Rinegoziazione e ristrutturazione del debito regionale
Art. 1
(Rinegoziazione del debito con Cassa depositi e prestiti)
1.
La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziazione i mutui contratti con Cassa depositi e prestiti (CDP), a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria da allegarsi allo stesso provvedimento amministrativo.
2.
La valutazione di cui al comma 1 tiene conto dei dati finanziari attualizzati dell'operazione, dei rischi assunti connessi al nuovo indebitamento ed all'allungamento della durata del debito. Il tasso del prestito rinegoziato è determinato, per ciascun prestito originario, in condizioni di equivalenza finanziaria.
3.
Le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese d'investimento e alla riduzione del debito regionale. La Giunta regionale è autorizzata a istituire appositi capitoli di spesa per dare attuazione al presente comma, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse resesi disponibili nell'ambito delle UPB DB09041 e DB09043.
Art. 2
(Ristrutturazione del debito con il Ministero dell'economia e delle finanze)
1.
Ai sensi dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare il prestito obbligazionario individuato ed ammesso dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2014 e ad operare per la contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.
2.
La Giunta regionale è autorizzata con propria deliberazione a dare mandato agli intermediari finanziari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni di riacquisto del titolo obbligazionario di cui al comma 1 ed a definire le condizioni di convenienza economica che assicurino che i derivati con un valore di mercato negativo siano ricompresi nell'operazione di riacquisto e che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato dei derivati non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi.
3.
La Giunta regionale, a seguito della ristrutturazione del debito, è autorizzata a stipulare un mutuo con il Ministero dell'economia e delle finanze da rimborsare in trenta rate annuali d'importo costante. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
4.
I risparmi annuali di spesa derivanti dalla ristrutturazione del debito sono destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché al finanziamento di spese d'investimento e alla riduzione del debito regionale.
5.
Per le finalità di cui al comma 2 ed in relazione alle spese per le commissioni degli intermediari finanziari previste dall'articolo 45, comma 9 del d.l. 66/2014, la Giunta regionale è autorizzata ad incrementare la UPB DB09041 per un importo prudenziale di euro 3.600.000, mediante riduzione di pari importo della UPB DB09011.
6.
Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di entrata nell'ambito dell'UPB DB0902 - Titolo V nonché appositi capitoli di spesa collegati nell'ambito delle UPB DB09041, DB09042 e DB09043.
7.
Per le finalità di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse resesi disponibili nell'ambito delle UPB DB09041, DB09043.