Disegno di legge regionale n. 249 presentato il 03 maggio 2017
"INFRASTRUTTURA REGIONALE PER L'INFORMAZIONE GEOGRAFICA"

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La presente legge istituisce e disciplina l'infrastruttura regionale per l'informazione geografica (di seguito denominata infrastruttura geografica regionale) al fine di condividere con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati le informazioni geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale, ai sensi della Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 , che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea "INSPIRE").
2. 
L'infrastruttura geografica regionale persegue le seguenti finalità:
a) 
permettere la condivisione di informazioni a contenuto geografico accurate, coerenti, complete e aggiornate, tra gli enti e i soggetti partecipanti all'infrastruttura per consentire l'integrazione e la fruizione delle informazioni a tutti i livelli di governo;
b) 
accrescere il valore delle conoscenze disponibili presso la pubblica amministrazione a beneficio della società, attraverso l'accesso ed il libero riuso dei dati geografici, in coerenza con la Direttiva 2013/37 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, con il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e con il decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico);
c) 
indicare la fonte e i soggetti titolari e custodi dei dati geografici;
d) 
assicurare l'interoperabilità degli strumenti di acquisizione e gestione dei dati;
e) 
conseguire economie di scala nell'acquisizione e nell'aggiornamento dei dati geografici.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per:
a) 
infrastruttura per l'informazione geografica: l'insieme di set di dati territoriali, metadati, servizi relativi ai dati territoriali, servizi e tecnologie di rete, politiche e accordi istituzionali in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati, di meccanismi, processi e procedure di coordinamento e monitoraggio, teso a facilitare la disponibilità, l'omogeneità e l'accesso a dati geospaziali;
b) 
dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;
c) 
set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili in modo univoco;
d) 
servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set di dati in questione o sui metadati collegati; rientrano in questa definizione i servizi resi fruibili da un geoportale, quali servizi di ricerca, di visualizzazione e di scarico;
e) 
metadati: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;
f) 
geoportale: un portale web utilizzato per accedere ai dati territoriali attraverso servizi di ricerca, visualizzazione e scarico;
g) 
base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE): l'insieme dei set di dati territoriali disponibili nell'infrastruttura geografica regionale, ivi incluso il database geotopografico, istituito ai sensi del decreto ministeriale 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici);
h) 
accuratezza: grado di conformità di un valore acquisito, misurato o calcolato al suo attuale valore;
i) 
coerenza o consistenza: l'assenza di contraddizioni tra i dati di uno stesso record o di archivi differenti;
j) 
completezza: l'assegnazione e memorizzazione di tutti i valori previsti dalla specifica;
k) 
attualità: l'aggiornamento permanente o periodico dei geodati di base all'evoluzione dell'ubicazione, dell'estensione e delle caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati;
l) 
interoperabilità: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, garantendo la coerenza del risultato.
Art. 3. 
(Infrastruttura geografica regionale)
1. 
L'infrastruttura geografica regionale è costituita:
a) 
dai set di dati territoriali, i metadati e i servizi in rete relativi ai dati territoriali;
b) 
dalle tecnologie necessarie alla realizzazione e alla gestione dell'infrastruttura;
c) 
dalle autorità pubbliche responsabili dei set di dati forniti, dei metadati e dei relativi servizi;
d) 
dal geoportale regionale, denominato Geoportale Piemonte, quale punto di esposizione dell'informazione geografica condivisa nell'infrastruttura;
e) 
dall'insieme delle regole tecniche e delle procedure definite per l'acquisizione, la gestione e l'uso dei dati;
f) 
dagli accordi che regolano i rapporti tra gli enti e i soggetti partecipanti all'infrastruttura.
Art. 4. 
(Formazione e gestione dell'infrastruttura geografica regionale e misure di coordinamento)
1. 
L'infrastruttura geografica regionale è realizzata dalla Regione con il concorso degli enti locali che vi aderiscono formalmente; altri soggetti pubblici e privati, compresa la comunità scientifica, aderiscono all'infrastruttura sulla base di specifici accordi.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 provvedono congiuntamente all'attivazione e alla gestione dell'infrastruttura geografica regionale, quale componente della infrastruttura di dati geografici nazionale.
3. 
Ai fini del coordinamento dell'infrastruttura geografica regionale è costituito il tavolo tecnico di coordinamento, presieduto dalla struttura regionale competente in materia di cartografia e a cui partecipano le direzioni regionali interessate, i rappresentanti degli enti locali e dei soggetti di cui al comma 1. La partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento è a titolo gratuito.
4. 
La composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento nonché le modalità di realizzazione e gestione dell'infrastruttura geografica sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 7.
5. 
I soggetti che aderiscono all'infrastruttura geografica regionale condividono i dati geografici di cui sono titolari, gli strumenti per la loro gestione e le specifiche tecniche.
6. 
La dematerializzazione dei procedimenti di cui sono titolari le strutture regionali e gli enti di cui al comma 1 garantisce l'acquisizione dei dati geografici da parte dell'infrastruttura geografica regionale secondo le specifiche tecniche di cui al comma 5.
7. 
Il rispetto della prescrizione di cui al comma 6 costituisce condizione di procedibilità nell'istruttoria dei procedimenti amministrativi in capo alle strutture regionali.
8. 
Le strutture regionali e le amministrazioni pubbliche titolari di dati geografici garantiscono accuratezza, coerenza, completezza e attualità dei set di dati territoriali forniti all'infrastruttura e dettagliano nei relativi metadati le informazioni necessarie al loro corretto utilizzo.
Art. 5. 
(Base dati territoriale di riferimento degli enti)
1. 
Nell'ambito dell'infrastruttura geografica regionale tutti i dati sono organizzati nella base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE).
2. 
Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono definite le specifiche tecniche relative ai dati geografici non indicati dal d.m. 10 novembre 2011 e dal decreto ministeriale 16 giugno 2016 (Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).
3. 
L'aggiornamento e la pubblicazione della BDTRE attraverso il Geoportale Piemonte avvengono con le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 7.
4. 
La base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa interagiscono è costituita dall'allestimento cartografico derivato dalla BDTRE ed è pubblicata sul Geoportale Piemonte, realizzato in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 32/2010 .
Art. 6. 
(Accesso al pubblico)
1. 
I dati, i servizi e i metadati dell'infrastruttura geografica regionale sono resi accessibili al pubblico come open data, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale), attraverso il Geoportale Piemonte.
Art. 7. 
(Disposizioni attuative)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con proprio regolamento:
a) 
la composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento;
b) 
le modalità di realizzazione e gestione della infrastruttura geografica;
c) 
le modalità di redazione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5, comma 2, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione, alla diffusione e all'interoperabilità dell'informazione geografica.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della presente legge ai costi per la realizzazione e il funzionamento della infrastruttura geografica regionale e di BDTRE si fa fronte, per la spese correnti con risorse iscritte nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), pari ad E. 1.360.000,00 per ciascun anno del triennio, e per le spese in conto capitale con le risorse iscritte nella Missione 01, Programma 08, pari ad E. 1.950.000,00 per l'annualità 2017, E. 1.800.000,00 per il 2018 e E. 1.100.000,00 per il 2019.
Art. 9. 
(Abrogazioni di norme)
1. 
Sono abrogate le seguenti norme:
a) 
la legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 (Formazione della cartografia regionale di base);
b) 
la legge regionale 30 luglio 1981, n. 25 (Costituzione dell'Istituto Cartografico Regionale);
c) 
l' articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (legge finanziaria per l'anno 2014).