Proposta di legge regionale n. 231 presentata il 15 dicembre 2016
"Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l'esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre salute, degli Stati Generali dello sport e del benessere e istituzione della Settimana regionale dello sport e del benessere"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce e promuove l'attività motoria e sportiva quale strumento di realizzazione del diritto alla salute per la prevenzione in ambito sanitario e per la terapia e la riabilitazione in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica di esercizio fisico strutturato e adattato sotto la supervisione di personale qualificato.
2. 
Gli strumenti di pianificazione e programmazione sanitari della Regione sono ispirati alle finalità di cui al comma 1, il cui perseguimento è garantito anche attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi ai direttori generali delle aziende del sistema sanitario regionale.
3. 
Le finalità di cui al comma 1 sono, altresì, attuate:
a) 
attraverso la costituzione di apposite sedi istituzionali di confronto e approfondimento di carattere tecnico e scientifico in tema di salute e benessere sociale con i soggetti rappresentativi della collettività piemontese in ambito sportivo;
b) 
mediante l'adozione di apposite iniziative rivolte ai giovani di età scolare legate alla valorizzazione dell'educazione motoria, fisica e sportiva, sia finalizzata alla loro crescita psico-fisica sia per i valori trasversali da essa veicolati.
Art. 2 
(Percorsi e Palestre salute)
1. 
I protocolli di esercizio fisico strutturato e adattato di cui all'articolo 1, comma 1, su prescrizione di personale medico adeguatamente formato, sono da svolgersi, sotto il controllo di un laureato magistrale in Scienze motorie con specifico indirizzo, nell'ambito di idonei programmi denominati Percorsi e Palestre salute.
2. 
I Percorsi e le Palestre salute di cui al comma 1 possono aver luogo in spazi aperti ovvero in idonee strutture, pubbliche o private.
3. 
I progetti di cui al comma 2, basati sulla somministrazione dell'esercizio fisico in spazi aperti, sono svolti previa comunicazione all'amministrazione comunale competente.
Art. 3 
(Accreditamento, verifiche e accertamenti)
1. 
L'istanza di accreditamento dei Percorsi e delle Palestre salute di cui all'articolo 2, comma 1, è presentata all'ASL territorialmente competente, che svolge anche i relativi controlli, preventivi e successivi all'accreditamento stesso, sui requisiti previsti per lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e alla riabilitazione in ambito sanitario attraverso la pratica di esercizio fisico strutturato e adattato nelle strutture e negli spazi accreditati.
2. 
Le ASL verificano, altresì, il rispetto dei requisiti tecnici degli impianti e delle attrezzature sportive e il loro mantenimento nel tempo conformemente a quanto disposto dalla deliberazione attuativa di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 4 
(Disposizioni attuative)
1. 
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, acquisito il parere vincolante della commissione consiliare competente, stabilisce in particolare:
a) 
i requisiti dei Percorsi e delle Palestre salute di cui all'articolo 2, comma 1;
b) 
i criteri, le modalità e le tempistiche per il rilascio della procedura di accreditamento di cui all'articolo 3, comma 1, nonché i requisiti per il relativo mantenimento;
c) 
i requisiti tecnici dell'impiantistica e delle attrezzature utilizzate nell'ambito dei Percorsi e delle Palestre salute;
d) 
l'istituzione del registro regionale delle Palestre salute e i requisiti per ottenerne l'iscrizione;
e) 
gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell'esercizio fisico di cui all'articolo 2, comma 1;
f) 
le sanzioni in caso di mancato rispetto dei requisiti prescritti, quali, in particolare, la perdita dell'accreditamento o la cancellazione dal registro di cui alla lettera d).
Art. 5 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 ) è sostituito dal seguente: "
1.
L'I.R.E.S. Piemonte svolge attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche nonché funzioni di osservatorio in ordine alle attività finalizzate alla prevenzione e alla riabilitazione in ambito sanitario attraverso la pratica di esercizio fisico strutturato e adattato sotto la supervisione di personale qualificato.
".
Art. 6 
(Istituzione degli Stati generali dello sport e del benessere)
1. 
