"Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)".
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23)
1.
Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 "
", è aggiunta la seguente lettera: "
a decorrere dal 1 gennaio 2018 è istituita un'agevolazione pari allo sconto del 10% sul totale della tassa automobilistica, così come definita e quantificata al precedente articolo 4 ed ai successivi articoli 6, 7, per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante domiciliazione bancaria. In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore al triennio 2018-2020, il servizio a supporto della domiciliazione bancaria è svolto dalla competente Tesoreria regionale e le modalità applicative sono definite con apposita Deliberazione della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno. ".
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
h bis)
Art. 2
(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. n. 23/2003, è aggiunto il seguente comma: "
A decorrere dagli esercizi successivi al 2018 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio. ".
1 bis.