Disegno di legge regionale n. 217 presentato il 20 luglio 2016
"Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Con la presente legge la Regione Piemonte disciplina:
a) 
gli strumenti della pianificazione regionale;
b) 
l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della normativa nazionale di settore e dell' articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
c) 
l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;
d) 
il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica);
e) 
il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.
Art. 2. 
(Obiettivi e finalità)
1. 
La Regione persegue gli obiettivi di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio. A tal fine la gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei seguenti principi:
a) 
le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
b) 
sono incentivati l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa;
c) 
sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo;
d) 
la tariffazione puntuale è strumento privilegiato per la responsabilizzazione dei cittadini e delle imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.
2. 
La Regione persegue l'obiettivo di raggiungere:
a) 
entro l'anno 2018 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante;
b) 
entro l'anno 2020 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante.
3. 
Per la Città metropolitana i quantitativi di cui al comma 2 sono calcolati al netto dei rifiuti prodotti dalla Città di Torino, per la quale l'obiettivo è fissato in un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020 e non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2022.
4. 
La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.
Capo II. 
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Art. 3. 
(Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. 
La pianificazione regionale fissa gli obiettivi, le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della presente legge e costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti.
2. 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (di seguito denominato Piano regionale) in coerenza con la disciplina nazionale di settore, promuove la gestione sostenibile dei rifiuti.
3. 
Il Piano regionale è elaborato secondo logiche di programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicità ed in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. Il Piano persegue l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia ed energia e promuove l'innovazione tecnologica.
4. 
Sono parte integrante del Piano regionale il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti e le disposizioni relative ai piani per la bonifica delle aree inquinate.
5. 
Il Piano regionale può essere adottato e approvato anche per specifiche sezioni, qualora situazioni particolari lo rendano necessario.
6. 
La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani), adotta il progetto di Piano regionale e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.
7. 
Il Piano regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
8. 
Le disposizioni del Piano regionale sono vincolanti per i comuni, per gli enti di area vasta, per la conferenza d'ambito di cui all'articolo 9, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività relative ai rifiuti.
9. 
Il Piano regionale è strumento dinamico che opera, attraverso una continua azione di monitoraggio, di programmazione e realizzazione di interventi e di individuazione e attuazione di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine la Giunta regionale aggiorna ed implementa le misure di piano e le disposizioni di attuazione del medesimo, al variare delle condizioni di riferimento.
10. 
La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dell'azione di monitoraggio, i provvedimenti adottati ai sensi del comma 9 e l'eventuale programma di attività per le annualità successive. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del Piano regionale.
11. 
Tenuto conto della dinamicità del Piano e della necessità di adeguare il medesimo alle nuove disposizioni in ambito comunitario e nazionale, le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa e l'aggiornamento delle informazioni per aspetti meramente tecnici, sono effettuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente.
12. 
Il Piano regionale è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale di settore.
Art. 4. 
(Finanziamento della pianificazione regionale in materia di rifiuti)
1. 
Le misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 25.
Art. 5. 
(Divulgazione delle informazioni e diffusione della cultura di riduzione e di corretta gestione dei rifiuti)
1. 
La Regione, gli enti locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sulla qualità e sulla quantità dei rifiuti prodotti nel territorio piemontese e garantiscono nel tempo:
a) 
la piena accessibilità da parte di chiunque ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico;
b) 
la pubblicazione e la diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni istituzionali;
c) 
la compilazione e la diffusione di guide normative e tecniche di comparto;
d) 
la promozione di specifici processi educativi e formativi nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Capo III 
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
Art. 6. 
(Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. 
Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza ed economicità, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. 
Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.
3. 
Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani garantisce, secondo il seguente ordine di priorità:
a) 
la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, intesa anche come autocompostaggio;
b) 
le raccolte, le raccolte differenziate e il trasporto dei rifiuti urbani, nonché la rimozione dei rifiuti abbandonati;
c) 
il riciclaggio;
d) 
le altre forme di recupero dei rifiuti, incluso il recupero energetico;
e) 
lo smaltimento dei rifiuti.
4. 
Il riutilizzo, il riciclo o ogni altra azione diretta a ottenere materia prima secondaria dai rifiuti sono adottati con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di produzione di energia.
