00.
".
Art. 2. 
(Modifiche alla l.r. 2/2009 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 5 bis della legge regionale 26 gennaio, 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna), come inserito dall' articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 , la locuzione: "
b),
" è soppressa.
2. 
Alla lettera c) del comma 1 bis dell'articolo 25 della l.r. 2/2009 , come inserito dall' articolo 23 della l.r. 1/2017 , sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
in coordinamento con gli enti di competenza
".
3. 
Al comma 11 dell'articolo 28 bis della l.r. 2/2009 , come inserito dall' articolo 26 della l.r. 1/2017 , dopo le parole: "
attività di soccorso,
" sono inserite le seguenti: "
esigenze di ordine pubblico
".
Art. 3. 
(Modifiche alla l.r. 11/2009 )
1. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte) come sostituita dall' articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 20 , è abrogata.
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 14/2016 )
1. 
Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è inserita la seguente: "
g-bis)
promuove il più ampio coinvolgimento dei soggetti privati nelle ATL, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;
".
Art. 5. 
(Modifiche all' articolo 9 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2016 , la parola: "
organizzano
" è sostituita dalle seguenti: "
svolgono servizi di interesse generale, organizzando
".
Art. 6. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 14/2016 )
1. 
Il comma 2, dell'articolo 13 della l.r. 14/2016 è sostituito dal seguente: "
2.
Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, esclusivamente:
a)
la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino i comuni e le relative unioni, le CCIAA e gli altri enti pubblici interessati;
b)
le associazioni turistiche pro loco;
c)
i consorzi di operatori turistici di cui all'articolo 18, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli di cui all'articolo 9;
d)
le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e allo sviluppo del territorio;
e)
gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.
".
2. 
Dopo il comma 2, dell'articolo 13 della l.r. 14/2016 è inserito il seguente: "
2 bis.
L'ATL pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci, sulla base del Piano di azioni approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 5, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
".
Art. 7. 
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 14/2016 , le parole: "
propria deliberazione
", sono sostituite dalle seguenti: "
regolamento, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 14/2016 , la parola: "
riconosciuti
", è sostituita dalle seguenti: "
istituiti dalle ATL o convenzionati con le medesime
".
Art. 8. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 14/2016 )
1. 
Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 14/2016 , è sostituito dal seguente: "
6.
I consorzi di operatori turistici, riconosciuti ai sensi del comma 2, possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 19, comma 4, e 21.
".
Art. 9. 
(Sostituzione dell' articolo 19 della l.r. 14/2016 )
1. 
L' articolo 19 della l.r. 14/2016 è sostituito dal seguente: "
Art. 19.
(Contributi per l'organizzazione turistica).
1.
La Regione concede annualmente contributi alle ATL, ai sensi dell' articolo 2615 ter del codice civile sulla base del bilancio di previsione e relativo Piano di azioni approvati dall'Assemblea. I contributi sono erogati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad esse partecipanti.
2.
Al fine di sostenere la riorganizzazione del sistema turistico regionale e garantirne l'efficienza e l'efficacia, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL.
3.
La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n.14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle A.T.L., quali soggetti titolari degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all'articolo 16, per le spese di gestione degli IAT direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.
4.
La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese. I contributi sono concessi in proporzione al numero di associati con sede nell'ambito territoriale turisticamente rilevante oggetto dell'intervento.
".
Art. 10. 
(Modifiche all' articolo 25 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 14/2016 , le parole: "
bilancio regionale per l'anno 2016
", sono sostituite dalle seguenti: "
bilancio regionale per l'anno 2017
".
Art. 11. 
(Disposizioni in merito alla l.r. 14/2016 )
1. 
Gli uffici IAT, istituiti da enti locali e associazioni turistiche pro loco, si conformano alle disposizioni di cui all' articolo 16 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
CAPO I 
MODIFICHE ALLA L.R. 28/1999
Art. 12. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 28/1999 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ), dopo le parole: "
di cui all'articolo 1
" sono inserite le seguenti: "
, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).
" ed il periodo: "
La proposta è deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.
" è soppresso.
2. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 , le parole: "
(Allegati A)
", "
(Allegato B)
" e "
(Allegato C)
" sono soppresse ed i relativi allegati A, B e C della l.r. 28/1999 , sono abrogati.
