Proposta di legge regionale n. 250 presentata il 08 maggio 2017
"Istituzione del Fattore Famiglia"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione degli articoli 31 e 53 della Costituzione, nonché dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 11, commi 2 e 3 dello Statuto , istituisce il Fattore Famiglia quale specifico strumento integrativo per la determinazione dell'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione Piemonte e dai soggetti aventi titolo negli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3.
Art. 2 
(Definizione)
1. 
Ai fini della presente legge e fatti salvi i principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), il Fattore Famiglia è un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che integra ogni altro indicatore, coefficiente o quoziente, comunque denominato, negli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3.
Art. 3 
(Ambiti di applicazione)
1. 
Il Fattore Famiglia trova applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, nei seguenti ambiti:
a) 
prestazioni sociali e sanitarie, comprese le compartecipazioni alla spesa;
b) 
servizi socio-assistenziali;
c) 
misure di sostegno per l'accesso all'abitazione principale;
d) 
servizi scolastici, di istruzione e formazione, anche universitari, comprese le erogazioni di fondi per il sostegno al reddito e per la libera scelta educativa;
e) 
trasporto pubblico locale.
2. 
La Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 può estendere l'applicazione ad ulteriori ambiti rispetto a quelli individuati al comma 1.
Art. 4 
(Criteri e modalità attuative del Fattore Famiglia)
1. 
I criteri e le modalità attuative del Fattore Famiglia sono determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale, previa consultazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 5, sentite le Commissioni consiliari competenti e sono aggiornati ogni tre anni con le medesime modalità.
2. 
Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative di cui al comma 1, la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi, tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affido:
a) 
previsione di ulteriori franchigie, integrative di quelle nazionali, in base al numero di componenti del nucleo familiare anche in relazione al computo del patrimonio mobiliare e immobiliare, posseduto anche all'estero;
b) 
definizione di specifiche agevolazioni, a parità di altri fattori, legate alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di persone non autosufficienti, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al D.P.C.M. n. 159/2013 ;
c) 
definizione di una scala di equivalenza integrativa dell'Isee che tenga conto della situazione reddituale e patrimoniale, posseduta anche all'estero, rapportata alla composizione del nucleo familiare, all'età dei figli, allo stato di famiglia monogenitoriale e alle famiglie numerose;
d) 
introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti ovvero diversamente abili, nonché per le madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il Fattore Famiglia viene applicato.
3. 
Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i componenti dei nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali.
Art. 5 
(Osservatorio per l'attuazione del Fattore Famiglia)
1. 
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, l'Osservatorio per l'attuazione del Fattore Famiglia, di seguito denominato Osservatorio, e ne approva il Regolamento.
2. 
L'Osservatorio, che dura in carica tre anni, è composto dalla associazioni regionali operanti negli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3, individuate con il provvedimento di cui al comma 1, da tre Consiglieri regionali, di cui due della maggioranza e uno della minoranza, designati dal Consiglio regionale, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dagli Assessori regionali competenti o da loro delegati.
3. 
Ai membri dell'Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.
4. 
L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) 
esprime il parere preventivo sui criteri e sulle modalità attuative di cui all'articolo 4, nonché su ogni provvedimento regionale che incida sugli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3;
b) 
effettua il monitoraggio degli impatti del Fattore Famiglia sull'efficacia dei servizi erogati e trasmette una relazione annuale alle Commissioni consiliari competenti;
c) 
formula alla Giunta regionale proposte di estensione ad Fattore Famiglia ad ambiti di applicazione ulteriori rispetto a quelli individuati all'articolo 3.
5. 
La relazione di cui al comma 4, lettera b) è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 6 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che contiene in particolare:
a) 
lo stato di attuazione della legge e la descrizione puntuale dei risultati ottenuti;
b) 
i dati del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio di cui all'articolo 5;
c) 
l'esigenza di nuovi interventi negli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3;
d) 
le criticità emerse, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.
3. 
La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2 e 3.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
La presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.