Disegno di legge regionale n. 228 presentato il 17 novembre 2016
"INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI SELVE MARCONE NEL COMUNE DI PETTINENGO IN PROVINCIA DI BIELLA".

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il comune di Selve Marcone è incorporato nel comune di Pettinengo in provincia di Biella.
2. 
La denominazione del comune incorporante " Pettinengo", rimane invariata.
3. 
La modifica di circoscrizione del comune di Pettinengo derivante dall'incorporazione decorre dal 1° gennaio 2017.
Art. 2. 
(Adeguamento Statuto )
1. 
Lo Statuto del comune di Pettinengo prevede che alla comunità di Selve Marcone siano assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed è in tal senso adeguato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. 
(Organi di governo e successione della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
1. 
Il comune di Pettinengo conserva i propri organi di governo, mentre gli organi del comune di Selve Marcone decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Il comune di Pettinengo conserva la propria personalità e succede in tutti i rapporti giuridici al comune di Selve Marcone.
Art. 4. 
(Contributi regionali)
1. 
La Regione eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).
Art. 5. 
(Delega alla Provincia di Biella)
1. 
I rapporti conseguenti alla modifica della circoscrizione comunale del comune di Pettinengo a seguito dell'incorporazione del comune di Selve Marcone, sono definiti dalla provincia di Biella ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
Art. 6. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Alla spesa derivante dall'erogazione al comune di Pettinengo dei contributi regionali di cui all'articolo 6, decorrere dall'anno 2017, riguardanti un contributo una tantum per il primo anno pari ad euro 82.480 ed un contributo annuo quinquennale di euro di 16.496, si fa fronte secondo le modalità previste dall' articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) con le risorse di cui alla missione 18- Relazioni con le altre Autonomie Territoriali e Locali ed al programma 1- Relazioni finanziarie con le altre Autonomie Territoriali, del bilancio pluriennale 2016/2018.