3. 
La lettera g) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 , è sostituita dalla seguente: "
g)
il coordinamento tra i procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti commerciali previsti dalle norme in materia di commercio, ambiente e urbanistica
".
4. 
Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 , le parole: "
direzione regionale competente
", sono sostituite dalle seguenti: "
struttura organizzativa regionale competente per materia.
".
Art. 13. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 28/1999 )
1. 
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 28/1999 , le parole: "
la concessione o autorizzazione edilizia
", sono sostituite dalle seguenti: "
i titoli abilitativi edilizi
".
Art. 14. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 28/1999 )
1. 
Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 , le parole: " ", sono sostituite dalle seguenti: " ".
Art. 15. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 28/1999 )
1. 
I commi 4 ter e 4 quater dell' articolo 6 della l.r. 28/1999 , sono sostituiti dai seguenti: "
4 ter.
La Regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell' articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa; 4 quater. Fatta salva la competenza comunale, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell' articolo 10 della l.r. 14/2014 , oltre a quanto previsto dall'articolo 19, esercita l'attività di controllo sulle grandi strutture di vendita di cui all' articolo 4 del d. lgs 114/1998 e, nei casi di cui al comma 1, promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimità.
".
Art. 16. 
(Sostituzione dell' articolo 6 bis della l.r. 28/1999 )
1. 
L' articolo 6 bis della l.r. 28/1999 , è sostituito dal seguente: "
Art. 6 bis.
(Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita)
1.
Ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché del d. lgs 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), sono soggette a SCIA, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta del settore merceologico e l'ampliamento di superficie delle seguenti attività:
a)
esercizio di vicinato, come definito dall' articolo 4, comma 1, lettera d), del d. lgs. 114/1998 ;
b)
vendita al dettaglio negli spacci interni, di cui all' articolo 16 del d. lgs. n. 114/1998 ;
c)
vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di cui all' articolo 17 del d. lgs. 114/1998 ;
d)
vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all' articolo 18 del d. lgs. 114/1998 ;
e)
vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all' articolo 19 del d. lgs. 114/1998 .
2.
L'attività di vendita di cui al comma 1 lettera c), effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita. Quando la stessa attività è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio è soggetto ad una sola SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune competente. Le successive installazioni e cessazioni di distributori automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi.
3.
Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui ai commi precedenti e le altre fattispecie non espressamente previste dal presente articolo sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al d. lgs 222/2016 . Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 19 bis della l. 241/1990 , qualora ne sussistano i presupposti.
4.
Con deliberazione della Giunta regionale è predisposta la modulistica relativa alle attività di cui alla tabella A del d. lgs 222/2016 , sulla base della modulistica unificata di cui all' articolo 2, comma 1 del d. lgs 126/2016 ; l'aggiornamento è effettuato dalla struttura regionale competente per materia anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative statali e regionali.
".
Art. 17. 
(Sostituzione dell' articolo 7 della l.r. 28/1999 )
1. 
L' articolo 7 della l.r. 28/1999 , è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Applicazione di disposizioni urbanistiche regionali)
1.
Ai fini del rispetto delle disposizioni urbanistiche regionali in materia di commercio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 12, 14, 21 e 26 della legge regionale 5 dicembre 1977 , n.. 56 (Tutela ed uso del suolo).
2.
La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto deliberativo, le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo di autorizzazione regionale, di cui all'articolo 26, commi 7 e seguenti della l.r. 56/1977 , ed il termine di conclusione, comunque non superiore a 120 giorni, entro il quale l'istanza deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
".
Art. 18. 
(Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 28/1999 )
1. 
L' articolo 8 della l.r. 28/1999 , è sostituito dal seguente: "
Art. 8.
(Principi in tema di orari di vendita)
1.
In attuazione dell' articolo3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , le attività commerciali in sede fissa sono svolte senza limitazioni di orario di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
2.
Il comune può stabilire limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e non discriminazione.
3.
L'esercente comunica al comune l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'attività commerciale e ne dà idonea informazione al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
4.
