Proposta di legge regionale n. 232 presentata il 22 dicembre 2016
"OBBLIGHI VACCINALI PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO.".
Primo firmatario

GRIMALDI MARCO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione dell'articolo 9 dello Statuto , tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità e in particolare quella dei minori anche attraverso l'individuazione dei requisiti di accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia.
Art. 2 
(Requisiti di accesso agli asili nido)
1. 
L'accesso agli asili nido e ai servizi per la prima infanzia, autorizzati ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", è subordinato all'assolvimento da parte dei minori degli obblighi di vaccinazione prescritti dalla normativa vigente.
2. 
La somministrazione dei vaccini può essere omessa o differita soltanto in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.
3. 
Per il primo accesso del minore agli asili nido, il genitore o chi esercita la potestà genitoriale presenta una certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi vaccinali rilasciata dalla competente struttura del servizio sanitario nazionale.
4. 
La Regione, per le finalità di cui al comma 1, organizza apposite campagne informative sull'importanza della copertura vaccinale in età pediatrica.
Art. 3 
(Modalità di attuazione)
1. 
La Giunta regionale individua con apposito provvedimento, entro il termine di _____, sentita la Commissione consiliare competente, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 4 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
La presente legge non prevede oneri finanziari aggiuntivi.
Art. 5 
(Disposizione transitoria)
1. 
In sede di prima applicazione la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi vaccinali deve essere acquisita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.