Proposta di legge regionale n. 236 presentata il 30 gennaio 2017
"Riconoscimento degli Ecomusei del Piemonte".

Art. 1 
(Principi generali)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dell' articolo 9, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 7 dello Statuto , riconosce gli Ecomusei sul proprio territorio quali strumenti culturali di interesse generale e di utilità sociale orientati a uno sviluppo locale sostenibile, al fine di recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio culturale di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle comunità locali in tutte le loro componenti.
2. 
Gli Ecomusei operano con approccio interdisciplinare nei campi della cultura, dell'ambiente, dell'educazione, della formazione, dell'inclusione sociale, dell'agricoltura, del turismo, della pianificazione e della tutela attiva del paesaggio, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio verso una sostenibilità ambientale, sociale ed economica fondata sulla responsabilità collettiva degli abitanti, della società civile e delle istituzioni.
3. 
Gli Ecomusei adottano logiche di rete e processi partecipati, su ispirazione della Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14 , e dei trattati internazionali dedicati alla salvaguardia dei patrimoni culturali materiali e immateriali della società, nel rispetto delle norme nazionali che disciplinano gli ambiti di propria pertinenza.
Art. 2 
(Finalità degli Ecomusei)
1. 
Il percorso evolutivo degli Ecomusei collega la comprensione dei valori di un territorio con l'elaborazione di una visione per il suo futuro, rimettendo in gioco l'identità locale in un processo partecipato finalizzato alla creazione di una "coscienza di luogo", attraverso la quale rafforzare il senso di appartenenza delle popolazioni locali verso i "beni comuni" costituiti dal patrimonio culturale e dal paesaggio - inteso come ambiente di vita -, che incorporano e rappresentano in chiave dinamico-evolutiva gli elementi identitari e il "capitale sociale" di ogni territorio.
2. 
Gli Ecomusei perseguono le seguenti finalità:
a) 
favorire la partecipazione e il coinvolgimento degli abitanti, della società civile e delle istituzioni, promuovendo laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di "mappe di comunità" o di analoghi strumenti efficaci nell'integrare i diversi punti di vista in un percorso condiviso di riconoscimento, comprensione, cura e rigenerazione coerente e sostenibile dei patrimoni materiali e immateriali peculiari di ogni luogo;
b) 
sviluppare attività di ricerca riferite a tutte le tematiche peculiari del territorio considerato, nei campi culturale, ambientale, storico, sociale, artistico, delle tradizioni, delle pratiche e delle tecniche locali, con particolare attenzione alle competenze tramandate oralmente che costituiscono il patrimonio immateriale direttamente connesso all'identità locale;
c) 
tradurre le ricerche sul territorio in strumenti di divulgazione e approfondimento orientati alla conoscenza e alla trasmissione dei suoi specifici caratteri e valori, rivolti alla popolazione locale, ai visitatori e, in particolare, alle nuove generazioni e ai nuovi abitanti attraverso percorsi didattici ed educativi integrati, che coinvolgano in modo strutturale gli enti formativi locali e le direzioni regionali competenti;
d) 
recuperare gli ambienti di vita e di lavoro ereditati, attivando laboratori tematici tendenti a ricomporre le competenze interne ed esterne - il "sapere comune" e il "sapere esperto" - che hanno nel tempo generato, mantenuto e fatto evolvere le attività pastorali, agricole, silvicole, artigianali e industriali locali, per promuoverne la trasmissione non solo come testimonianza, ma anche in nuove forme sostenibili in relazione all'attuale tessuto socio-economico;
e) 
conservare e valorizzare, anche in chiave turistico-culturale, i caratteri costruttivi del patrimonio diffuso - tutelato e non - costituito dalle testimonianze materiali delle attività antropiche nelle diverse epoche storiche e connesso ai diversi usi abitativi, simbolici, strategici e produttivi del territorio e alle relative infrastrutture di servizio e collegamento;
f) 
salvaguardare e valorizzare il patrimonio industriale di interesse storico-culturale in quanto espressione qualificata delle diverse culture tecnologiche, economiche e produttive;
g) 
promuovere forme di accoglienza che mettano in relazione la comprensione dei valori del territorio con la valorizzazione dei suoi prodotti più autentici, coinvolgendo direttamente gli abitanti che ne sono artefici e proponendo, in collaborazione con gli operatori turistici, percorsi di "esplorazione del paesaggio" che evidenzino l'importanza ambientale, sociale ed economica di un equilibrato rapporto tra le risorse e gli usi del territorio, favorendo nel contempo lo scambio culturale tra visitatori e residenti;
h) 
proporre iniziative di collaborazione, scambio di esperienze e progettualità condivisa con altre realtà ecomuseali e museali, anche attraverso la creazione e/o l'adesione a reti locali, regionali, nazionali e internazionali e l'uso coordinato delle innovative tecnologie dell'informazione per la fruizione del patrimonio culturale.
