Disegno di legge regionale n. 215 presentato il 21 giugno 2016
"Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali"

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove il rilancio delle attività agro-silvo-pastorali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli abbandonati o incolti.
2. 
La Regione riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.
3. 
La gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole:
a) 
consente la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
b) 
risponde ad esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
c) 
concorre all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
d) 
previene i rischi idrogeologici e di incendio.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini della presente legge, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente erbacea, arbustiva, arborea o mista, su appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.
2. 
Sono esclusi da tale ambito di applicazione i terreni oggetto di servitù pubbliche.
Art. 3. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per:
a) 
terreno abbandonato o incolto: i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno 2 annate agrarie, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni di vincoli di destinazione d'uso, ai sensi dell' articolo 1, comma 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate);
b) 
terreno silente: i terreni agricoli di cui alla lettera a) per i quali non è noto il proprietario.
Art. 4. 
(Associazioni fondiarie)
1. 
La presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, riconosce un ruolo prevalente sul territorio alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
2. 
L'associazione fondiaria è costituita tra i proprietari dei terreni pubblici o privati allo scopo di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
3. 
L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
4. 
Le attività di gestione dei terreni conferiti all'associazione fondiaria sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché della economicità ed efficienza della gestione stessa.
5. 
Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.
6. 
Ogni associato conserva la proprietà dei suoi beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
7. 
Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate dove sono registrati i titolari di diritti reali di godimento e di rapporti contrattuali.
8. 
Ai fini della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le diverse superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.
9. 
Le associazioni fondiarie acquistano la personalità giuridica e sono riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel Registro regionale delle persone giuridiche private.
Art. 5. 
(Attività delle associazioni fondiarie)
1. 
Le associazioni fondiarie di cui all'articolo 4, comma 9, svolgono le seguenti attività:
a) 
gestione associata delle proprietà conferite dai soci o assegnate;
b) 
redazione e attuazione del piano di gestione, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
c) 
partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo ai sensi della l. 440/1978 ;
d) 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario.
Art. 6. 
(Terreni incolti o abbandonati con rischi fitosanitari)
1. 
I terreni agricoli di cui all'articolo 2 oggetto di fitopatie e infestazioni parassitarie, per i quali non sono adottate le misure di lotta obbligatoria notificate ai proprietari, sono segnalati alle unioni dei comuni o ai comuni dal Servizio fitosanitario regionale per l'inserimento negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'articolo 9.
Art. 7. 
(Terreni incolti o abbandonati a rischio idrogeologico o di incendio )
1. 
I terreni agricoli di cui all'articolo 2 localizzati in aree che presentano situazioni di rischio idrogeologico o di incendio per i quali non sono adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione del rischi notificate ai proprietari, sono inseriti dalle unioni dei comuni o dai comuni negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'articolo 9.
Art. 8. 
(Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei comuni)
1. 
Ai fini della presente legge, i comuni promuovono ogni idonea iniziativa volta alla diffusione fra i proprietari dei terreni di una cultura associativa, offrendo adeguato supporto informativo e tecnico.
Art. 9. 
(Conferimento di funzioni agli enti locali)
1. 
Le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all' articolo 5 della l. 440/1978 sono delegate alle unioni di comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione per i territori di propria competenza.
2. 
Le assegnazioni di cui al comma 1 sono disposte in favore delle associazioni fondiarie riconosciute ai sensi dell'articolo 9, comma 4 che presentano un piano di gestione, sulla base di una graduatoria che tiene conto delle migliori soluzioni organizzative e gestionali per il conseguimento delle finalità dell'articolo 1, ed in particolare: a ) la ricomposizione fondiaria; b) il razionale sfruttamento del suolo; c) la maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo; d) la conservazione dell'ambiente e del paesaggio.
3. 
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione o revoca dei terreni incolti o abbandonati nonché le linee guida per la redazione dei piani di gestione e la loro utilizzazione.
Art. 10 
(Finanziamenti regionali)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può erogare alle associazioni fondiarie riconosciute ai sensi dell'articolo 9, comma 4, le seguenti tipologie di finanziamento :
a) 
500,00 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari;
b) 
contributi fino all' 80 per cento per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione fondiaria.
2. 
I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per gli interventi di recupero produttivo dei terreni situati nel territorio di Comuni classificati come montani o collina depressa ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 .
3. 
Al fine di favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e contrastare il fenomeno della parcellizzazione fondiaria nel territorio classificato montano o di collina depressa, la Regione può erogare ai proprietari di terreni privati che aderiscono a una associazione fondiaria riconosciuta ai sensi del comma 9 dell'articolo 4, un contributo una tantum nella misura massima di 500,00 euro per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento sia di durata non inferiore ad anni 15.
4. 
Gli atti emanati in applicazione del presente articolo, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti europei di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione e revoca dei finanziamenti di cui al presente articolo.
Art. 11. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300.000 euro per ciascun anno e iscritti nell'ambito della Missione 09 - Programma 07 del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 12. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge circa:
a) 
la consistenza ed evoluzione del recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati in Piemonte;
b) 
il numero e le superfici delle associazioni fondiarie operanti;
c) 
l'ammontare degli aiuti erogati.
Art. 13. 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 17 ottobre 1979, n. 61 (Utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate), è abrogata.