Proposta di legge regionale n. 223 presentata il 13 settembre 2016
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: "Istituzione del salario minimo orario"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall' articolo 36 della Costituzione , è istituito il salario minimo orario.
Art. 2 
(Salario minimo orario)
1. 
Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.
2. 
Il valore orario del salario di cui al comma 1 non può essere inferiore a otto euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.
3. 
Il salario minimo orario è incrementato al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istituto nazionale di statistica.
Art. 3 
(Norme di attuazione)
1. 
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) 
i casi di estensione e le limitazioni riguardo all'applicazione del salario minimo orario;
b) 
le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.
Art. 4 
(Nullità dei contratti della Pubblica Amministrazione)
1. 
Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.
2. 
Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 1 comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici.
Art. 5 
(Sanzioni)
1. 
Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui agli articoli 2 e 3, corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro cinquemila ad euro quindicimila.
Art. 6 
(Norma finale)
1. 
Per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3, fino ai successivi rinnovi.