Proposta di legge regionale n. 241 presentata il 10 marzo 2017
"Disciplina dell'Affitto Temporaneo Breve"

Capo I 
Disposizioni generali
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte con la presente legge disciplina l'attività di locazione privata di unità abitative ammobiliate per finalità turistiche denominata Affitto Temporaneo Breve, di seguito ATB.
2. 
L'ATB ha una durata massima di 30 giorni.
3. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge le unità abitative adibite ad affitto temporaneo sono considerate strutture ricettive extralberghiere.
4. 
Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
Art. 2 
(Forme di ATB e soggetti locatori)
1. 
Le unità abitative destinate all'ATB possono essere:
a) 
di proprietà diretta di soggetto singolo privato o di società;
b) 
in locazione: in tale ipotesi il soggetto che svolge attività di ATB deve essere in possesso di regolare contratto di locazione;
c) 
in comodato d'uso gratuito o a titolo oneroso;
d) 
in gestione da parte di soggetto di intermediazione immobiliare che svolge attività di mandatario.
2. 
I soggetti privati o le società devono, rispettivamente, essere provvisti di codice fiscale e regolarmente costituite e iscritte presso l'Agenzia delle Entrate.
3. 
Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) il contratto deve contenere l'espressa previsione della facoltà di sublocazione.
4. 
Al fine di incentivare la diffusione dell'ATB, il proprietario che dà in locazione i propri immobili per attività di ATB può avvalersi del regime della cedolare secca e/o del canone concordato e delle conseguenti agevolazioni fiscali.
Art. 3 
(Numero di unità abitative da destinare all'ATB)
1. 
I soggetti di cui all' articolo 2 non possono locare più di sette appartamenti nello stesso stabile e/o scala e comunque non più del 30 per cento della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) dello stabile in cui ha delle unità abitative in locazione.
Art. 4 
(Caratteristiche delle unità abitative)
1. 
Le unità abitative utilizzate per l'esercizio dell'attività di ATB devono possedere le caratteristiche igienico-sanitarie e i minimi di superficie previste dal regolamento edilizio comunale per la civile abitazione del comune in cui sono situate.
2. 
Le unità abitative destinate all'ATB devono assicurare esclusivamente:
a) 
fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, eventuale climatizzazione e connessione a internet;
b) 
manutenzione dell'unità abitativa, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorate;
c) 
pulizia dell'unità abitativa;
d) 
fornitura della biancheria da letto e da bagno, se richiesta.
Art. 5 
(Obblighi del locatore temporaneo)
1. 
I soggetti di cui all' articolo 2 devono conservare per ogni immobile i seguenti documenti:
a) 
contratto di affitto temporaneo breve;
b) 
copia, anche digitale, del documento di riconoscimento del locatore temporaneo.
2. 
Il locatore deve inoltre:
a) 
trasmettere, al comune sul cui territorio insiste l'unità abitativa, apposito modello informativo sull'unità medesima i cui contenuti e modalità di invio sono disciplinati con il regolamento di cui all' articolo 11 ;
b) 
dare comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell' articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);
c) 
trasmettere, mensilmente i dati sul movimento dei flussi turistici secondo modalità da individuare nel regolamento di cui all' articolo 11 .
3. 
Il comune provvede a trasmettere il modello di cui al comma 2, lettera a) , alla provincia o alla Città metropolitana nonché all'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL) ai soli fini informativi e di promozione turistica.
Art. 6 
(Requisiti del conduttore temporaneo)
1. 
Le unità abitative dell'attività di ATB possono essere date in locazione a chiunque purché in regola con le vigenti norme in ambito di residenzialità o soggiorno sul suolo italiano, sia esso cittadino italiano o straniero.
Art. 7 
(Responsabilità civile e coperture assicurative)
1. 
La responsabilità civile dei conduttori nei confronti di se stessi e nei confronti di terzi è unicamente a carico dei singoli occupanti l'unità abitativa. Essi devono attenersi al rispetto delle norme previste dal codice civile italiano nonché rispettare il regolamento di condominio in cui l'immobile è ubicato.
2. 
Allo fine di offrire maggior sicurezza e garanzie al conduttore e all'immobile, i soggetti di cui all' articolo 2 , stipulano una polizza assicurativa cumulativa di responsabilità civile con una compagnia di fiducia per la copertura di eventuali danni verso terzi.
3. 
La polizza deve prevedere la copertura assicurativa relativa ai conduttori occupanti e avere durata per l'intero periodo di soggiorno ed è unicamente relativa all'ambito dello spazio abitativo occupato per responsabilità civile verso terzi dovuta a eventuali fatti imprevisti e occasionali. Non sono ricompresi i danni vandalici o generati da comportamenti non conformi e irresponsabili per i quali il locatore ha diritto alla richiesta di risarcimento dei danni.
Art. 8 
(Sicurezza dell'unità abitativa e del conduttore temporaneo)
1. 
Per tutela della sicurezza del conduttore, nell'unità abitativa devono essere sempre presenti e affisse in maniera ben visibile le basilari informazioni di contatto, nello specifico i numeri telefonici di emergenza locali, un numero telefonico di contatto per le emergenze relative all'ATB nonché un numero telefonico di riserva.
2. 
L'unità abitativa deve essere provvista delle informazioni relative ad apparecchi di prevenzione dei rischi se presenti e di un kit di primo soccorso facilmente accessibile.
Art. 9 
(Permessi alla circolazione cittadina)
1. 
Il comune può rilasciare permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato, ove esistenti, per i locatori e conduttori di immobili in ATB e per il personale impiegato nella manutenzione e pulizia.
2. 
I permessi sono rilasciati in numero sufficiente e consono al numero degli immobili locati e alla loro ubicazione, previa richiesta da parte dei soggetti di cui all' articolo 2 , che dichiarano sotto la propria responsabilità ogni specifica necessaria.
Art. 10 
(Marchio identificativo dei soggetti che svolgono attività di ATB)
1. 
I soggetti di cui all' articolo 2 si dotano di un marchio grafico che identifica il locatore temporaneo e le attività di ATB esercitate ai sensi della presente legge.
2. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con il regolamento di cui all' articolo 11 , provvede all'adozione delle modalità dell'uso di detto marchio.
Capo II 
Disposizioni attuative
Art. 11 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina:
a) 
le modalità e i contenuti dei modelli di trasmissione dei dati di cui all' articolo 5, comma 2 , lettere a) e c);
b) 
le modalità e i criteri dell'uso del marchio che individua i soggetti che esercitano l'ATB di cui all' articolo 10 .
Art. 12 
(Sanzioni)
1. 
Il mancato rispetto dell'obbligo di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 5 , comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00; 2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 5 , comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 3.000,00; 3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui alle lettere b) e c), del comma 2, dell'articolo 5 , comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00; 4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all' articolo 7 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 2.500,00.
Art. 13 
(Applicazione delle sanzioni)
1. 
L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 12 , sono di competenza del comune.
2. 
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).
Art. 14 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
La presente legge ai sensi dell' art. 17, comma 7 della legge 196 del 2009 , non comporta oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e negli esercizi finanziari successivi.
Proposta di