L'orario dell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è stabilito dal comune competente per territorio, sentite le rappresentanze dei consumatori, delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, nel rispetto dei criteri adottati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
".
Art. 19. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 28/1999 )
1. 
Al comma 02 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999 , le parole: "
Fermo restando quanto previsto dall' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno
", sono sostituite dalle seguenti: "
Nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 70, comma 5 del d. lgs. 59/2010
".
2. 
Il comma 03 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999 , è sostituito dal seguente: "
03.
I criteri e le modalità di selezione di cui al comma 02 sono stabiliti dalla Giunta regionale, con apposito regolamento adottato ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , previo parere della competente commissione consiliare.
".
Art. 20. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 28/1999 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999 , è sostituito dal seguente: "
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali e sentite le rappresentanze dei consumatori, delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, adotta i criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative relative all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica.
".
2. 
Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999 , sono abrogate.
3. 
Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999 , è sostituito dal seguente: "
3.
I criteri di cui al comma 1 possono essere sottoposti ad aggiornamento per una maggiore efficienza del comparto, con particolare riguardo alla concorrenzialità del sistema e al miglioramento dell'offerta del consumatore, tenuto conto anche delle istanze delle rappresentanze di categoria.
".
4. 
Al comma 7 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999 , le parole: "
associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative
", sono sostituite dalle seguenti: "
rappresentanze delle imprese del commercio.
".
Art. 21. 
(Sostituzione dell' articolo 17 della l.r. 28/1999 )
1. 
L' articolo 17 della l.r. 28/1999 , è sostituito dal seguente: "
Art. 17.
(Formazione professionale)
1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, igiene e sicurezza alimentare, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.
2.
Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, in conformità alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.
3.
La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità sono stabilite dalla Giunta regionale.
4.
L'operatore in attività del settore merceologico alimentare, ha l'obbligo di frequentare, con profitto, per ciascun triennio, un corso di aggiornamento professionale avente per oggetto materie idonee a garantire l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza degli alimenti, alla tutela e all'informazione del consumatore. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 3 bis.
5.
La Giunta individua appositi corsi di riqualificazione professionale finalizzati ad accrescere le competenze e le capacità manageriali degli operatori in attività nel settore merceologico anche non alimentare, nonché a migliorare la competitività dell'impresa e il servizio reso al consumatore.
6.
I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale.
7.
La Giunta autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.
8.
Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a) del d. lgs. 59/2010 , i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre Regioni.
9.
Presso ciascuna CCIAA e' costituita da un'apposita commissione d'esame, composta da:
a)
un dirigente o un funzionario designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;
b)
un esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare scelto nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione delle ASL e designato dal Dipartimento stesso;
c)
un docente di scuola secondaria di tecnica commerciale, designato dalla CCIAA competente;
d)
un esperto di merceologia designato dalla CCIAA competente.
10.
La commissione è integrata per ogni sessione d'esame da un rappresentante della struttura formativa con le funzioni di segretario.
11.
I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare ed i corsi di cui ai commi 4 e 5, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione.
".
Art. 22. 
(Modifiche all' articolo 19 della l.r. 28/1999 )
1. 
Il comma 3 bis dell'articolo 19 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "
3 bis.
Per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 17, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).
".
2. 
I commi 3 ter e 3 quater dell' articolo 19 della l.r. 28/1999 , sono abrogati.
Art. 23. 
(Modifiche all' articolo 26 della l.r. 28/1999 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 28/1999 , dopo le parole: " ", sono aggiunte, infine, le seguenti: " ".
2. 
I commi 2 e 3 dell' articolo 26 della l.r. 28/1999 , sono abrogati.
Art. 24. 
(Abrogazioni di norme della l.r. 28/1999 )
1. 
Gli articoli 9, 25 e 27 della l.r. 28/1999 sono abrogati.
CAPO II 
MODIFICHE ALLA L.R. 38/2006
Art. 25. 
(Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 38/2006 )
