Proposta di legge regionale n. 238 presentata il 02 marzo 2017
"Istituzione della Consulta regionale per le pari opportunita'".

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dagli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione e dall'articolo 13 dello Statuto , si impegna a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità tra uomini e donne in campo economico, sociale, politico e culturale, ad assicurare la parità di accesso e la presenza delle donne in tutte le assemblee e gli organismi locali, regionali, nazionali ed europei, nonché, anche in attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), a garantire e promuovere l'uguaglianza sostanziale e il divieto di discriminazione.
Art. 2 
(Istituzione della Consulta regionale per le pari opportunità)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita, presso il Consiglio regionale del Piemonte, che fornisce le strutture e i mezzi idonei al suo funzionamento, la Consulta regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione, di indagine e di promozione.
2. 
La Consulta è insediata all'inizio di ogni legislatura dal Presidente del Consiglio regionale e dura in carica fino alla scadenza dell'organo.
3. 
La Consulta esercita le sue funzioni con piena autonomia, può avere rapporti esterni e assumere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.
Art. 3 
(Funzioni relative alla promozione della presenza femminile negli organi elettivi)
1. 
La Consulta svolge le seguenti funzioni principali in materia di promozione della presenza femminile negli organi elettivi:
a) 
rendere le elette nelle assemblee e negli organismi locali, regionali, nazionali ed europei, punti di riferimento per tutte le donne;
b) 
aumentare il numero delle elette, accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano la società;
c) 
offrire informazione e collaborazione all'interno e all'esterno della Consulta;
d) 
creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento, rivolte a tutte le donne, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella pubblica amministrazione e nella vita politica;
e) 
determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in Piemonte;
f) 
promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle assemblee elettive;
g) 
agevolare i contatti con le istituzioni;
h) 
valorizzare il ruolo e le iniziative delle elette;
i) 
favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica ed amministrativa.
Art. 4 
(Funzioni in materia di pari opportunità, condizione femminile e lavoro)
1. 
La Consulta svolge le seguenti funzioni principali in materia di pari opportunità e condizione femminile:
a) 
contribuire attivamente all'elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale per perseguire l'obiettivo della uguaglianza sostanziale fra i sessi, in particolare in materia di formazione, lavoro, sanità, assistenza e servizi sociali;
b) 
formulare proposte al fine di promuovere iniziative legislative e provvedimenti volti a tutelare e migliorare la condizione femminile, anche riguardo ai problemi della famiglia;
c) 
valutare lo stato di attuazione delle leggi statali e regionali che riguardano la condizione femminile;
d) 
promuovere indagini conoscitive, ricerche e occasioni di confronto sui problemi relativi alla condizione femminile e alla famiglia, nonché favorire l'informazione sulle iniziative in materia promosse dagli enti locali, dalla Regione, dal Parlamento nazionale ed europeo, nonché da altri soggetti pubblici e privati, al fine di rimuovere gli ostacoli ad un pieno inserimento della donna nella società;
e) 
promuovere l'attuazione di azioni positive, anche con carattere di sperimentazione, definite con specifici programmi di intervento da organismi ed enti pubblici e privati;
f) 
promuovere iniziative che consentano alla donna di rendere compatibile la vita familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale, nonché iniziative volte a superare i casi di discriminazione.
2. 
La Consulta svolge, altresì, le seguenti funzioni principali in materia di lavoro:
a) 
promuovere iniziative per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile, individuale e collettiva;
b) 
riferire sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità fra uomo e donna, nonché sulle condizioni di impiego delle donne;
c) 
promuovere progetti e interventi intesi a favorire l'accesso al lavoro e a incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale, in ottemperanza alla normativa regionale e nazionale in materia di parità.
Art. 5 
(Composizione)
1. 
La Consulta è costituita:
a) 
dalle consigliere e dalle assessore della Regione, dalle elette al Parlamento nazionale ed europeo e dalle consigliere di parità;
b) 
da venticinque elette negli enti locali piemontesi, designate dalle associazioni rappresentative degli enti locali;
c) 
da una rappresentante effettiva e da una supplente designate dalle rispettive organizzazioni di appartenenza per ciascuna:
1) 
delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;
2) 
delle associazioni femminili costituite a livello regionale o nazionale che hanno come scopo preminente, nello statuto e nelle attività, il pieno inserimento della donna nella società, che sono dotate di una effettiva rappresentatività nella vita sociale e attive da almeno due anni sul territorio regionale;
d) 
da una rappresentante designata da ciascuna Confederazione sindacale regionale.
2. 
