Proposta di legge regionale n. 22 presentata il 09 settembre 2014
"Modifica del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). Abolizione dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici"
Primo firmatario

BOETI ANTONINO

Altri firmatari

MONACO ALFREDO OTTRIA DOMENICO VALTER

Art. 1 
(Sostituzione dell'art. 11 del d. lgs. 106/12)
1. 
L'articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e' sostituito dal seguente: "
Art. 11
(Organi)
1.
Sono organi degli Istituti:
a)
il direttore generale;
b)
il collegio dei revisori dei conti.
2.
La singola regione o le regioni di concerto nel caso di Istituti interregionali disciplinano con legge regionale di cui all'articolo 10, i compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.
3.
Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica e provvede alla predisposizione e all'adozione degli atti di cui al comma 4. Il direttore generale e' nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute. All'atto della nomina la singola regione o le regioni di concerto, nel caso di Istituti interregionali, definiscono e assegnano rispetto alle relative risorse gli obiettivi gestionali dei direttori generali.
4.
Competono in particolare al direttore generale:
a)
la predisposizione dello statuto e delle sue eventuali revisioni;
b)
la predisposizione e l'adozione del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;
c)
la predisposizione e l'adozione del regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto;
d)
la predisposizione e l'adozione del bilancio economico preventivo annuale e triennale ed i relativi piani di attività;
e)
adozione del tariffario per le prestazioni a pagamento rese nell'interesse di terzi, eventuali variazioni e aggiornamenti.
5.
Il direttore generale e' scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il trattamento economico del direttore generale non può essere superiore a quello del direttore generale delle aziende sanitarie locali.
6.
Il direttore generale e' coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.
7.
Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il collegio e' composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
8.
Il direttore generale, anche su proposta del Ministro della salute, può essere dichiarato decaduto a seguito di decisione assunta dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:
a)
risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b)
il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi.
9.
A seguito del provvedimento di decadenza del direttore generale, il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla nomina del nuovo direttore generale.
10.
Al direttore generale e al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni in quanto compatibili con il presente decreto legislativo.
".
Art. 2 
(Sostituzione dell'art. 12 del d. lgs. 106/12)
1. 
L'articolo 12 del d. lgs 106/12 e'sostituito dal seguente: "
Art. 12
(Statuto e regolamento)
1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10 il direttore generale adotta lo statuto di ciascun Istituto. Lo statuto e' approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale, su conforme parere delle Regioni e delle Province autonome competenti in caso di istituti interregionali. Se il direttore generale non provvede entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto interessato, nomina un apposito commissario, che provvede agli atti ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.
2.
Entro il termine di cui al comma 1 il direttore generale adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche. Se il direttore generale non provvede entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma provvede ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 1.
3.
Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 8 e 9.
".
Art. 3 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Ai fini dell'attuazione della presente legge il Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotta, entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore, le linee di indirizzo per l'introduzione del nuovo modello organizzativo degli Istituti zooprofilattici, definendo altresì la relativa tempistica per l'approvazione delle leggi regionali di cui all'articolo 10 d. lgs. 106/12 .
2. 
Le Regioni, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui al comma 1 e della tempistica ivi definita, adeguano le leggi regionali di cui all'articolo 10 del d. lgs. 106/12 a quanto stabilito dalla presente legge.