In attuazione dell'articolo 1, comma 3, il Consiglio regionale istituisce gli Stati Generali dello sport e del benessere quale sede istituzionale di confronto in ambito sportivo, al fine di costruire uno spazio di approfondimento di carattere tecnico e scientifico per la proposizione di iniziative tese a promuovere e sostenere i valori dello sport come strumento di tutela della salute pubblica e di contenimento della spesa sanitaria legata al progressivo invecchiamento della popolazione.
2. 
Oltre alle finalità di cui al comma 1, gli Stati Generali dello sport e del benessere si occupano anche di:
a) 
stili di vita e cultura della corretta e sana alimentazione;
b) 
promozione con metodi scientifici della pratica sportiva scolastica ed extrascolastica;
c) 
contrasto dei fenomeni degenerativi quali il drop-out, la sedentarietà, il doping e la precocità agonistica;
d) 
metodologie per facilitare l'accesso alle attività sportive per le fasce deboli della popolazione.
Art. 7 
(Struttura, composizione e durata degli Stati Generali dello sport e del benessere)
1. 
Gli Stati Generali dello sport e del benessere si articolano in:
a) 
Consiglio degli Stati Generali;
b) 
Comitato esecutivo.
2. 
Il Consiglio degli Stati Generali dello sport e del benessere è composto da:
a) 
il Presidente del Consiglio regionale, che lo presiede;
b) 
l'assessore regionale allo Sport;
c) 
l'assessore regionale alla Sanità;
d) 
l'assessore regionale all'Istruzione;
e) 
i presidenti dei gruppi consiliari o i consiglieri da loro individuati;
f) 
i sindaci di comuni motivatamente individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dal Comitato esecutivo che, per le caratteristiche territoriali o per le azioni e gli interventi realizzati in questo settore, hanno una preminente vocazione sportiva per la loro collocazione sul territorio regionale e i comuni che ne fanno richiesta, previa approvazione dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato esecutivo;
g) 
un rappresentante della Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM);
h) 
un rappresentante del CONI regionale;
i) 
un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
l) 
due esperti in ambito medico o sportivo individuati uno dall'Ufficio di Presidenza e uno dal Comitato esecutivo.
3. 
Possono altresì far parte del Consiglio di cui al comma 2 tre rappresentanti individuati dal CONI tra le associazioni o società sportive espressione di tutte le diverse tipologie di enti sportivi esistenti.
4. 
Il Consiglio di cui al comma 2, in particolare:
a) 
definisce il documento organizzativo e di indirizzo volto a definire in particolare le principali aree sulle quali far convergere gli interventi e gli indirizzi generali a cui attenersi. Il documento è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
b) 
approva, su proposta del Comitato esecutivo, tenuto conto di quanto stabilito dal documento di cui alla lettera a), un piano annuale che individua i temi da approfondire prioritariamente e le azioni da realizzare.
5. 
Il Comitato esecutivo di cui al comma 1, lettera b), è composto dal Presidente del Consiglio regionale, che lo presiede, dall'assessore regionale allo Sport, dall'assessore regionale alla Sanità, dall'assessore regionale all'Istruzione e dai singoli rappresentanti del CONI regionale e della SUISM. Il comitato può avvalersi di esperti individuati tra personalità di spiccato rilievo sportivo, sociale, culturale, scientifico.
6. 
Il Comitato esecutivo di cui al comma 1, lettera b), in particolare:
a) 
supporta il Consiglio degli Stati Generali nella predisposizione del documento organizzativo e di indirizzo di cui al comma 4, lettera a);
b) 
presenta al Consiglio degli Stati Generali il piano annuale di cui al comma 4, lettera b), tenendo anche conto delle eventuali istanze presentate dai soggetti coinvolti, secondo le modalità organizzative stabilite dal documento di cui al comma 4, lettera a), e in base agli indirizzi in esso contenuti;
c) 
definisce gli indirizzi per la realizzazione delle iniziative;
d) 
dà attuazione alle decisioni del Consiglio degli Stati Generali nonché cura gli aspetti organizzativi delle iniziative.
7. 
Gli Stati Generali dello sport e del benessere rimangono in carica per l'intera legislatura del Consiglio regionale.
8. 
