Proposta di legge regionale n. 230 presentata il 30 novembre 2016
"Disposizioni in materia di tutela della salute e di accesso ai servizi per la prima infanzia"

Art. 1 
(Tutela della salute e accesso ai servizi per la prima infanzia)
1. 
Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia, da zero a tre anni, l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.
2. 
Ai fini dell'accesso ai servizi di cui al comma 1, la vaccinazione è omessa o differita soltanto in caso di accertati rischi per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.
3. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina con proprio provvedimento, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione, individuando, in particolare, le vaccinazioni richieste per l'accesso ai servizi di cui al comma 1.
4. 
La Regione contribuisce alla diffusione sul proprio territorio della consapevolezza dell'importanza delle vaccinazioni e delle evidenze scientifiche a supporto attraverso interventi di comunicazione e informazione promossi dalle Aziende Sanitarie Regionali (ASR).
Art. 2 
(Norma finanziaria)
1. 
La presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.