1. 
L' articolo 2 legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
(Definizioni ed ambito di applicazione della legge)
1.
Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
2.
La presente legge si applica altresì alle attività:
a)
di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;
b)
di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.
3.
Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:
a)
di somministrazione effettuata negli agriturismi;
b)
di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
c)
di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere;
d)
di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.
".
Art. 26. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 38/2006 )
1. 
Al comma 1 le parole: "
dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della Direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).
", sono sostituite dalle seguenti: "
dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 38/2006 , la parola: "
denuncia
", è sostituita dalla seguente: "
segnalazione
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 38/2006 , la parola: "
denuncia
", è sostituita dalla seguente: "
segnalazione
".
Art. 27. 
(Modifiche all' articolo 7 della l.r. 38/2006 )
1. 
I commi 4 e 5 dell' articolo 7 della l.r. 38/2006 , sono abrogati.
Art. 28. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 38/2006 )
1. 
Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 , è sostituito dal seguente: "
7.
L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
".
2. 
Il comma 8 l'articolo 8 della l.r. 38/2006 , è sostituito dal seguente: "
8.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, le attività di somministrazione, di cui al comma 6, sono soggette a SCIA unica, ai sensi dell' articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990 .
".
Art. 29. 
(Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 38/2006 )
1. 
L' articolo 9 della l.r. 38/2006 , è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Funzioni amministrative degli enti locali)
1.
L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell' articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990 , da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell' articolo 20 della l. 241/1990 , rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell' articolo 64, comma 3 del d. lgs. 59/2010 , come individuate ai sensi dell'articolo 8.
2.
L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.
3.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.
4.
Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande é soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e della l.r. 14/2014 . 5 Le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al d.lgs 222/2016 . Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 19 bis della l. 241/1990 , qualora ne sussistano i presupposti.
".
Art. 30. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 38/2006 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 , è sostituito dal seguente: "
1.
L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta a SCIA unica, ai sensi dell' articolo19 bis, comma 2 della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall' articolo 71, comma 6 del d. lgs. 59/2010 .
".
Art. 31. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 38/2006 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 , è sostituito dal seguente: "
1.
L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell' articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990 , da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'esercizio della stessa attività è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell' articolo 20 della l. 241/1990 , rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell' articolo 64, comma 3 del d. lgs. 59/2010 , come individuate ai sensi dell'articolo 8.
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 , dopo la parola: "
SCIA
", è inserita la seguente: "
unica
".
Art. 32. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 38/2006 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 38/2006 , è sostituito dal seguente: "
1.
L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell' articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990 , da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. Lo stesso è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell' articolo 20 della l. 241/1990 , rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell' articolo 64, comma 3 del d. lgs. 59/2010 , come individuate ai sensi dell'articolo 8.
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 , la parola: "
denuncia
", è sostituita dalle seguenti: "
SCIA unica
".
Art. 33. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 38/2006 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 38/2006 , è sostituito dal seguente: "
1.
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti, di cui agli articoli 4 e 5 da parte del subentrante.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 38/2006 , è sostituito dal seguente: "
3.
Il subingresso è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell' articolo19-bis, comma 2 della l. 241/1990 , da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio.
".
Art. 34. 
(Sostituzione dell' articolo 14 della l.r. 38/2006 )
1. 