Le dimissioni, la decadenza in caso di perdita della carica ricoperta e le eventuali sostituzioni delle componenti di cui al comma 1, sono disciplinate secondo le procedure previste dal Regolamento di cui all'articolo 10.
Art. 6 
(Organi)
1. 
Sono organi della Consulta:
a) 
l'Assemblea;
b) 
la Presidente;
c) 
l'Ufficio di Presidenza.
Art. 7 
(Assemblea)
1. 
L'Assemblea è composta da tutte le componenti facenti parte della Consulta ai sensi dell'articolo 5 ed è presieduta dalla Presidente eletta secondo quanto previsto dall'articolo 8.
2. 
Il Regolamento di cui all'articolo 10 definisce le competenze dell'Assemblea e le modalità di svolgimento delle sedute e di votazione.
3. 
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
Art. 8 
(Presidente e Ufficio di Presidenza)
1. 
L'Ufficio di Presidenza è composto dalla Presidente, da due VicePresidenti e da sei componenti.
2. 
L'Assemblea elegge, nella prima seduta con voto separato, la Presidente, a maggioranza assoluta, le due VicePresidenti e le altre componenti dell'Ufficio di Presidenza.
3. 
La Presidente è eletta tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5.
4. 
Le due VicePresidenti sono elette tra le rappresentanti delle altre organizzazioni facenti parte della Consulta. Le altre componenti sono elette tra tutte le componenti dell'Assemblea di cui all'articolo 7.
5. 
L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino alla scadenza della legislatura e prosegue la sua attività di ordinaria amministrazione, finalizzata al raggiungimento di quanto già approvato dall'Assemblea, fino all'insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza.
6. 
Il Regolamento di cui all'articolo 10 definisce le competenze della Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, le modalità di svolgimento delle sedute e di votazione, nonché le forme di rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle attività.
Art. 9 
(Gruppi di studio, commissioni e sezioni di lavoro)
1. 
Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Consulta può articolarsi in gruppi di studio, commissioni e sezioni di lavoro, eventualmente integrati da soggetti esperti, definendone l'oggetto e la durata e nominando per ciascuno una coordinatrice, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 10.
Art. 10 
(Regolamento interno)
1. 
L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta delle sue componenti, un Regolamento interno che disciplina in particolare le modalità di elezione, decadenza, dimissioni ed eventuali sostituzioni, le competenze degli organi, l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori delle sedute dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza e le relative procedure per la validità delle deliberazioni.
2. 
Il Regolamento è modificato secondo quanto previsto dal comma 1.
Art. 11 
(Rapporti con altre istituzioni e organismi)
1. 
La Consulta opera in raccordo con gli organismi di parità nazionali e delle altre Regioni e in particolare con le consigliere di parità e con le consulte femminili degli Enti locali piemontesi.
2. 
La Consulta opera, altresì, con:
a) 
la Commissione per le pari opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) 
il Comitato Nazionale di Parità istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
c) 
la Commissione Regionale per l'Impiego del Piemonte;
d) 
analoghi comitati, commissioni e centri istituiti in Piemonte e nelle altre regioni;
e) 
gli istituti di ricerca e le università della regione, anche mediante apposite convenzioni;
f) 
gli enti locali piemontesi.
Art. 12 
(Acquisizione di documentazione e informazioni)
1. 
La Consulta si avvale anche del Centro di Documentazione ed Informazione Femminile (Ce.DIF) del Consiglio regionale che ha il compito di curare la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e di documentazione sulla condizione femminile.
Art. 13 
(Clausola valutativa)
1. 
La Consulta rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, la Consulta, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contiene in particolare:
a) 
lo stato di attuazione della legge e la descrizione puntuale degli interventi attuati;
b) 
l'illustrazione dei risultati ottenuti e le relative spese sostenute;
c) 
l'esigenza di nuovi interventi rispetto agli obiettivi prefissati;
d) 
le criticità emerse.
3. 
La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2 e 3.
Art. 14 
(Abrogazioni)
1. 
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) 
la legge regionale 9 luglio 1996, n. 44 (Istituzione della Consulta delle elette del Piemonte);
b) 
la legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna);
c) 
la deliberazione del Consiglio Regionale 5 febbraio 1976, n. 59-811 (Istituzione della Consulta femminile regionale del Piemonte) e la deliberazione del Consiglio Regionale 10 marzo 2004 n. 355-7959 (Modificazione dello Statuto della Consulta Femminile Regionale del Piemonte).
Art. 15 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
All'attuazione della presente legge, a partire dall'XI Legislatura del Consiglio regionale, si provvede nell'ambito delle risorse stanziate a finanziamento degli organismi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14, disponibili a legislazioni vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 16 
(Entrata in vigore)
1. 
Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dalla XI Legislatura del Consiglio regionale.