Art. 3 
(Riconoscimento degli Ecomusei)
1. 
La Regione riconosce gli Ecomusei sulla base di una propria esperienza locale e documentabile, attivata da enti pubblici singoli o associati, da associazioni, fondazioni o altri organismi di natura pubblica o privata formalmente costituiti e senza scopo di lucro, che siano espressione del territorio considerato dell'Ecomuseo.
2. 
Ogni tre anni la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'elenco degli Ecomusei da riconoscere, sulla base delle indicazioni espresse dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 e secondo quanto disposto dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5.
3. 
La Regione istituisce presso l'Assessorato regionale competente l'elenco degli Ecomusei riconosciuti.
4. 
Con il provvedimento di cui al comma 2, il Consiglio regionale provvede ad aggiornare l'elenco degli Ecomusei riconosciuti previa verifica, da parte del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, della permanenza dei requisiti richiesti dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5.
5. 
La valutazione negativa della permanenza dei requisiti richiesti dal Regolamento di attuazione comporta la cancellazione dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti.
Art. 4 
(Gestione degli Ecomusei)
1. 
La gestione degli Ecomusei spetta ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dotati di una struttura organizzativa e scientifica.
2. 
Le modalità e i criteri di gestione degli Ecomusei sono definiti dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5.
Art. 5 
(Regolamento di attuazione)
1. 
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, adotta il Regolamento di attuazione che definisce i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento degli Ecomusei, le loro modalità di gestione, nonché le condizioni di utilizzo del marchio regionale degli Ecomusei, di cui all'articolo 9.
2. 
Il Regolamento di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti elementi prioritari:
a) 
caratteristiche di omogeneità paesaggistica, culturale, ambientale, geografica e urbana del territorio considerato;
b) 
modalità di coinvolgimento attivo delle diverse componenti della comunità locale nell'elaborazione del processo ecomuseale, nella gestione e nell'organizzazione delle attività;
c) 
esperienza locale e documentabile sul territorio da almeno tre anni;
d) 
presenza di un coordinatore tecnico-scientifico, incaricato in base a comprovate esperienze e competenze ecomuseali;
e) 
pertinenza delle azioni attivate in relazione alle finalità ecomuseali di cui all'articolo 2.
Art. 6 
(Comitato tecnico-scientifico)
1. 
Il Comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato Comitato, è istituto presso l'Assessorato regionale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
2. 
Il Comitato è organo di consulenza dell'Amministrazione regionale ai fini del riconoscimento degli Ecomusei e della promozione e attuazione della presente legge, ed è composto:
a) 
dall'Assessore regionale competente in materia di Ecomusei, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) 
dal Direttore regionale competente in materia di Ecomusei, o suo delegato;
c) 
dal Direttore regionale competente in materia di paesaggio, ambiente, governo e tutela del territorio, o suo delegato;
d) 
da un funzionario regionale referente del Laboratorio Ecomusei di cui all'articolo 7;
e) 
da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di Ecomusei;
f) 
da un esperto designato dagli Ecomusei riconosciuti, scelto da un proprio organo di coordinamento, esistente o appositamente costituito.
3. 
Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.
4. 
Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale designato dalla Direzione competente in materia di Ecomusei.
5. 
In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 ("Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale"), la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
Art. 7 
(Laboratorio Ecomusei)
1. 
