Disegno di legge regionale n. 220 presentato il 29 agosto 2016
"Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 2008, n 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e 21 gennaio 2016, n 1 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato)"

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 23/2008 )
1. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/2008 , è inserita la seguente: "
b bis) servizi.
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 23/2008 )
1. 
Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo11 della l.r. 23/2008 , è aggiunto il seguente: "
Possono essere articolati anche territorialmente in servizi.
".
Art. 3. 
(Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 23/2008 )
1. 
Dopo l' articolo 11 della l.r. 23/2008 , è inserito il seguente: "
Art. 11 bis.
(Servizi)
1.
I servizi sono strutture organizzative stabili, articolazione dei settori e sono deputati allo svolgimento di parte delle attività e compiti dei settori medesimi, aventi carattere di omogeneità, continuità operativa ed autonomia organizzativa e funzionale. Le attribuzioni dei servizi sono individuate con i provvedimenti di organizzazione che li definiscono.
2.
A ciascun servizio è preposto un dirigente responsabile nominato, per quanto di rispettiva competenza dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale su proposta del Direttore regionale interessato con le modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti con i provvedimenti di organizzazione.
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 23/2008 )
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 23/2008 , dopo le parole: "
denominate settori
", sono inserite le seguenti: "
ed alle strutture organizzative denominate servizi
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 23/2008 , è inserito il seguente: "
2 bis.
I dirigenti preposti alle strutture organizzative denominate settori sono sovraordinati ai dirigenti preposti alle strutture organizzative denominate servizi e su di questi possono esercitare poteri sostitutivi ed esercitano poteri di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica.
".
Art. 5. 
(Modifiche all' articolo 30 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 23/2008 , dopo le parole: "
e di risultato
", sono inserite le seguenti: "
, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa
".
Art. 6. 
(Modifiche alla l.r. 1/2016 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica) le parole: "
è possibile derogare il limite di cui all' articolo 3 comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e della lr. 39/1998, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro con soggetti esterni all'amministrazione regionale
", sono sostituite dalle seguenti: "
è possibile derogare il limite di cui all'articolo 1, commi 5 e 5 bis, della l.r. 39/1998 e di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della .lr. 1/2016 è aggiunto, infine, il seguente: "
2 bis.
Nel caso di deroga di cui al comma 2, non è possibile stipulare contratti di lavoro con soggetti esterni con i quali l'amministrazione regionale ovvero i gruppi consiliari non hanno stipulato un contratto nel corso della X legislatura.
".
Art. 7. 
(Ufficio di supporto di direzione politica)
1. 
La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) ed alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e di cui all' articolo 14 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) ed all' articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) non può eccedere quella della legislatura nel corso della quale sono sottoscritti, stante la natura fiduciaria delle prestazioni lavorative.