5. 
Nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le attività, le strutture, comprese quelle a servizio delle raccolte differenziate, e gli impianti sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero. Il conferimento in discarica costituisce la fase finale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle della raccolta, delle raccolte differenziate, del recupero e della valorizzazione, anche energetica, dei rifiuti.
Art. 7. 
(Ambiti territoriali ottimali)
1. 
Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è organizzato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:
a) 
ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione Piemonte, per le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata del rifiuto organico;
b) 
ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e di ciascuna delle province, per le funzioni inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata, il trasporto e l'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e le strutture a servizio della raccolta differenziata.
Art. 8. 
(Funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. 
Le province e la Città metropolitana (di seguito denominate enti di area vasta) esercitano, singolarmente o in forma associata a seconda dell'ambito territoriale ottimale identificato all'articolo 7, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, costituite nel loro complesso dalle seguenti funzioni:
a) 
specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
b) 
elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi e alla realizzazione dei relativi impianti;
c) 
approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo;
d) 
definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;
e) 
affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;
f) 
controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;
g) 
ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni.
2. 
Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli enti di area vasta si attengono alle direttive generali, agli indirizzi e alla pianificazione della Regione in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.
Art. 9. 
(Funzioni di ambito regionale)
1. 
Gli enti di area vasta esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 8 inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite, attraverso una apposita conferenza d'ambito composta dal sindaco della Città metropolitana e dai presidenti delle province o loro delegati, in via permanente o per la singola seduta, purché consiglieri.
2. 
La conferenza d'ambito opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che la istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale .
3. 
La conferenza d'ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attività connesse alle proprie funzioni.
4. 
La conferenza d'ambito delibera a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio.
5. 
La conferenza d'ambito esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) 
approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata del rifiuto organico e la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa individuati in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento espresse dagli ambiti territoriali ottimali di area vasta;
b) 
approva il conseguente piano finanziario e determina i costi del segmento di servizio di competenza;
c) 
definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;
d) 
definisce la propria struttura organizzativa;
e) 
approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.
6. 
La struttura organizzativa della conferenza d'ambito, istituita ai sensi dell' articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) esercita le seguenti funzioni:
a) 
predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
b) 
esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi;
c) 
compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
d) 
controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del segmento di servizio di competenza;
e) 
ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.
7. 
Il piano d'ambito regionale è approvato dalla conferenza d'ambito secondo le modalità stabilite dall' articolo 8, comma 3 della legge regionale 7/2012 e a seguito della verifica di coerenza con la pianificazione regionale di settore di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della medesima legge.
Art. 10. 
(Funzioni di ambito di area vasta)
1. 
Gli enti di area vasta esercitano nel proprio territorio le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 8 inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata, la raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, le strutture a servizio della raccolta differenziata e il trasporto e l'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, garantendo la partecipazione diretta dei comuni organizzati per aree territoriali omogenee.
2. 
Gli enti di area vasta in particolare:
a) 
approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;
b) 
approvano il conseguente piano finanziario;
c) 
definiscono il modello organizzativo e individuano le forme di gestione dei segmenti di servizio di competenza;
d) 
procedono all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;
e) 
procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza;
f) 
definiscono criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.
3. 
Ai fini della partecipazione diretta dei comuni alle funzioni di cui al comma 1, gli enti di area vasta istituiscono o individuano una o più assemblee composte dai sindaci o assessori delegati dei comuni appartenenti all'area interessata, cui sono attribuite le seguenti funzioni:
a) 
concorso alla predisposizione della parte del piano d'ambito di area vasta che interessa il territorio dell'area territoriale omogenea di riferimento;
b) 
espressione di un parere preventivo, obbligatorio e, nei limiti in cui consente il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione di area vasta, vincolante in merito alle previsioni del piano d'ambito di area vasta e al modello organizzativo e alle forme di gestione prescelte che interessano il territorio dell'area territoriale omogenea di riferimento;
c) 
verifica del regolare svolgimento dei segmenti di servizio di cui al comma 1 durante tutta la durata della gestione con facoltà, esaminate e valutate le criticità rilevate, di indicare all'ente di area vasta di riferimento proposte di ottimizzazione del servizio.
