"Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 2008, n 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e 21 gennaio 2016, n 1 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato)"
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 6 della l.r. 23/2008
)
1.
Dopo la
lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/2008 , è inserita la seguente: "
".
b bis) servizi.
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 11 della l.r. 23/2008
)
1.
Dopo il
primo periodo del comma 1 dell'articolo11 della l.r. 23/2008 , è aggiunto il seguente: "
".
Possono essere articolati anche territorialmente in servizi.
Art. 3.
(Inserimento dell'articolo 11 bis nella
l.r. 23/2008
)
1.
Dopo l'
articolo 11 della l.r. 23/2008 , è inserito il seguente: "
(Servizi)
I servizi sono strutture organizzative stabili, articolazione dei settori e sono deputati allo svolgimento di parte delle attività e compiti dei settori medesimi, aventi carattere di omogeneità, continuità operativa ed autonomia organizzativa e funzionale. Le attribuzioni dei servizi sono individuate con i provvedimenti di organizzazione che li definiscono.
A ciascun servizio è preposto un dirigente responsabile nominato, per quanto di rispettiva competenza dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale su proposta del Direttore regionale interessato con le modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti con i provvedimenti di organizzazione. ".
Art. 11 bis.
1.
2.
Art. 4.
(Modifiche all'
articolo 18 della l.r. 23/2008
)
1.
Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 23/2008 , dopo le parole: "
", sono inserite le seguenti: "
".
denominate settori
ed alle strutture organizzative denominate servizi
2.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 23/2008 , è inserito il seguente: "
I dirigenti preposti alle strutture organizzative denominate settori sono sovraordinati ai dirigenti preposti alle strutture organizzative denominate servizi e su di questi possono esercitare poteri sostitutivi ed esercitano poteri di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica. ".
2 bis.
Art. 5.
(Modifiche all'
articolo 30 della l.r. 23/2008
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 23/2008 , dopo le parole: "
", sono inserite le seguenti: "
".
e di risultato
, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa
Art. 6.
(Modifiche alla
l.r. 1/2016
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica) le parole: "
", sono sostituite dalle seguenti: "
".
è possibile derogare il limite di cui all'
articolo 3 comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e della lr. 39/1998, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro con soggetti esterni all'amministrazione regionale
è possibile derogare il limite di cui all'articolo 1, commi 5 e 5 bis, della
l.r. 39/1998 e di cui all'
articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della .lr. 1/2016 è aggiunto, infine, il seguente: "
Nel caso di deroga di cui al comma 2, non è possibile stipulare contratti di lavoro con soggetti esterni con i quali l'amministrazione regionale ovvero i gruppi consiliari non hanno stipulato un contratto nel corso della X legislatura. ".
2 bis.
Art. 7.
(Ufficio di supporto di direzione politica)
1.
La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di cui alla
legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39
(Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) ed alla
legge regionale 8 giugno 1981, n. 20
(Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e di cui all'
articolo 14 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
(Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) ed all'
articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25
(Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) non può eccedere quella della legislatura nel corso della quale sono sottoscritti, stante la natura fiduciaria delle prestazioni lavorative.