"Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1983, n. 16, 12 ottobre 2010, n. 22 e 28 dicembre 2011, n. 25"
Primo firmatario
Altri firmatari
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL BOETI ANTONINO MOLINARI GABRIELE MOTTA ANGELA RUFFINO DANIELA
Art. 1
(Modifiche all'
articolo 7 della l.r. 16/1983
)
1.
Al
primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte) sono abrogate le seguenti parole: "
".
iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale
2.
Il
quarto comma dell'articolo 7 della l.r. 16/1983 è abrogato.
Art. 2
(Modifiche all'
articolo 12 della l.r. 22/2010
)
1.
I commi 2, 3 e 4 dell'
articolo 12 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte) sono abrogati.
Art. 3
(Modifiche all'
articolo 5 bis della l.r. 25/2011
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 5 bis della l.r. 25/2011 è sostituito dal seguente: "
Il titolare dell'assegno vitalizio condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro dieci giorni alla competente struttura del Consiglio regionale, che per il recupero delle somme indebitamente percepite procede ai sensi del comma 3. ".
2.
2.
Il
comma 3 dell'articolo 5 bis della l.r. 25/2011 è sostituito dal seguente: "
La competente struttura del Consiglio regionale può procedere d'ufficio, in qualunque momento, e comunque con cadenza annuale, alla verifica della sussistenza di eventuali condanne nel frattempo intervenute a carico dei soggetti titolari di assegno vitalizio e provvede al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatto comunque salvo quanto disposto dall'
articolo 178 del codice penale . ".
3.
3.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali)), è aggiunto il seguente: "
Ai fini della prima erogazione dell'assegno vitalizio, l'avente diritto presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la sussistenza o meno di eventuali condanne. L'assegno non è erogato sino alla presentazione della suddetta dichiarazione. ".
4 bis.