4. 
L'approvazione del piano d'ambito di area vasta avviene a seguito della verifica di coerenza di cui all' articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2012 e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 8, comma 3.
5. 
Gli enti di area vasta possono esercitare le funzioni di cui al presente articolo in forma associata tra loro.
Art. 11. 
(Principio di autosufficienza)
1. 
Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi avviene, di norma, all'interno del territorio regionale.
2. 
Qualora, alla data di adozione del piano d'ambito regionale, l'obiettivo dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale regionale non risulti interamente perseguibile, la conferenza d'ambito promuove, d'intesa con la Regione, la conclusione di appositi accordi con altre regioni per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità e ogni altro adempimento finalizzato alla individuazione delle misure e degli interventi necessari.
3. 
La Conferenza d'ambito dà conto degli accordi di cui al comma 2 e dei flussi di rifiuti da essi derivanti nel piano d'ambito di area vasta.
4. 
La Conferenza d'ambito adotta i provvedimenti necessari a far fronte alle situazioni di emergenza relative alla gestione dei rifiuti urbani d'intesa con la Regione.
Capo IV 
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Art. 12. 
(Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)
1. 
La gestione dei rifiuti speciali è organizzata sulla base di impianti, realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste più forme di trattamento.
2. 
I principi della gestione dei rifiuti speciali sono:
a) 
la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali;
b) 
l'incremento del riciclaggio ovvero il recupero di materia, prioritario rispetto al recupero di energia;
c) 
la minimizzazione del ricorso alla discarica;
d) 
la garanzia della sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti, favorendo la realizzazione di un sistema impiantistico che consenta di ottemperare al principio di prossimità;
e) 
la promozione, per quanto di competenza, dello sviluppo di una "green economy" regionale.
3. 
La Regione per le finalità di cui al comma 2, promuove:
a) 
la realizzazione di accordi per incoraggiare le imprese all'applicazione di tecniche industriali volte alla minimizzazione degli scarti ed al riciclo degli stessi nel ciclo produttivo;
b) 
la realizzazione di accordi finalizzati all'ecoprogettazione;
c) 
la ricerca, anche tramite il ricorso a fondi europei, e la sperimentazione di nuove modalità per riutilizzare e recuperare i rifiuti e i sottoprodotti da loro derivati;
d) 
l'utilizzo di prodotti riciclati da parte delle pubbliche amministrazioni;
e) 
forme di collaborazione tra i soggetti interessati in modo tale da incoraggiare il mercato del recupero, anche prevedendo la realizzazione di servizi informativi che mettano in comunicazione domanda ed offerta, secondo il principio della simbiosi industriale;
f) 
la realizzazione di un sistema impiantistico idoneo a trattare i rifiuti riducendo l'esportazione dei rifiuti e gli impatti ambientali legati al trasporto dei rifiuti;
g) 
attività di comunicazione sulle corretta gestione dei rifiuti speciali, prevedendo anche la predisposizione di specifiche linee guida e la messa a disposizione di studi specifici.
4. 
La Regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche, sia per il conferimento di rifiuti speciali provenienti dal proprio territorio, sia per rifiuti speciali provenienti da altre regioni.
5. 
L'organizzazione delle gestione dei rifiuti speciali, l'analisi dei fabbisogni non soddisfatti e le necessità impiantistiche sono definite nel Piano regionale dei rifiuti.
Capo V. 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI
Art. 13. 
(Oggetto del tributo)
1. 
Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (di seguito denominato tributo), nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 40 dell' articolo 3 della legge 549/1995 , si applica ai rifiuti:
a) 
conferiti in discarica;
b) 
conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D 10".
2. 
Il tributo si applica anche ai rifiuti smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.
Art. 14. 
(Soggetto attivo e passivo)
1. 
Il tributo è dovuto alla Regione:
a) 
dal gestore dell'attività di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua il conferimento;
b) 
dal gestore dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificato esclusivamente come impianto di smaltimento mediante l'operazione "D 10".
2. 
Il tributo è altresì dovuto da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.
3. 
L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto al pagamento del tributo in solido con il soggetto di cui al comma 2, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva prima della constatazione delle violazioni di legge.