L' articolo 14 della l.r. 38/2006 , è sostituito dal seguente: "
Art. 14.
(Adempimenti regionali)
1.
Con deliberazione della Giunta regionale è predisposta la modulistica relativa alle attività di cui alla tabella A del d. lgs 222/2016 , sulla base della modulistica unificata di cui all' articolo 2, comma 1 del d.lgs 126/2016 ; l'aggiornamento è effettuato dalla struttura regionale competente per materia anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative statali e regionali.
".
Art. 35. 
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 38/2006 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 , le parole: "
dell'autorizzazione
", sono sostituite dalle seguenti: "
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
".
2. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 , le parole "
dell'autorizzazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
".
3. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 , è sostituita dalla seguente: "
c)
il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non é più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 comma 1;
".
4. 
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 , è sostituita dalla seguente: "
f)
il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non osserva i provvedimenti di sospensione della stessa.
".
5. 
Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 , le parole: "
l'autorizzazione al trasferimento
", sono sostituite dalle seguenti: "
il trasferimento
".
Art. 36. 
(Sostituzione dell' articolo 16 bis della l.r. 38/2006 )
1. 
L' articolo 16 bis della l.r. 38/2006 , è sostituito dal seguente: "
Art. 16 bis.
(Sospensione dell'autorizzazione)
1.
In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, accertata dall'amministrazione comunale, si applica la sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.
".
Art. 37. 
(Sostituzione dell' articolo 17 della l.r. 38/2006 )
1. 
L' articolo 17 della l.r. 38/2006 , è sostituito dal seguente: "
Art. 17
(Orario di apertura)
1.
In attuazione dell' articolo3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 , l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è svolta senza limitazioni di orario di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
2.
Il comune può stabilire limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e non discriminazione.
3.
L'esercente comunica al comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2, e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 8, comma 6, nonché alle associazioni e circoli di cui al d.p.r. 235/2001 .
".
Art. 38. 
(Modifiche all' articolo 25 della l.r. 38/2006 )
1. 
Ai commi 1, 3 e 5 dell' articolo 25 della l.r. 38/2006 , le parole: " ", sono sostituite dalle seguenti: " ".
Art. 39. 
(Sostituzione dell' articolo 27 della l.r. 38/2006 )
1. 
L' articolo 27 della l.r. 38/2006 , è sostituito dal seguente: "
Art. 27.
(Disposizioni transitorie e finali)
1.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione ai sensi dell' articolo 3 della l. 287/1991 diventano titolari del titolo abilitativo unico, di cui all'articolo7, comma 1, senza formale atto di conversione. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, edilizia e urbanistica nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.
2.
Il requisito professionale, di cui all'articolo 5, comma 1, è riconosciuto a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971 , per l'attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o che risultano aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla l. 287/1991 .
3.
La l. 287/1991 continua ad avere applicazione nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.
".
TITOLO III 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONAlE
Art. 40. 
(Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 29/1999 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l'Università ed il Diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione Piemonte, secondo quanto disposto dallo Statuto , promuove lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attività didattica, formativa e scientifica delle istituzioni universitarie della Regione e di favorire gli Atenei operanti sul territorio piemontese, anche in riferimento agli standard europei ed internazionali, secondo quanto stabilito da successiva deliberazione di Giunta regionale.
".
2. 
All'alinea del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 29/1999 , le parole: "
agli Atenei piemontesi ed all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario
", sono sostituite dalle seguenti: "
agli Atenei operanti sul territorio piemontese, all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario e ai Collegi universitari piemontesi legalmente riconosciuti
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 29/1999 , le parole: "
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge,
", sono soppresse.
Art. 41. 
(Sostituzione dell' articolo 3 della l.r. 29/1999 )
1. 
L' articolo 3 della l.r. 29/1999 , è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Finanziamenti)
1.
I finanziamenti per la realizzazione degli interventi sono erogati secondo le indicazioni definite dalla Giunta regionale, sulla base dei programmi di cui all'articolo 2, comma 2.
".
Art. 42. 
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 29/1999 )
1. 