Con apposita deliberazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le modalità di funzionamento degli Stati Generali e di designazione dei componenti di cui al comma 2, lettere f) e l), di sua spettanza.
Art. 8 
(Istituzione della Cabina di regia)
1. 
Presso gli Stati Generali dello sport e del benessere è istituita una Cabina di regia composta:
a) 
dal direttore regionale alla sanità;
b) 
dagli esperti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere l);
c) 
dal responsabile in materia sanitaria dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte (I.R.E.S. Piemonte);
d) 
dai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) del Piemonte.
2. 
La Cabina di regia si riunisce periodicamente con il compito di:
a) 
monitorare lo stato di attuazione della legge e le eventuali difficoltà riscontrate anche al fine di proporre soluzioni correttive e di miglioramento;
b) 
diffondere le diverse azioni poste in essere sul territorio per valorizzare le buone pratiche connesse all'attività motoria;
c) 
promuovere e coordinare il programma delle azioni di cui alla lettera b).
3. 
Le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina di regia sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
4. 
La Cabina di regia predispone e trasmette agli Stati Generali dello sport e del benessere una relazione annuale di controllo, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11, contenente informazioni sulle eventuali cause di non corretta applicazione della legge e sul livello di partecipazione ai diversi interventi realizzati.
Art. 9 
(Iniziative finalizzate al benessere sociale)
1. 
Ai fini dell'attuazione della legge, il Consiglio regionale pone in essere iniziative anche attraverso gli Stati Generali dello sport e del benessere, volte a promuovere e a sostenere i valori dello sport come strumento di tutela della salute pubblica, a sensibilizzare la cittadinanza e il personale qualificato sull'importanza della prevenzione, della cura e della riabilitazione legata ai Percorsi e alle Palestre salute, nonché all'eventuale sottoscrizione di convenzioni o accordi con enti, istituzioni e altri soggetti interessati.
Art. 10 
(Settimana regionale dello sport e del benessere)
1. 
In attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera b), è istituita la Settimana regionale dello sport e del benessere.
2. 
Nel rispetto dell'autonomia scolastica, la settimana di cui al comma 1 promuove l'implementazione dell'offerta formativa integrativa a disposizione delle istituzioni scolastiche in materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico, con il coinvolgimento degli enti di promozione sportiva.
3. 
Con apposita deliberazione recante il calendario scolastico regionale annuale, la Giunta regionale fornisce indicazioni orientative sul periodo di svolgimento della Settimana dello sport e del benessere, individuando periodi differenti per ogni provincia e per la Città metropolitana.
Art. 11 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione in ambito sanitario e per la terapia e la riabilitazione di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica di esercizio fisico strutturato e adattato.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dall'I.R.E.S. Piemonte e dagli Stati Generali dello sport e del benessere, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la Qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) 
una sintesi delle procedure di accreditamento dei Percorsi e delle Palestre salute, il numero dei Percorsi e delle Palestre salute attivati e le risorse finanziarie disponibili o impiegate;
b) 
una descrizione delle modalità di realizzazione e di svolgimento dei Progetti e delle Palestre salute di cui all'articolo 2, comma 1, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulla partecipazione ai diversi interventi;
c) 
le modalità specifiche di finanziamento dei Percorsi e delle Palestre salute oggetto della legge;
d) 
un quadro dei dati relativi al registro regionale delle Palestre salute;
e) 
una sintesi delle modalità e degli esiti dei controlli, delle verifiche e degli accertamenti effettuati dalle ASL territorialmente competenti e dei dati forniti dall'I.R.E.S. Piemonte;
f) 
un resoconto delle attività e delle iniziative poste in essere attraverso gli Stati Generali dello sport e del benessere.
3. 
Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale modifica la deliberazione attuativa di cui all'articolo 4, comma 1.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 12.
Art. 12 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente finalizzati a interventi per il benessere sociale, quantificati per ciascun anno del triennio 2016-2018 in 100.000,00 euro nell'ambito della missione 06 (POLIT. GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) programma 01 (FONDI DI RISERVA) del bilancio di previsione finanziario 2016-2017-2018, si provvede riducendo le risorse dalla missione 20 (FONDI E ACCANTONAMENTI) programma 01 (Fondi di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2016-2017-2018.