4. 
Il tributo è versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento.
Art. 15. 
(Ammontare del tributo)
1. 
L'ammontare del tributo è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati:
a) 
a decorrere dal 1° gennaio 2017:
1) 
0,005 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 
0,012 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,006 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
3) 
0,015 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;
b) 
a decorrere dal 1° gennaio 2019:
1) 
0,009 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 
0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
3) 
0,019 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;
c) 
a decorrere dal 1° gennaio 2024:
1) 
0,01033 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 
0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
3) 
0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.
2. 
I rifiuti smaltiti negli impianti di incenerimento di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b) ed i fanghi anche palabili conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento .
3. 
Gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle predette operazioni siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. Con il regolamento di cui all'articolo 16 la Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio o compostaggio devono raggiungere e, ove ritenuto necessario, le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli, quali elementi che consentono di poter usufruire della riduzione di cui ai commi 2 e 3 e stabilisce le relative modalità di verifica, definendo inoltre i termini di adeguamento.
4. 
Fermo restando il limite di cui al comma 3, sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta ai sensi dell' articolo 3, comma 40 della l. 549/1995 gli scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.
5. 
L'agevolazione di cui al comma 3 è riconosciuta esclusivamente se il soggetto che conferisce in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.
6. 
Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva o abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato si applica il tributo nella misura di cui al comma 1, in relazione alle caratteristiche del rifiuto rilevanti ai fini dell'ammissibilità in discarica.
Art. 16. 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto regionale , adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che, ai fini dell'attuazione del presente Capo, disciplina in particolare:
a) 
la dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti nell'anno solare e sui versamenti effettuati;
b) 
la richiesta di pagamento in misura ridotta e le connesse dichiarazioni;
c) 
le comunicazioni che gli enti competenti sono tenuti ad effettuare alla Regione ai fini della gestione del tributo;
d) 
il rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate;
e) 
l'individuazione delle strutture regionali competenti in materia.
2. 
Il regolamento di cui al comma 1 è approvato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) 
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
b) 
riduzione degli oneri amministrativi.
Art. 17. 
(Accertamento e riscossione)
1. 
Per ogni violazione relativa all'applicazione del tributo la Regione provvede a notificare, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) è stata o doveva essere presentata ed il tributo è stato o doveva essere pagato, un avviso di accertamento contenente la liquidazione del tributo o del maggior tributo dovuto, il computo degli interessi maturati, l'irrogazione della sanzione o delle sanzioni applicabili e ogni altro onere previsto dalla legge.
2. 
All'accertamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ).
3. 
Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo VI 
SISTEMA SANZIONATORIO
Sezione I 
Sanzioni in materia di produzione dei rifiuti
Art. 18. 
(Sanzioni)
1. 
Nel caso in cui non sia raggiunto, a livello di ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), si applica agli enti di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a) 
0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a di 215 chilogrammi;
b) 
0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 c) chilogrammi;
c) 
0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.
2. 
Nel caso in cui non sia raggiunto, a livello di ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2 comma 2, lettera b) si applica agli enti di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a) 
0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 175 chilogrammi;
b) 
0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 176 chilogrammi fino a 191 chilogrammi;
c) 
0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite da 192 chilogrammi fino a 207 chilogrammi;
d) 
0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 208 chilogrammi fino a 223 chilogrammi;
e) 
0,25 euro ad abitante per produzioni pro capite da 224 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
f) 
0,30 euro ad abitante produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.
3. 
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate alla Città di Torino nel caso in cui non raggiunga l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 3.
4. 
Gli enti di area vasta ripartiscono l'onere della sanzione loro applicata tra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di produzione pro capite loro assegnati dal piano d'ambito di area vasta.
5. 
All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché alla riscossione e all'introito dei relativi proventi provvede la Regione secondo le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall' articolo 16 della legge 689/1981 .
Sezione II 
Sanzioni in materia di tributo speciale per il conferimento in discarica
Art. 19. 
(Sanzioni tributarie)
1. 
Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione si applica la sanzione di cui all' articolo 3, comma 31, della legge 549/1995 .
2. 
Per l'omesso, insufficiente o ritardato versamento si applica la sanzione di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
3. 
