"Sostituzione dell'articolo 38 (Consulta regionale delle elette) e abrogazione dell'articolo 93 (Commissione per le pari opportunita' tra donne e uomini) della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte )".
Primo firmatario
Altri firmatari
BARICCO ENRICA CAPUTO VALENTINA GIUSEPPINA CONTICELLI NADIA CORGNATI GIOVANNI GARIGLIO DAVIDE MOTTA ANGELA PENTENERO GIOVANNA ROSTAGNO ELVIO VALLE DANIELE
Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n.
1)
1. L'articolo 38 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte ) è sostituito dal seguente: "
(Consulta regionale per le pari opportunita').
La Consulta regionale per le pari opportunità opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale, politico e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto .
La Consulta promuove la parità di accesso e la presenza delle donne in tutte le assemblee e gli organismi locali, regionali, nazionali ed europei al fine di aumentare il numero delle elette e di accrescere e consolidare il contributo delle donne alla definizione degli strumenti giuridici che regolano la società.
La Consulta contribuisce all'elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alla condizione di vita, di lavoro e di salute della donna e promuove iniziative e provvedimenti tendenti a tutelare e migliorare la condizione femminile, anche riguardo ai problemi della famiglia.
La legge regionale istituisce la Consulta, ne stabilisce la composizione e le funzioni e dispone in ordine alle modalità che ne garantiscono il funzionamento. ".
Art. 38
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