Disegno di legge regionale n. 229 presentato il 22 novembre 2016
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010. N. 3.

Art. 1. 
1. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), la parole: "
per un periodo superiore a tre mesi
", sono soppresse.
Art. 2. 
(Sospensione dei procedimenti di decadenza)
1. 
I procedimenti di decadenza avviati ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2010 e l'esecuzione delle decadenze già pronunciate ai sensi della medesima disposizione sono sospesi fino all'approvazione del regolamento di modifica dell' articolo 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R .
Art. 3. 
(Disposizioni in materia di fondo sociale)
1. 
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una specifica proposta di revisione delle disposizioni normative in materia di fondo sociale, anche sulla base degli esiti di una sperimentazione per ambiti territoriali circoscritti da avviare previo confronto con le Agenzie territoriali per la casa e i comuni.
Art. 4. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.