Si applicano in ogni caso, se ed in quanto compatibili, le disposizioni sul ravvedimento di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 .
Art. 20. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Per la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 3, comma 32, della legge 549/1995 a carico di chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e di chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le disposizioni della legge 689/1981 . Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall' articolo 16 della legge 689/1981 .
2. 
Oltre alle sanzioni previste dalla legge 549/1995 si applica la sanzione amministrative pecuniaria da 516 a 5.164 euro, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'articolo 3 della legge 549/1995 è impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.
3. 
Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2 si osservano le disposizioni del Capo I, Sezioni I e II della legge 689/1981 .
Art. 21. 
(Presunzioni e decadenze)
1. 
Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, autorizzata o abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, dello scarico o del deposito incontrollato di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all' articolo 3, comma 40 della l. 549/1995 , questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui all' articolo 3, comma 33 della l. 549/1995 .
2. 
Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.
3. 
Ferma restando la presunzione di cui al comma 1, l'accertamento delle violazioni è eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.
Art. 22. 
(Accertamento e contestazione delle violazioni)
1. 
I processi verbali di constatazione di cui all' articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 sono trasmessi entro trenta giorni alla Regione per i provvedimenti di competenza.
Capo VII. 
MODIFICHE A LEGGI REGIONALI
Art. 23. 
1. 
L' articolo 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è sostituito dal seguente: "
Art. 49.
(Funzioni della Regione)
1.
Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a)
l'aggiornamento sistematico e la diffusione dei dati e delle informazioni relative alla produzione, alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti sul territorio piemontese;
b)
la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche finalizzati a garantire l'efficacia ed l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;
c)
la promozione, l'incentivazione anche economica di misure finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla riduzione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, all'incremento del riutilizzo dei beni, del riciclaggio e del recupero di energia dai rifiuti, alla diffusione dell'utilizzo di beni prodotti con materiali riciclati derivanti dai rifiuti, nonché all'individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi di gestione ambientale;
d)
l'incentivazione dello sviluppo di tecnologie pulite, della produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili;
e)
l'attività di pianificazione e di programmazione in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, gestione dei rifiuti e bonifica di aree inquinate;
f)
la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e la disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
g)
la stipula di appositi accordi o intese con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, il trattamento e la gestione al di fuori del territorio regionale di rifiuti urbani e rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal loro trattamento prodotti in Piemonte e viceversa, nonché di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi della pianificazione regionale, oltre che della legislazione nazionale e regionale di settore;
h)
l'emanazione degli atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità e urgenza di rilievo regionale, nonché l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale di settore;
i)
la promozione a livello regionale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della prevenzione della produzione e del recupero dei rifiuti stessi;
l)
l'irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi inerenti la fornitura delle informazioni agli osservatori regionali, gli obiettivi di produzione di rifiuto urbano indifferenziato pro capite e le disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, la riscossione e l'introito dei relativi proventi e loro destinazione alle finalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.
".
2. 
L' articolo 50 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 50.
(Funzioni delle Province e della Città metropolitana)
1.
Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province e alla Città metropolitana le seguenti funzioni amministrative:
a)
l'individuazione nell'ambito del piano territoriale di coordinamento, sentita la conferenza d'ambito e i Comuni territorialmente interessati, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dal Piano regionale;
b)
il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni agli obblighi definiti della normativa di settore;
c)
lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di raccolta ed eliminazione degli oli usati, non espressamente attribuite a altri enti pubblici dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione;
d)
l'emanazione degli atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità e urgenza di rilievo provinciale;
e)
il rilevamento dei dati e delle informazioni inerenti le funzioni amministrative loro attribuite e la trasmissione degli stessi alla Regione;
f)
la promozione a livello provinciale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della prevenzione della produzione e del recupero dei rifiuti stessi;
g)
l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione degli obblighi e dei divieti in materia di gestione dei rifiuti, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 49 comma 1 lettera l) e 51, comma 1, lettera d), la riscossione e l'introito dei relativi proventi e loro destinazione alle finalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
h)
la realizzazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;
i)
l'accertamento, mediante apposita certificazione, del completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto approvato;
l)
il rilevamento dei dati inerenti le bonifiche effettuate sul proprio territorio e la trasmissione degli stessi alla Regione.
