"Disposizioni per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti"
Primo firmatario
Altri firmatari
ANDRISSI GIANPAOLO BATZELLA STEFANIA BERTOLA GIORGIO BONO DAVIDE CAMPO MAURO WILLEM FREDIANI FRANCESCA
Art. 1
(Finalità e principi)
1.
La Regione adotta misure per porre rimedio all'abbandono dei rifiuti al fine di tutelare il suo patrimonio ambientale e paesaggistico e per garantire la salute dei residenti sul suo territorio.
2.
La Regione persegue, con l'utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie, la prevenzione e il contrasto attivo del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, nonché della loro dispersione accidentale in aree pubbliche e private.
Art. 2
(Partecipazione della società civile)
1.
La Regione, nel perseguimento della finalità di cui all'articolo 1, promuove il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni ambientaliste nelle politiche di gestione dei rifiuti, istituendo un forum permanente quale piattaforma per un dialogo continuo tra istituzioni e rappresentanti della società civile.
Art. 3
(Dispersione accidentale di rifiuti)
1.
La Regione persegue il contenimento della dispersione accidentale dei rifiuti durante le operazioni della loro raccolta e del loro trasporto.
2.
Per consentire il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua specifiche linee guida per ridurre la dispersione accidentale dei rifiuti, aventi per oggetto, in particolare, le modalità di raccolta e di trasporto dei rifiuti.
Art. 4
(Recupero dei materiali utilizzati nell'edilizia)
1.
La Regione riconosce il principio fondamentale della differenziazione e del recupero dei materiali utilizzati nei cantieri edilizi.
2.
La Regione, previa intesa con la Città metropolitana e le province, provvede alla redazione di un elenco delle discariche di inerti provenienti dal comparto edile, promuovendone la trasformazione in impianti di riciclo e recupero secondo le migliori tecniche e tecnologie disponibili.
3.
L'elenco di cui al comma 2 viene redatto entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, aggiornato annualmente, e viene pubblicato on line sul sito della Regione al fine di renderlo accessibile ai gestori ambientali.
Art. 5
(Disposizioni in materia di edilizia)
1.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la denuncia di inizio attività (DIA), contengono il contratto con l'impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, nonché la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti.
2.
Il direttore dei lavori dichiara all'ente competente la produzione finale di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite il deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento.
3.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, fermo restando le condotte illecite di cui alla parte 4 e 6bis del
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
, comporta la sospensione immediata dei lavori, sino a quando non viene dimostrato il rispetto delle corrette procedure di gestione dei rifiuti.
Art. 6
(Soggetti virtuosi)
1.
La Regione cura la formazione e la pubblicazione on line di un registro degli operatori economici virtuosi che hanno raggiunto livelli ottimali di efficienza e qualità nello svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti ai fini della individuazione di criteri preferenziali di affidamento di tali servizi.
2.
La Giunta regionale provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, all'individuazione:
a)
delle modalità di redazione del registro di cui al comma 1;
b)
dei criteri di valutazione preferenziale dei soggetti di cui al comma 1 nelle procedure di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti.
3.
La Regione cura, altresì, la formazione e la pubblicazione on line di un registro annuale delle amministrazioni comunali virtuose che hanno raggiunto livelli ottimali nella gestione dei rifiuti.
4.
La Giunta regionale provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, all'individuazione dei criteri di valutazione delle amministrazioni comunali virtuose, tenendo presente la riduzione della produzione dei rifiuti, la percentuale di raccolta differenziata, le tariffe, i percorsi di sensibilizzazione e di educazione ambientale.
Art. 7
(Esclusione da contributi regionali)
1.
Gli operatori economici condannati per reati ambientali sono esclusi da contributi e finanziamenti derivanti, da fondi regionali o comunque da risorse la cui assegnazione è di competenza della Regione.
Art. 8
(Piani comunali di pulizia del territorio)
1.
La Regione promuove l'adozione da parte dei comuni di piani di pulizia del territorio per recuperare le aree interessate dall'abbandono dei rifiuti, volontario o accidentale, e per contrastare la loro ulteriore diffusione.
2.
I piani di cui al comma 1 contengono:
a)
l'individuazione delle aree interessate dall'abbandono, volontario o accidentale, dei rifiuti;
b)
la programmazione delle azioni volte alla prevenzione, alla sensibilizzazione e al contrasto attivo del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, volontario o accidentale;
c)
la definizione delle modalità di coinvolgimento di volontari nelle operazioni di pulizia delle aree interessate dall'abbandono, volontario o accidentale, dei rifiuti.
3.
Le Regione promuove la creazione di tavoli di lavoro concertati tra le la Città Metropolitana e le province e i comuni al fine di stipulare accordi che comportano la pulizia del territorio.
Art. 9
(Sorveglianza ambientale)
1.
La vigilanza sulla presente norma è svolta, in via non esclusiva, dalla polizia locale della Città Metropolitana delle province e dei comuni.
2.
La Regione promuove protocolli d'intesa con le forze dell'ordine al fine di migliorare l'efficacia complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia di tutela ambientale.
3.
Nella materia di cui al comma 2, la Regione incentiva, altresì, l'attività di sorveglianza sussidiaria da parte delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie volontarie previste dall'
art. 36 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32
.
4.
La Regione promuove l'attività di formazione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi delle scuole di formazione della polizia locale.
5.
Il tavolo di lavoro previsto dall'art. 8, comma 3 predispone annualmente e pubblica on line il consuntivo dell'attività di vigilanza ambientale di cui al presente articolo, avvalendosi dei soggetti previsti all'
art. 262 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
.
Art. 10
(Educazione civica ambientale)
1.
La Regione, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), promuove progetti di educazione civica ambientale per sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2.
Il Comune, in accordo le scuole, e coinvolgendo associazioni ed aziende pubbliche e private, promuove diverse giornate educative di pulizia attiva di strade, parchi, giardini, fiumi e altri luoghi del Comune, soggetti all'abbandono volontario o accidentale dei rifiuti.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1.
La Regione promuove l'adozione da parte dei comuni di piani di pulizia del territorio, la vigilanza e l'educazione civica ambientale nelle scuole, di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, anche attraverso il sostegno economico.
2.
Agli oneri quantificati complessivamente in circa 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 09, programma 0903 Rifiuti.
3.
Il 10% del "Fondo per la minor produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall'
art. 3, comma 27, della legge 549/1995
(
l.r. 39 del 3 luglio 1996
)", cap. 258104, alimentato dal tributo speciale per il deposito in discarica, commi da 24 a 40 dell'
articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
, non vincolato per il raggiungimento degli obiettivi del Piano gestione rifiuti, viene destinato per la finalità "recupero delle aree degradate" prevista dal
comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995
, al fine di prevedere la copertura degli oneri finanziari quantificati nel comma 2.