Il Laboratorio Ecomusei, di seguito denominato Laboratorio, è istituito dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, presso la Direzione regionale competente, e svolge attività di accompagnamento, tutoraggio, coordinamento e indirizzo delle iniziative degli Ecomusei, con la finalità di garantire il supporto tecnico, scientifico e amministrativo necessario alla loro operatività.
2. 
Il coordinamento delle attività e il ruolo di referente del Laboratorio è garantito da un funzionario regionale qualificato e di comprovata professionalità in materia ecomuseale, appartenente alla Direzione regionale competente.
3. 
Il Laboratorio nello svolgimento delle proprie attività si avvale del supporto tecnico-scientifico di altri funzionari regionali, competenti nelle materie incidenti nell'ambito ecomuseale, nonché di enti esterni specializzati.
4. 
Il Laboratorio opera con approccio interdisciplinare e trasversale, promuovendo tavoli di lavoro, studi, ricerche, seminari e progetti, attivando collaborazioni con le direzioni regionali interessate, con le istituzioni universitarie e di ricerca, con le amministrazioni locali, con le organizzazioni culturali e di categoria, in relazione alle attività degli Ecomusei e delle loro Reti regionali, nazionali e internazionali.
5. 
Con il provvedimento di cui all'articolo 6 la Giunta regionale provvede a regolamentare la composizione e le modalità di espletamento delle attività del Laboratorio.
Art. 8 
(Politiche e azioni regionali di valorizzazione del paesaggio)
1. 
La Regione promuove la partecipazione degli Ecomusei riconosciuti alle politiche e alle azioni regionali di valorizzazione del paesaggio, in armonia con le finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 ("Norme per la valorizzazione del paesaggio").
Art. 9 
(Denominazione e marchio)
1. 
L'Ecomuseo riconosciuto è contraddistinto da una denominazione esclusiva e originale e da un proprio marchio.
2. 
La Regione promuove il marchio degli Ecomusei riconosciuti del Piemonte, al fine di attribuire loro un'immagine unitaria e identificativa.
3. 
La Giunta regionale, con il Regolamento d'attuazione di cui all'articolo 5, provvede a definire le modalità di adozione e di utilizzo del marchio regionale da parte degli Ecomusei riconosciuti.
Art. 10 
(Contributi regionali)
1. 
L'Amministrazione regionale concede ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, contributi economici per sostenere la gestione, le attività di sviluppo e di valorizzazione degli Ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge.
2. 
Sono concessi contributi in conto capitale per interventi conservativi, migliorativi e manutentivi, in particolare per le sedi operative degli Ecomusei, per il recupero degli ambienti di vita e di lavoro tradizionali e per la conservazione dei diversi patrimoni.
3. 
La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione.
4. 
La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi economici e le modalità di verifica sull'impiego degli stessi.
Art. 11 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti dagli Ecomusei riconosciuti in termini di sviluppo locale e sostenibilità.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, ogni tre anni in occasione del riconoscimento degli Ecomusei, la Giunta regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, presenta alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) 
una descrizione sintetica sullo stato di attuazione della presente legge;
b) 
le attività svolte dagli Ecomusei riconosciuti in relazione a quanto disposto, in particolare, dagli articoli 1, 2 e 8;
c) 
un riepilogo dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 10, da cui si ricava l'andamento della spesa;
d) 
i criteri di ammissione e le modalità di concessione dei contributi, il tipo, il numero delle domande ammesse e l'entità dei contributi erogati.
3. 
Le relazioni sono rese pubbliche anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 12 
(Norma finanziaria)
1. 
In una prima fase di applicazione della presente legge, agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, per ciascun anno del biennio 2017-2018, stimati in euro 500.000,00, in termini di competenza e iscritti nella Missione 5, Programma 02, si fa fronte con le risorse della medesima missione e medesimo programma del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
Art. 13 
(Norma transitoria)
1. 
Nelle more dell'approvazione del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, gli Ecomusei, istituiti ai sensi della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 ("Istituzione di Ecomusei del Piemonte") continuano ad operare sulla base della predetta normativa.
2. 
Entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, gli Ecomusei di cui al comma 1 si adeguano ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo Regolamento, nonché alle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 14 
(Abrogazione di norme)
1. 
La legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 ("
Istituzione di Ecomusei del Piemonte
") è abrogata.
Art. 15 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.