".
3. 
L' articolo 51 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 51.
(Funzioni dei Comuni)
1.
Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a)
l'esercizio, attraverso l'assemblea dei sindaci dell'area territoriale omogenea, delle funzioni di partecipazione all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti di area vasta previsti dalla legge regionale che disciplina le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
b)
l'approvazione di apposito regolamento di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, nei limiti e per le finalità definiti dalla normativa vigente in materia, nonché in coerenza con la pianificazione della conferenza d'ambito e degli enti di area vasta;
c)
la previsione nei propri strumenti di pianificazione urbanistica di aree da destinare alla realizzazione delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata;
d)
l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi, la riscossione e l'introito dei relativi proventi e loro destinazione alle finalità stabilite dalla normativa nazionale di riferimento;
e)
l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati;
f)
il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle Province.
"
Art. 24. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente: "
1.
Ferme restando le competenze regionali, provinciali e della Città metropolitana in materia di pianificazione e programmazione in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore e della legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative conferite alle province e alla Città metropolitana, detta norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La presente legge istituisce e disciplina altresì la Conferenza regionale dell'ambiente
".
2. 
Il Capo III della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente: "
CAPO III.
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
Art. 3.
(Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1.
Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 198 del d.lgs. 152/2006 , che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sino alla data stabilita dalla legge regionale attuativa delle disposizioni dell' articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56
"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni"
).
".
3. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7/2012 le parole "
delle conferenze d'ambito, nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997 , di seguito denominate autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti "
della conferenza d'ambito e degli enti di area vasta di cui alla dalla legge regionale attuativa delle disposizioni dell' articolo 7 della l.r. 23/2015 , nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997 , di seguito denominati autorità competenti
".
4. 
Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente: "
3.
Ai fini di cui al comma 1, lettera b), i piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le autorità competenti si conformano in sede di approvazione definitiva del piano; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, il piano d'ambito può essere definitivamente approvato. In caso di motivate esigenze istruttorie, il termine di trenta giorni per l'espressione della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alle autorità competenti.
".
5. 
Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/2012 le parole "
delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti "
delle autorità competenti
".
6. 
Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 7/2012 le parole "
Le conferenze d'ambito, le autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti "
Le autorità competenti
".
7. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/2012 le parole "
delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti "
delle autorità competenti
".
8. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 7/2012 le parole "
le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti "
le autorità competenti
".
9. 
Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/2012 le parole "
delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti "
delle autorità competenti
".
10. 
Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 7/2012 le parole "
delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti "
delle autorità competenti
".
11. 
Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 è aggiunta la seguente lettera "
a bis)
il Sindaco della Città metropolitana o un consigliere delegato;
".
12. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 le parole "
delle conferenze d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti "
della conferenza d'ambito
".
13. 
Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 è inserita la seguente: "
a bis)
il responsabile della struttura competente in materia della Città metropolitana o un suo delegato;
".
14. 
Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 le parole "
di ciascuna conferenza d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti "
della conferenza d'ambito
".
Capo VIII 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 25. 
(Norma finanziaria)
1. 
Ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, sono istituiti tre capitoli di spesa nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", di cui uno relativo a spese correnti nell'ambito della UPB A1603A1 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per il sostegno di misure e azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" e gli altri relativi a spese d'investimento, nell'ambito della UPB A1603A2 di cui uno con denominazione "Contributi ad amministrazioni locali a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" e l'altro con denominazione "Contributi ad imprese a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti".
2. 
I capitoli di cui al comma 1 sono alimentati e vincolati alle seguenti entrate:
a) 
l'intero ammontare del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al Capo V, capitolo d'entrata 11315 "Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ( legge 28/12/1995 n. 549 )";
b) 
l'intero ammontare del gettito derivante dal contributo di cui all' articolo 35, comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , capitolo d'entrata 29620 "Introiti derivanti dal versamento del contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale ( articolo 35, comma 7 del decreto legge n. 133/2014 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 e art. 20 della legge regionale n. 6/2016 )";
c) 
l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al Capo VI, Sezione I della presente legge, capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in materia di rifiuti";
d) 
l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese di cui al Capo VI, Sezione II della presente legge, capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle imprese per le violazioni in materia tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi";
e) 
altre risorse destinate a tal fine dal bilancio regionale.
