Disegno di legge regionale n. 226 presentato il 09 novembre 2016
"DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2007, N. 28 (NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA)"

Sommario:         

CAPO I. 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2007, N. 28 (NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA)
Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 1 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), dopo le parole: "
ai comuni
", sono aggiunte le seguenti: "
, alla città metropolitana
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 28/2007 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2007 , le parole: "
dal piano triennale di cui all'articolo 27
", sono sostituite dalle seguenti: "
nel provvedimento di cui all'articolo 27
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/2007 , dopo le parole: "
di cui agli articoli 2 e 4
", sono aggiunte le seguenti: "
la città metropolitana e
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 28/2007 , le parole: "
, con il piano triennale di cui all'articolo 27,
" sono soppresse.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2007 , le parole: "
con il piano triennale di cui all'articolo 27 ha facoltà di prevedere
" sono sostituite dalle seguenti: "
può prevedere
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 28/2007 , le parole: "
dal piano triennale di cui all'articolo 27 ed in osservanza delle disposizioni ministeriali
" sono sostituite dalle seguenti: "
dalla Giunta regionale in osservanza delle disposizioni ministeriali, sentita la Commissione consiliare competente
".
Art. 5. 
(Modifiche all' articolo 9 della l.r. 28/2007 )
1. 
L' articolo 9 della l.r. 28/2007 , è sostituito dal seguente: "
Art. 9
(Piani annuali della città metropolitana e delle province)
1.
Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8, la città metropolitana e le province competenti per territorio predispongono il relativo piano annuale, anche mediante accordi con i comuni singoli o associati e con le istituzioni scolastiche autonome o le agenzie formative accreditate, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 27 ed erogano altresì le relative risorse.
".
Art. 6. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 28/2007 , le parole: "
Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce
", sono sostituite dalle seguenti: "
Il provvedimento di cui all'articolo 27 individua
".
Art. 7. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 28/2007 , le parole: "
Il piano triennale
", sono sostituite dalle seguenti: "
Il provvedimento
".
Art. 8. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 28/2007 )
1. 
L' articolo 12 della l.r. 28/2007 , come da ultimo modificato dall' articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), è sostituito dal seguente: "
Articolo 12
(Assegno di studio)
1.
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, finalizzati:
a)
al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;
b)
all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico.
2.
Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte formulate in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.
3.
L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11.
4.
Ciascuno studente può beneficiare di una sola tipologia di assegno di cui al comma 1, lettere a) e b).
5.
Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 27, che definisce:
a)
le fasce di reddito sulla base delle quali graduare l'assegno;
b)
l'importo dell'assegno di studio per fascia di reddito e ordine di scuola, differenziato in base alle condizioni di salute dello studente e alla situazione di svantaggio del comune di residenza;
c)
il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;
d)
la percentuale delle risorse complessivamente stanziate per l'attribuzione del beneficio da destinare rispettivamente agli assegni di studio di cui al comma 1, lettere a) e b).
6.
La Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze.
7.
Il bando concernente i contributi di cui al presente articolo relativo all'anno scolastico 2016/2017 e ai seguenti è pubblicato entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente con le risorse disponibili.
8.
A decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati tramite voucher.
".
Art. 9. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 28/2007 , le parole: "
Il piano triennale di cui all'articolo 27
", sono sostituite dalle seguenti: "
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
".
Art. 10. 
(Modifiche all' articolo 14 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 28/2007 , come modificato dalla legge regionale n. 37 del 30 dicembre 2008 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)), le parole: "
dal piano triennale di cui all' articolo 27
", sono sostituite dalle seguenti: "
ai sensi dell'articolo 27
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
5.
Il provvedimento di cui all'articolo 27 definisce le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo.
".
Art. 11. 
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 28/2007 )
1. 
Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 28/2007 , dopo le parole: "
i comuni
", sono aggiunte le seguenti: "
, la città metropolitana
".
2. 
Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 28/2007 , le parole: "
le comunità montane e collinari e le province provvedono, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate con il piano triennale di cui all'articolo 27 e sulla base
", sono sostituite dalle seguenti: "
la città metropolitana e le province provvedono, sulla base delle risorse finanziarie stanziate a tal fine e
".
3. 
Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 28/2007 , le parole: "
con le disponibilità finanziarie stanziate dal piano triennale di cui all'articolo 27,
", sono sostituite dalle seguenti: "
nei limiti delle risorse disponibili,
".
Art. 12. 
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 28/2007 , le parole: "
, con il piano triennale di cui all'articolo 27, prevede
", sono sostituite dalle seguenti: "
può prevedere
".
Art. 13. 
(Modifiche all' articolo 17 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 28/2007 , le parole: "
secondo le linee dettate dal piano triennale di cui all'articolo 27, che può prevedere, a tal fine, appositi stanziamenti
", sono sostituite dalle seguenti: "
sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27
".
Art. 14. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 28/2007 , le parole: "
, con il piano triennale di cui all'articolo 27,
", sono soppresse.
Art. 15. 
(Modifiche all' articolo 19 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 28/2007 , le parole: "
dall' articolo 48 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) e dall' articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare)
", sono sostituite dalle seguenti: "
dalla specifica normativa di sostegno al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane e collinari,
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 28/2007 , le parole: "
o da comunità montane e collinari
" sono soppresse.
3. 
Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 28/2007 , le parole: "
La Regione eroga altresì assegni di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità ai sensi dell' articolo 4 della l.r. 16/1999
", sono sostituite dalle seguenti: "
Gli assegni di studio previsti dall'articolo 12 sono erogati in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità con D.C.R. n. 102 - 36778 del 12 dicembre 2000, e s.m.i.
".
4. 
Il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
5.
Il provvedimento di cui all'articolo 27 individua le modalità di graduazione degli assegni di studio a favore dei residenti in comuni in situazioni di svantaggio.
"
Art. 16. 
(Modifiche dell' articolo 20 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 28/2007 , le parole: "
Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate,
", sono sostituite dalle seguenti: "
La Giunta regionale definisce
".
Art. 17. 
(Modifiche all' articolo 21 della l.r. 28/2007 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 28/2007 , è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa e delle azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa previste all'articolo 4, comma 1, lettera g).
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 28/2007 , è sostituto dal seguente: "2. La Regione sostiene le Istituzioni scolastiche nella realizzazione di progetti relativi ad attività formative integrative nell'ambito di iniziative di carattere regionale individuate dalla Giunta regionale".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 28/2007 , è aggiunto, infine, il seguente: "
2bis.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti e delle azioni di cui al comma 1.
".
Art. 18. 
(Modifiche all' articolo 22 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 28/2007 , come modificato dall' articolo 12 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013), le parole: "
nel piano triennale di cui all'articolo 27
", sono sostituite dalle seguenti: "
nel provvedimento di cui all'articolo 27
".
2. 
Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 28/2007 , dopo le parole: "
Sono di competenza
" sono aggiunte le seguenti: "
della città metropolitana e
".
3. 
Al comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 28/2007 , le parole: "
Le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi in favore dei comuni, delle loro forme associative, delle comunità montane e collinari
", sono sostituite dalle seguenti: "
La città metropolitana e le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi in favore dei comuni, singoli e associati
".
Art.19. 
(Modifiche all' articolo 25 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 28/2007 , le parole: "
nel piano triennale
", sono sostituite dalle seguenti: "
nell'atto di indirizzo
".
Art. 20. 
(Modifiche all' articolo 26 della l.r. 28/2007 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 28/2007 è inserito il seguente: "
1 bis.
Per le finalità previste dal comma 1, la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa si riunisce di diritto nei mesi di febbraio ed ottobre di ogni anno.
" 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 28/2007 , le parole: "
gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione
", sono sostituite dalle seguenti: "
il Sindaco metropolitano e i Presidenti delle province
".
Art. 21. 
(Modifiche all' articolo 27 della l.r. 28/2007 )
1. 
L' articolo 27 della l.r. 28/2007 , come modificato dall' articolo 12 della l.r. 17/2013 , è sostituito dal seguente: "
Articolo 27
(Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio)
1.
La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta di atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge.
2.
Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
a)
le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio e i criteri di riparto delle risorse tra gli enti locali;
b)
le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri;
c)
i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
d)
i criteri per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
e)
gli interventi di edilizia scolastica;
f)
i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge, la cui attuazione non sia demandata alla Giunta regionale.
3.
L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è sottoposto a modifica con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
4.
La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.
".
Art. 22. 
(Modifiche all' articolo 30 della l.r. 28/2007 )
1. 
La rubrica dell' articolo 30 della l.r. 28/2007 è sostituita dalla seguente: "
Funzioni della città metropolitana e delle province
".
2. 
All'alinea del comma 1 della l.r. 28/2007 , le parole: "
La provincia
", sono sostituite dalle seguenti: "
La città metropolitana e le province
"; 3. Alla lettera a) del comma 1 le parole: "
del piano triennale di cui all'articolo 27
", sono sostituite dalle seguenti: "
dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27
".
Art. 23. 
(Modifiche all' articolo 31 della l.r. 28/2007 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 28/2007 , come modificato dall' articolo 52 della l.r. 26/2015 , le parole: "
del piano triennale di cui all'articolo 27
", sono sostituite dalle seguenti: "
dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27
".
Art. 24. 
(Modifiche all' articolo 32 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 28/2007 , dopo le parole: "
provvede ad individuare a favore
", sono aggiunte le seguenti: "
della città metropolitana,
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 28/2007 , le parole: "
delle comunità montane o collinari
", sono soppresse.
Art. 25. 
(Modifiche all' articolo 33 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 28/2007 , le parole: "
in sede di piano triennale
", sono sostituite dalle seguenti: "
nel provvedimento di cui all'articolo 27
".
Art. 26. 
(Modifiche all' articolo 34 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 28/2007 , le parole: "
trasferiti con il piano triennale di cui all'articolo 27
", sono sostituite dalle seguenti: "
trasferite
".
Art. 27. 
(Modifiche all' articolo 37 della l.r. 28/2007 )
1. 
L' articolo 37 della l.r. 28/2007 , come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), è sostituito dal seguente: "
Articolo 37.
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 04 programma 07 e nella missione 04 programma 03 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
2.
Per il completamento dell'attuazione della presente legge, alle spese a carattere pluriennale si fa fronte con le modalità previste all' articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
"
CAPO II. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE
Art. 28. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 29. 
(Norma transitoria e di prima attuazione)
1. 
Fermo restando quanto previsto dall' articolo 54 della l.r. 26/2015 il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 - 2014 è efficace fino all'approvazione del provvedimento previsto dal comma 2 e può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
2. 
Entro il 30 aprile 2017, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per la sua approvazione, la proposta di atto di indirizzo di cui all'articolo 18.
Art. 30. 
(Abrogazioni)
Art. 31. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.