L' articolo 4 della l.r. 29/1999 , è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Costituzione dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario)
1.
Al fine di potenziare le fondamenta del sistema universitario e della ricerca piemontese e migliorare l'attrattività degli Atenei piemontesi e' istituito, presso la Direzione competente ai sensi della disciplina in materia di organizzazione degli Uffici regionali, l'Osservatorio regionale per l'Universita' e per il Diritto allo studio universitario.
2.
L'Osservatorio elabora studi, analisi e ricerche sul sistema universitario piemontese e sugli sbocchi occupazionali dei laureati, nonché sugli interventi per il diritto allo studio, anche in riferimento agli standard europei ed internazionali. L'Osservatorio promuove inoltre la diffusione dei risultati delle valutazioni sul sistema universitario e sul diritto allo studio favorendo il confronto fra gli Atenei, le Amministrazioni pubbliche e le forze sociali ed economiche, con specifica attenzione al coinvolgimento della popolazione studentesca.
3.
Su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le forme per garantire la partecipazione degli Atenei e delle rappresentanze studentesche alla definizione degli indirizzi per l'attività dell'Osservatorio.
4.
Per il funzionamento dell'Osservatorio e per lo svolgimento della sua attività, la Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale di coordinamento, provvede a stipulare apposita convenzione con idonea istituzione.
".
Art. 43. 
(Sostituzione dell' articolo 5 della l.r. 29/1999 )
1. 
L' articolo 5 della l.r. 29/1999 , è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Norma finanziaria)
1.
Agli interventi finanziari previsti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio della Regione, dei seguenti capitoli:
a)
Fondo per contributi a spese di investimento per lo sviluppo delle strutture universitarie e del diritto allo studio universitario;
b)
Spese per l'Accordo Regione-Atenei per la gestione e valorizzazione dell'Osservatorio regionale per l'università e per il diritto allo studio universitario (l.r. (29/1999).
2.
Lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 1, lettere a) e b), in termini di competenza e di cassa, è stabilito con i bilanci di previsione della Regione.
".
Art. 44. 
(Modifiche alla l.r. 16/1992 )
1. 
L' articolo 31 della legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 (Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente: "
Art. 31
(Mezzi finanziari)
1.
Costituiscono entrate dell'Ente:
a)
contributi e trasferimenti annui della Regione Piemonte a valere su proprie risorse, sia in parte corrente sia in parte capitale, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base di proposta dell'Ente;
b)
contributi da parte dei privati, enti pubblici economici ed enti locali;
c)
rendite e interessi dei propri beni patrimoniali nonché delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d)
donazioni, eredità e legati.
2.
Costituiscono entrate dell'Ente anche le somme trasferite dallo Stato a valere sul Fondo Integrativo Statale (F.I.S.) per il diritto allo studio universitario (D.S.U.).
3.
Rappresentano, inoltre, entrate dell'Ente le somme, ulteriori rispetto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), trasferite dalla Regione Piemonte finanziate da istituzioni terze per attività finalizzate.
".
2. 
Art. 45. 
(Modifiche alla l.r. 3/2015 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), è inserito il seguente: "
1 bis.
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti termici che, nello svolgimento della sua attività, non provvede a redigere, sottoscrivere e inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo tecnico in osservanza della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013 . Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica), è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 500,00 euro e non superiore ad euro 3.600,00.
".
Art. 46. 
(Modifiche alla l.r. 23/2016 )
1. 
Dopo il comma 10 dell'articolo 26 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), è aggiunto, infine, il seguente: "
10 bis.
L'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da computarsi a partire dal 1 gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 7-8070 del 28 gennaio 2008.
".
TITOLO IV 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 47. 
(Modifiche alla l.r. 23/2008 )
1. 
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), le parole: "
dell'Organismo indipendente di valutazione
", sono sostituite dalle seguenti: "
del Nucleo di valutazione
".
2. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 ter della l.r. 23/2008 le parole: "
dell'Organismo indipendente di valutazione
", sono sostituite dalle seguenti: "
del Nucleo di valutazione
".
3. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 septies della l.r. 23/2008 , le parole: "
dell'Organismo indipendente di valutazione
", sono sostituite dalle seguenti: "
del Nucleo di valutazione
".
4. 
Al comma 2 dell'articolo 36 undecies della l.r. 23/2008 , le parole: "
dell'Organismo indipendente di valutazione
", sono sostituite dalle seguenti: "
del Nucleo di valutazione
".
Art. 48. 
1. 
L' articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008 , è sostituito dal seguente: "
36 quinquies (Nucleo di valutazione)

