Disegno di legge regionale n. 221 presentato il 29 agosto 2016
"Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale"

CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 1. 
(Modifiche alla l.r. 11/2012 )
1. 
Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole: "
qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa
", sono inserite le seguenti: "
e comunque non oltre il 30 settembre 2016 anche per il caso dei commissari per i quali la Giunta regionale non abbia approvato il provvedimento di cui al comma 6
".
Art. 2. 
(Modifiche alla l.r. 23/2015 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 14 ), è soppresso.
CAPO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 3. 
(Modifiche alla l.r. 3/2015 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), è abrogato.
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 3/2015 , è aggiunto, infine, il seguente: "
3 bis.
In aggiunta alle denominazioni di cui al presente articolo, è consentita la denominazione
"posto tappa"
se la struttura alberghiera è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.
".
3. 
Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2015 , è aggiunta, infine, la seguente: "
f bis)
le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva
"posto tappa"
e loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.
".
4. 
Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 3/2015 , è sostituito dal seguente: "
2.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
c)
l' articolo 11 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).
".
5. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 3/2015 , è aggiunto, infine, il seguente: "
2 bis.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 non trova più applicazione la legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31 ), limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive alberghiere.
".
CAPO III 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONTAGNA E FORESTE
Art. 4. 
(Modifiche alla l.r. 4/2009 )
1. 
Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), dopo le parole: "
attività agro-pastorale
", sono inserite le seguenti: "
svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, singoli o associati,
".
2. 
Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 , le parole: "
di viabilità forestale in aree non servite
", sono soppresse.
3. 
Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 , è aggiunta, infine, la seguente: "
d bis)
per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.
".
Art. 5. 
(Modifiche alla l.r. 3/2014 )
1. 
Dopo il capo III della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), è inserito il seguente: "
Capo III bis
Salvaguardia del territorio e sviluppo socio-economico delle zone montane
Art. 11 bis
(Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)
1.
A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di una comunità montana, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.
Art. 11 ter
(Compendio unico agricolo di montagna)
1.
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 5 bis della l. 97/1994 , il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purchè destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori delle comunità montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:
a)
a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
b)
a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 11 quater, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.
Art. 11 quater
(Superficie minima indivisibile)
1.
La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994 , rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 11 ter.
2.
Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 3/2014 , è inserito il seguente: "
2 bis.
Le disposizioni degli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater si applicano a decorrere dal 17 marzo 2014.
".
CAPO IV 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI
Art. 6. 
(Modifiche alla l.r. 29/2009 )
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge rionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), è aggiunto, infine, il seguente: "
5 bis.
I provvedimenti che avviano gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dall'esecutività, al Ministero per i Beni e le Attività culturali.
".
CAPO V 
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 7. 
(Modifiche alla l.r. 9/2015 )
1. 
L'allegato D, come inserito dall' articolo 6, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2015 n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è sostituito dall'allegato 1 alla presente legge, al fine di procedere all'alienazione degli immobili siti rispettivamente in Alessandria, via Amendola n. 1 e Torino, via Maria Vittoria n. 35 non più strumentali a fini istituzionali.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2015 , è aggiunto, infine, il seguente periodo: "
La Regione, in caso di dismissione di un immobile elencato nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, al fine di contemperare eventuali esigenze di interesse pubblico all'acquisizione della proprietà dell'immobile regionale manifestato da un'altra amministrazione pubblica, tra quelle di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tratta direttamente con la predetta amministrazione portatrice dell'interesse pubblico manifestato, favorendone l'acquisto al prezzo base stimato e approvato dalla Regione stessa. Nel caso di mancanza dell'interesse pubblico riconosciuto o di mancato accordo sul prezzo base stimato e approvato dalla Regione, l'alienazione avviene mediante offerta sul mercato e procedure ad evidenza pubblica.
".
Art. 8. 
(Disposizioni in merito alla l.r. 19/2007 )
1. 
Nelle more dell'individuazione di un apposito soggetto a cui affidare la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, la medesima funzione rimane in capo alla Società di committenza Regione Piemonte s.p.a. (SCR - Piemonte).