Proposta di legge regionale n. 240 presentata il 06 marzo 2017
1 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo".

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione della Repubblica italiana e di quanto previsto dall'articolo 11, dall'articolo 13, comma 1 e dall'articolo 14, comma 1 dello Statuto , promuove e sostiene azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti più fragili, nonché di valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si definiscono atti di bullismo i comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese, voci diffamatorie, false accuse e derisioni, anche aventi ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica, le condizioni personali e sociali della vittima minorenne, nonché ogni altro comportamento che si configuri in minacce, lesioni personali, danneggiamento e sottrazione di cose altrui.
2. 
Si definiscono atti di cyberbullismo gli atti di pressione, aggressione, molestia, denigrazione, ricatto, ingiuria, diffamazione, offesa, furto d'identità, alterazione, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzati per via telematica, nonché gli atti volti a diffondere on line contenuti riguardanti componenti del nucleo famigliare del minore, allo scopo di offenderlo e suscitare sentimenti di emarginazione.
Art. 3 
(Interventi)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove progetti a carattere multidisciplinare, volti alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla tutela dell'integrità psicofisica dei bambini e degli adolescenti e all'utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della Rete, soprattutto nell'ambiente scolastico.
2. 
I progetti di cui al comma 1 riguardano i seguenti interventi:
a) 
realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione, rivolte a studenti, famiglie, insegnanti ed educatori, in ordine ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e delle loro conseguenze;
b) 
promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità, del rispetto delle diversità, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole della Rete e delle nuove tecnologie;
c) 
organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori, volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psicopedagogiche e pratiche educative per un'efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai rischi derivanti da modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dalla Rete;
d) 
attivazione di programmi di assistenza e gruppi di supporto in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e delle loro famiglie, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, le Aziende sanitarie regionali e le Associazioni attive sul territorio;
e) 
promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio.
Art. 4 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 3, i progetti presentati dai Comuni, singoli e associati, dalle Istituzioni scolastiche e formative, dalle Aziende sanitarie regionali, dalle Associazioni con certificata esperienza che operano da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale minorile e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità, iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), dalle Associazioni sportive dilettantistiche, operanti in Piemonte, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori, nonché dagli Istituti penitenziari minorili.
Art. 5 
(Criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti)
1. 
La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di redazione dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 3, di presentazione e valutazione delle domande, di erogazione dei finanziamenti, nonché di rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 6 
(Istituzione della Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo)
1. 
Al fine di creare una sinergia tra tutti i soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e individuare percorsi di prevenzione del disagio scolastico, è istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo, di seguito denominata Consulta.
2. 
La composizione e le funzioni della Consulta, nonché le sue modalità di funzionamento sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Ai componenti della Consulta non compete alcun compenso o gettone di presenza.
3. 
La Consulta si avvale del supporto del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), del Co.Re.Com, di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) e dell'Osservatorio permanente regionale per la prevenzione dei bullismi, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
Art. 7 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte ed elaborate dalla Consulta di cui all'articolo 6, comma 1, dall'Osservatorio permanente regionale per la prevenzione dei bullismi di cui all'articolo 6, comma 3, dalle Aziende sanitarie regionali, nonché da ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione della presente legge, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa, presenta alla Commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) 
un quadro generale dell'andamento dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in ambito regionale, anche in confronto alla situazione nazionale;
b) 
un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento degli interventi di cui all'articolo 3;
c) 
il dettaglio dei soggetti beneficiari;
d) 
le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge.
3. 
Le relazioni successive alla prima, da presentare annualmente, documentano, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) 
una stima del contributo alla prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo attribuibile al complesso degli interventi previsti dalla legge;
b) 
una sintesi delle opinioni prevalenti espresse dai soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
4. 
La Regione assicura la pubblicità, anche tramite i propri siti istituzionali, delle relazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché di ogni altro dato ed informazione raccolti per le attività valutative della presente legge.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri per l'attuazione dell'articolo 3 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" della Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", di un apposito Fondo denominato "Fondo per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo" nel quale confluiscono risorse pari a 100.000,00 per l'anno 2017 per la spesa corrente e 200.000,00 euro per la spesa corrente per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, a valere sul bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
2. 
La Consulta di cui all'articolo 6 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.