DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010. N. 3.
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 17 della L.R. n. 3/2010
)
1.
Alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), la parole: "
", sono soppresse.
per un periodo superiore a tre mesi
Art. 2.
(Sospensione dei procedimenti di decadenza)
1.
I procedimenti di decadenza avviati ai sensi dell'
articolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2010
e l'esecuzione delle decadenze già pronunciate ai sensi della medesima disposizione sono sospesi fino all'approvazione del regolamento di modifica dell'
articolo 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R
.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di fondo sociale)
1.
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una specifica proposta di revisione delle disposizioni normative in materia di fondo sociale, anche sulla base degli esiti di una sperimentazione per ambiti territoriali circoscritti da avviare previo confronto con le Agenzie territoriali per la casa e i comuni.