Proposta di legge regionale n. 234 presentata il 19 gennaio 2017
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA E INTERVENTI IN CASO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE"

CAPO I 
FINALITA'
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto , riconosce e promuove il diritto all'abitazione, attraverso l'utilizzo del patrimonio immobiliare già esistente, contenendo i processi di ulteriore urbanizzazione e cementificazione del territorio regionale.
2. 
La Regione adotta il progetto "Acquisto prima casa" di cui al Capo II al fine di promuovere l'accesso dei giovani e di coloro che non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla stipulazione del mutuo per l'acquisto della prima casa a uso abitativo, consentendo loro di avvalersi di condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato e di una fideiussione regionale.
3. 
La Regione, allo scopo di contenere il disagio sociale connesso ai problemi abitativi e in alternativa agli interventi di cui al comma 2, definisce, altresì, le linee d'indirizzo e i requisiti delle politiche abitative regionali sulla morosità incolpevole e la sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa di cui al Capo III.
CAPO II 
PROGETTO "ACQUISTO PRIMA CASA"
Art. 2 
(Individuazione immobili)
1. 
I comuni che richiedono di partecipare al progetto di cui all'articolo 1, comma 2, individuano, previo parere obbligatorio e vincolante della competente azienda territoriale per la casa (ATC), gli immobili offerti in vendita dai rispettivi proprietari privati o pubblici e in possesso delle caratteristiche definite ai sensi dell'articolo 9 al fine del loro acquisto da parte dei soggetti di cui all'articolo 5.
2. 
Tra gli immobili di cui al comma 1 sono compresi anche i fabbricati pubblici da ristrutturare a uso abitativo.
3. 
La Regione provvede, offrendone adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale, a ordinare all'interno di una banca dati regionale l'offerta degli immobili di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3 
(Mutui agevolati assistiti da fideiussione regionale)
1. 
La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, attraverso la finanziaria regionale di cui alla legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.).
2. 
La Regione può individuare altresì, attraverso una procedura di evidenza pubblica, gli istituti bancari che, aderendo al progetto "Acquisto prima casa", si impegnano a garantire ai soggetti di cui all'articolo 5 l'accensione di mutui per l'acquisto degli immobili a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.
3. 
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli istituti bancari, di cui al comma 2 stipulano specifica convenzione con la Regione avente per oggetto in particolare, il riacquisto dell'immobile ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Art. 4 
(Bando regionale)
1. 
La Regione pubblica un bando annuale rivolto ai soggetti di cui all'articolo 5 che intendono procedere all'acquisizione della prima casa avvalendosi delle agevolazioni previste dal progetto "Acquisto prima casa".
Art. 5 
(Destinatari)
1. 
Il bando di cui all'articolo 4 è rivolto ai soggetti di età ricompresa tra i 18 e i 35 anni che escono dal nucleo familiare d'origine e che risultano titolari di:
a) 
contratto di lavoro non a tempo indeterminato o partita Iva;
b) 
residenza di durata superiore ai tre anni nel comune nel cui territorio si trova l'immobile che si intende acquistare o esistenza della sede dell'attività lavorativa da più di un anno in tale comune;
c) 
reddito complessivo del nucleo familiare comunque non inferiore a euro 10.000,00 annui.
2. 
Il bando è, altresì, rivolto ai soggetti di età ricompresa tra i 36 e i 50 anni, che sono già usciti dal nucleo familiare d'origine e che risultano titolari di:
a) 
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
b) 
residenza di durata superiore ai tre anni nel comune nel cui territorio si trova l'immobile che si intende acquistare o esistenza della sede dell'attività lavorativa da più di un anno in tale comune;
c) 
reddito personale comunque non inferiore a euro 10.000,00 annui.
Art. 6 
(Fideiussione regionale e acquisto dell'immobile da parte dell'agenzia territoriale della casa)
1. 
Nei primi cinque anni dalla stipulazione del mutuo per l'acquisto della prima casa, la Regione ne garantisce l'adempimento tramite fideiussione in caso di morosità incolpevole per perdita di lavoro o calo di reddito superiore al 50 per cento rispetto all'anno precedente, per un importo complessivo comunque non superiore a euro 3.500,00.
2. 
Nel periodo compreso tra il sesto e il ventesimo anno dalla stipulazione del mutuo l'agenzia territoriale per la casa (ATC) competente per territorio provvede, a seguito della sopravvenuta impossibilità a sostenerne gli oneri finanziari per morosità incolpevole imputabile alla perdita del lavoro, all'acquisto dell'immobile.
3. 
I soggetti di cui all'articolo 5 stipulano, contestualmente alla sottoscrizione del mutuo per l'acquisto della prima casa, specifico accordo impegnandosi a cedere, nel caso di sopravvenuta morosità incolpevole imputabile alla perdita del lavoro, la proprietà dell'immobile all'ATC di cui al comma 2.
