Proposta di legge regionale n. 244 presentata il 06 aprile 2017
"MISURE DI TRASPARENZA IN MATERIA DI ASSEGNI VITALIZI"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche detta norme per la trasparenza in materia di assegni vitalizi .
Art. 2 
(Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di assegno vitalizio)
1. 
Sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, i nominativi dei membri del Consiglio e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.
2. 
In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio.
3. 
I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.
Art. 3 
(Pubblicazione dei dati relativi alla restituzione dei contributi versati ai fini dell'assegno vitalizio)
1. 
Sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, i nominativi dei membri del Consiglio e della Giunta regionale, anche se cessati dalla carica, che hanno beneficiato della restituzione dei contributi versati ai sensi dell' articolo 5ter della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 "Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali)". Unitamente ai nominativi è, altresì, pubblicata la misura delle somme restituite.
2. 
Con riferimento ai soggetti di cui al comma 1 che hanno ricoperto la carica in più legislature la pubblicazione della misura delle somme restituite è comprensiva degli eventuali contributi già precedentemente riscossi in forza di disposizioni normative anteriori all' articolo 5ter della l.r. 25/2011 .
3. 
I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 restano pubblicati per un periodo di quattro anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la restituzione, se riferiti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale cessati dalla carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge ovvero al momento della restituzione.
4. 
Per i consiglieri in carica nella legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge o in quelle successive è comunque pubblicato, per tutto il periodo della carica e per i quattro anni successivi alla cessazione dalla carica, l'importo dei contributi restituiti ai sensi dei commi 1 e 2, indipendentemente dal momento della restituzione.
5. 
La riassunzione della carica da parte del soggetto precedentemente cessato comporta in ogni caso la pubblicazione dei dati ai sensi del comma 4, anche nel caso di già avvenuta pubblicazione.
Art. 4 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.