3. 
Gli introiti di cui al comma 2 sono destinati per il 20% ad alimentare il capitolo di spesa di parte corrente e per l'80% ad alimentare i capitoli di spesa a sostegno degli investimenti.
4. 
La Giunta Regionale definisce le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse.
5. 
Gli stanziamenti in spesa sono da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.
6. 
Agli oneri derivanti dal contributo di cui all'articolo 27 comma 3, stimati in Euro 600.000,00 per l'anno 2017, si provvede tramite istituzione di apposito capitolo nell'ambito delle previsioni di spesa corrente del Programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" del Programma 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" mediante riduzione delle previsioni di spesa corrente del Programma 03 "Altri fondi" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti".
Art. 26. 
(Norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. 
Entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge, gli enti di area vasta stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 9 sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.
2. 
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.
3. 
Le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 elaborano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in collaborazione con gli enti di area vasta competenti, un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente o organismo nonché relativo alla dotazione di personale, recante almeno:
a) 
l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti alla conferenza d'ambito o agli enti di area vasta;
b) 
una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alla conferenza d'ambito o agli enti di area vasta;
c) 
l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
d) 
l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte.
4. 
La ricognizione di cui al comma 3 è effettuata secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ed è tenuta in considerazione nel percorso di predisposizione della convenzione istitutiva della conferenza d'ambito.
5. 
Gli enti di area vasta esercitano attività di controllo e di validazione sulle attività di cui al comma 4 per garantire omogeneità di procedure in fase di attuazione.
6. 
La conferenza d'ambito e gli enti di area vasta, per quanto di rispettiva competenza, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 valutano ed approvano la proposta di conferimento delle posizioni relative al personale di cui al comma 3, in funzione dei propri fabbisogni operativi, nonché il conferimento delle posizioni attive e passive, prevedendo che le componenti passive non possano superare quelle attive, al fine di garantire l'equilibrio patrimoniale. Nel caso in cui i singoli rapporti giuridici oggetto di conferimento si riferiscano a due diversi livelli di competenza la relativa proposta è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza. Per tutto quanto non oggetto di conferimento di cui al presente comma si applica quanto stabilito dal comma 10.
7. 
La conferenza d'ambito e gli enti di area vasta, per quanto di rispettiva competenza, all'atto del conferimento di cui al comma 6 subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010, individuati ed approvati ai sensi dei commi 3 e 6.
8. 
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni).
9. 
Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.
10. 
A decorrere dalla data di conferimento di cui al comma 6, le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano.
11. 
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.
Art. 27. 
(Norma transitoria in materia di tributo speciale per il conferimento in discarica)
1. 
Per i processi verbali di constatazione di cui all' articolo 3, comma 33 della l. 549/1995 , redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni previsto dal comma 1 dell'articolo 22 decorre dalla predetta data.
2. 
Le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Delega alle Province) continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana e dalle province fino al 31 dicembre 2017.
3. 
Per l'anno 2017 alla Città metropolitana ed alle province è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del gettito del tributo complessivamente riscosso nell'anno precedente nei rispettivi territori, finanziato con le risorse di cui all'articolo 25, comma 6.
Art. 28. 
(Norme di attuazione e clausola valutativa)
1. 
Le norme per l'attuazione della presente legge sono adottate dalla Giunta regionale anche attraverso specifici provvedimenti emanati in conformità ai principi definiti dalla presente legge.
2. 
La Giunta regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra i provvedimenti adottati in attuazione della medesima. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'eventuale ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione della presente legge.
Art. 29. 
(Abrogazione di norme)
1. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima ed in particolare:
a) 
la l.r. 39/1996 , ad eccezione degli articoli 4 e 7 che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2018;
b) 
la legge regionale 29 agosto 2000, n. 48 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi);
c) 
l' articolo 6 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari);
d) 
la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione di rifiuti);
e) 
l' articolo 22 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003);
f) 
l' articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
g) 
l' articolo 21 della legge 30 settembre 2008 n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie);
h) 
l' articolo 26 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);