4. 
Il prezzo del trasferimento della proprietà dell'immobile di cui al comma 3 viene determinato previo parere degli uffici tecnici comunali.
5. 
L'ATC concede in locazione gli immobili di cui ha acquisito la proprietà ai soggetti di cui al comma 2 a canoni calmierati conformi a quelli previsti per l'edilizia residenziale pubblica.
CAPO III 
MOROSITÀ INCOLPEVOLE E SOSPENSIONE PAGAMENTO MUTUO PRIMA CASA
Art. 7 
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, istituisce il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, gestito dalla finanziaria regionale di cui alla l.r. 17/2007 .
2. 
I titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa possono accedere al fondo di cui al comma 1, previo accertamento che la sospensione del pagamento delle rate è imputabile al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che incidono negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
3. 
L'accesso al fondo di cui al comma 1 non è ammesso per i soggetti che beneficiano degli interventi statali in materia o delle misure previste all'interno del capo II.
Art. 8 
(Destinatari e modalità di accesso al Fondo di solidarietà)
1. 
Possono presentare domanda di morosità incolpevole coloro che hanno acquistato la prima casa e che:
a) 
sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a euro 250.000,00;
b) 
hanno registrato una perdita del reddito familiare rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda superiore al 40 per cento, o nel caso di perdita del lavoro, con esclusione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, risultano iscritti al centro per l'impiego;
c) 
sono in possesso, l'anno precedente alla prima rata non pagata, di indicatore ISEE non superiore a euro 30.000,00.
2. 
L'insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ovvero di handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo legittima altresì la presentazione della domanda di morosità incolpevole.
3. 
In caso di mutuo cointestato le condizioni di cui ai commi 1 e 2 per l'accesso al fondo di solidarietà possono sussistere nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari. In tal caso, la sospensione del mutuo viene comunque accordata per l'intera rata, previo assenso degli altri contestatari alla sospensione del mutuo.
4. 
In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo se risulta in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c).
5. 
la Regione attraverso la finanziaria regionale Finpiemonte s.p.a. può intervenire a sostegno dei soggetti che hanno contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa e che chiedono di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).
CAPO IV 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 9 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un regolamento di attuazione nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) 
i soggetti di cui all'articolo 5 non possono essere proprietari di altri immobili e la loro residenza nel comune in cui si trova l'immobile acquistato deve permanere sino alla scadenza del mutuo che hanno stipulato;
b) 
il rateo del mutuo stipulato dai soggetti di cui all'articolo 5 non può superare il quaranta per cento dello stipendio del beneficiario;
c) 
l'ammontare del mutuo stipulato dai soggetti di cui all'articolo 5 non può superare l'ottanta per cento del valore dell'immobile e non può, comunque, essere superiore all'ammontare di euro 170.000,00;
d) 
il reddito personale dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), computato ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), non può essere superiore all'ammontare massimo previsto per gli acquirenti dell'edilizia agevolata in Piemonte.
2. 
Inoltre, il regolamento di attuazione provvede a disciplinare, in particolare:
a) 
i criteri per la partecipazione da parte dei comuni al progetto "Acquisto prima casa";
b) 
le caratteristiche degli immobili di cui all'articolo 2, commi 1 e 2;
c) 
il reddito complessivo del nucleo familiare dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e i criteri per la sua valutazione all'interno di una specifica graduatoria;
d) 
la gestione della banca dati di all'articolo 2, comma 3;
e) 
i criteri della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3;
f) 
i criteri e le modalità relativi al bando di cui all'articolo 4;
g) 
i criteri e le modalità per la stipula delle fideiussioni di cui all'articolo 6, comma 1, nonché le condizioni di riacquisto e locazione di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5;
h) 
il fondo di solidarietà di cui all'articolo 7 e le relative modalità di accesso ai sensi dell'articolo 8 e in particolare il termine di stipulazione del mutuo rispetto alla presentazione della domanda di morosità incolpevole e l'entità massima del ritardo nel pagamento delle sue rate;
i) 
i criteri per l'intervento negli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 8, comma 5.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per i trasferimenti correnti a Finpiemonte destinati a gestire il fondo di solidarietà di cui all'art. 7, quantificati in un milione di euro per ciascun anno del biennio 2017-2018 iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) programma 06 (Interventi per diritto alla casa) si fa fronte con le risorse della medesima missione 12 programma 06.
2. 
Per il fondo regionale di garanzia fidejussoria di cui all'articolo 6, stimato in un milione di euro per ciascun anno del biennio 2017-2018 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) programma 06 (Interventi per diritto alla casa) si fa fronte con le risorse della medesima missione 12 programma 06.
Art. 11 
(Disposizione transitoria)
1. 
In sede di prima applicazione:
a) 
lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 3 avviene nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge;
b) 
la pubblicazione del bando di cui all'articolo 4 avviene nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.