1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, istituisce il Nucleo di valutazione (NdV).

2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti competenze:

a) l'elaborazione di linee guida e proposte sui sistemi di valutazione dell'ente, di cui garantisce la corretta applicazione;

b) la verifica e l'attestazione della correttezza dei processi di valutazione e della retribuzione accessoria;

c) la validazione della relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;

d) il supporto agli organi politici per la definizione della metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali e organizzative e del correlato sistema retributivo;

e) lo svolgimento dei compiti che la normativa attribuisce agli OIV in materia di anticorruzione e trasparenza;

f) lo svolgimento dei compiti previsti dai sistemi di valutazione e degli altri compiti individuati, tenuto conto dei principi di cui all' articolo 14 del d.lgs. 150/2009 , con i provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5.

3. Il Nucleo di cui al comma 1 è composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla Giunta regionale su designazione:

a) della Giunta regionale;

b) dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

c) d'intesa tra Giunta e Ufficio di Presidenza. Tale componente svolge funzioni di presidente del Nucleo di valutazione.

4. I componenti di cui al comma 3 sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

5. L'organizzazione e le modalità di funzionamento interno del Nucleo di valutazione sono individuati con i provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5.
".
TITOLO V 
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 49. 
(Abrogazione della l.r. 30/1984 ed altre abrogazioni)
1. 
La legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 (Istituzione del Consiglio regionale di Sanità e Assistenza), è abrogata.
2. 
Sono, altresì, abrogate le seguenti disposizioni regionali:
b) 
gli articoli 3, comma 4, 4 e 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 ;
3. 
Ogni riferimento testuale, contenuto in leggi regionali, al Consiglio regionale di Sanità ed Assistenza è da ritenersi abrogato.
Art. 50. 
(Modifiche alla l.r. 34/2008 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale del 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), è abrogato.
Art. 51. 
(Modifiche alla l.r. 22/2010 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 5 e l' articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte), sono abrogati.
Art. 52. 
(Modifiche alla l.r. 23/2015 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ), è sostituito dal seguente: "
3.
Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni possono essere esercitate da due o più province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito individuano le funzioni da gestire in forma associata e definiscono criteri generali e modalità della gestione, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. La Regione, nei limiti delle somme stanziate annualmente con la legge di bilancio, assegna alle province contributi a sostegno della gestione associata delle funzioni, ripartiti secondo criteri che tengono conto del numero e della complessità delle funzioni, delle esigenze di formazione del personale addetto alla loro gestione e, per l'ambito 1, del numero delle province aderenti all'intesa quadro, in modo da incentivare il coinvolgimento di tutti gli enti di area vasta appartenenti all'ambito. L'ammontare dei contributi è definito nell'intesa quadro.
".
2. 
Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015 , le parole: "
entro la data del 28 febbraio 2017
", sono soppresse.
4. 
Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015 , le parole: "
entro un mese dalla sua sottoscrizione
", sono soppresse.
5. 
Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015 , sono aggiunte, infine, le parole: "
e promuove l'ottimale utilizzo del personale assegnato alle province, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 9.
".
7. 
Al comma 11 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015 , dopo le parole: "
sono esercitate dalle stesse
" è inserita la seguente: "
esclusivamente
".
8. 
Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2015 , le parole: "
con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.
", sono soppresse.
Art. 53. 
(Modifiche alla l.r. 21/2016 )
1. 
Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali) la parola: "
acquistano
", è sostituita dalle seguenti: "
possono acquistare
" e le parole: "
e sono riconosciute
", sono sostituite dalle seguenti: "
ed essere riconosciute
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2016 le parole: "
riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 9
", sono sostituite dalle seguenti: "
legalmente costituite
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 21/2016 le parole: "
riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 9
", sono sostituite dalle seguenti: "
legalmente costituite
".
4. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 21/2016 le parole: "
riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 9
", sono sostituite dalle seguenti: "
legalmente costituite
".
5. 
Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 21/2016 dopo le parole: "
ai proprietari
", sono inserite le seguenti: "
o agli aventi titolo
" e le parole: "
riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 9
", sono sostituite dalle seguenti: "
legalmente costituite
".
Art. 54. 
(Ammissione di cacciatori residenti all'estero o in altre regioni italiane)
1. 
I cacciatori residenti in altre regioni italiane o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, possono essere ammessi in misura non superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni A.T.C. o C.A.; tale percentuale può essere modificata fino ad un massimo del 10 per cento, su richiesta dei Comitati di Gestione, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.