Disegno di legge regionale n. 213 presentato il 23 maggio 2016
"Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2"

Sommario:            

Art. 1. 
(Modifiche al titolo della l.r. 2/2009 )
1. 
Il titolo della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), è sostituito dal seguente: "
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo alpino
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 2/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2009 dopo le parole "
di garantire la salvaguardia ambientale
" sono inserite le seguenti: "
e paesaggistica
".
Art. 3. 
(Sostituzione della rubrica del Capo II della l.r. 2/2009 )
1. 
La rubrica del Capo II della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI E CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 2/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2009 dopo le parole: "
propongono con propria deliberazione alla Regione
" sono inserite le seguenti: "
, in coerenza con la pianificazione regionale
".
2. 
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2009 è aggiunta, infine, la seguente: "
e bis)
le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative.
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 2/2009 la parola: "
novanta
" è sostituita dalla seguente: "
centocinquanta
".
4. 
Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/2009 dopo le parole: "
nel rispetto delle leggi regionali vigenti
", sono inserite le seguenti: "
ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata
".
5. 
Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 2/2009 le parole: "
e nei bike park
", sono soppresse e dopo le parole: "
non viene praticata l'attività
", sono inserite le seguenti: "
invernale e/o estiva
".
Art. 5. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 2/2009 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Le piste da discesa e da fondo sono classificate sulla base di criteri definiti con provvedimento di Giunta regionale nel rispetto dei termini indicati all'articolo 7, commi 2 e 3.
".
Art. 6. 
(Modifiche all' articolo 9 della l.r. 2/2009 )
1. 
Nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 2/2009 le parole: "
in classe IV
" sono sostituite dalle seguenti: "
in base alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico
".
2. 
Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Analogamente, le aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi, sia nei periodi estivi che invernali, in base alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, cosi come le aree individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), tenuto conto, per quest'ultimo, della fruizione e del paesaggio sonoro.
".
Art. 7. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 2/2009 )
1. 
La rubrica dell' articolo 11 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
(Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste)
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2009 le parole: "
per le aree sciabili
", sono sostituite dalle seguenti: "
per la classificazione delle piste
".
Art. 8. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 2/2009 )
1. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
b)
i comuni che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale, previa delega, le associazioni dei comuni e le unioni montane di comuni;
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2009 è aggiunto, infine, il seguente: "
2 bis.
Non si applicano le disposizioni relative al rilascio del permesso di costruire se le opere di cui al comma 1 vengono eseguite dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
".
Art. 9. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 2/2009 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 2/2009 dopo la parola: "
ambientali,
" è inserita la seguente: "
ecologici,
".
Art. 10. 
(Modifiche all' articolo 14 della l.r. 2/2009 )
1. 
Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Per la costituzione coattiva di servitù di aree sciabili e impianti di risalita è dovuta un'indennità determinata secondo le procedure stabilite dagli articoli 20 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
".
2. 
Nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2009 le parole: "
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)
", sono sostituite dalle seguenti: "
medesimo decreto
".
Art. 11. 
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 2/2009 )
1. 
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
h)
realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, impianti ludico-sportivi tipicamente montani aventi utilizzo invernale e/o estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, linee aeree e interrate connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;
".
2. 
La lettera o) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
o)
eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati e tracciati adibiti alle attività ludico-ricreative e sportive all'interno delle aree di utilizzo estivo;
".
Art. 12. 
(Modifiche al Capo IV della l.r. 2/2009 )
1. 
Alla rubrica del Capo IV della l.r. 2/2009 dopo le parole: "
GESTIONE DELLE PISTE
" sono aggiunte le seguenti: "
E LE ATTIVITÀ DI VOLO ALPINO
".
Art. 13. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 2/2009 )
1. 
Dopo la lettera i) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è inserita la seguente: "
i bis)
comunicare l'obbligo del possesso della copertura assicurativa da parte dell'utente, di cui all'articolo 32, comma 15; in mancanza di tale copertura è fatto obbligo per il gestore la stipula di apposito contratto con l'utente
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 dopo le parole: "
di cui all'articolo13
", sono aggiunte le seguenti: "
, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza ex art 43 della l.r. 19/2009 , laddove necessaria.
".
Art. 14. 
(Modifiche all' articolo 19 della l.r. 2/2009 )
1. 
Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 2/2009 è aggiunta la seguente: "
f bis)
dismette temporaneamente dall'esercizio, anche a fronte di corrispettivo economico a favore del gestore: piste, impianti, percorsi e quant'altro necessario per l'organizzazione di eventi particolari e/o turistico-sportivi a cura di soggetti terzi, anche notturni; in tal caso e per tutta la durata della dismissione, ogni responsabilità facente capo al gestore e direttore delle piste è trasferita in capo all'organizzatore dell'evento medesimo.
".
Art. 15. 
(Modifiche all' articolo 24 della l.r. 2/2009 )
1. 
Al comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 2/2009 dopo le parole: "
idonea e sufficiente
", sono aggiunte le seguenti: "
, previa verifica della compatibilità paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza ai sensi dell' articolo 43 della l.r. 19/2009 , laddove necessaria.
".
2. 
Nel primo periodo del comma 16 dell'articolo 24 della l.r. 2/2009 la parola: "
tutelare
", è sostituita dalla seguente: "
contenere
" e nel secondo periodo dopo le parole: "
o su loro pertinenze
" sono aggiunte le seguenti: "
che si intende autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia ambientale e paesaggistica
".
Art. 16. 
(Modifiche all' articolo 25 della l.r. 2/2009 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 2/2009 è aggiunto, infine, il seguente: "
1 bis)
La vigilanza sull'articolo 28 bis è affidata al personale di vigilanza dipendente dagli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale
".
Art. 17. 
(Modifiche all' articolo 28 della l.r. 2/2009 )
1. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
8 bis)
In ogni caso, l'utilizzazione dei percorsi messi a disposizione delle civiche amministrazioni è subordinata all'osservanza del piano di sicurezza che le amministrazioni stesse redigono e approvano unitamente all'individuazione dei percorsi medesimi.
".
Art. 18. 
(Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 2/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 28 della l.r. 2/2009 , è inserito il seguente: "
28 bis (Attività di volo alpino)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nel territorio della Regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore a 800 metri sul livello del mare sono vietati l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo a quote inferiori a 500 metri dal suolo.

2. Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate a cura dell'Unione montana di comuni competente per territorio o dal comune qualora l'Unione non sia costituita, fermo restando:

a) l'assenso della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lett. a) della L 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

b) l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore, nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e nei siti della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure di valutazione di incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 ;

c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 .

3. I decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall' Unione montana di comuni competente per territorio, o dal comune qualora l'Unione non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.

4. L'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall' Unione montana di comuni competente per territorio, o dal comune qualora l'Unione non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.

5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 , il volo alpino finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, è consentito esclusivamente nei comuni, che abbiano individuato l'area sciabile di cui all'articolo 4, comma 1 ed è vietato nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 . L'eliski è regolamentato da apposita convenzione, stipulata fra l'Unione montana di comuni competente per territorio o dal comune qualora l'Unione non sia costituita e il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato con una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della legislazione vigente, dandone comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza.

6. La convenzione di cui al comma 5 deve, comunque, contenere:

a) il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che devono essere dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16, volume 1, dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;

b) gli itinerari di volo, che sono percorsi secondo il concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore;

c) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

d) i giorni di divieto della pratica dell'eliski;

e) il piano di monitoraggio, a carico del gestore del servizio di trasporto sciatori, atto a valutare eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina presente nei territori interessati, le cui risultanze devono essere comunicate alle strutture regionali competenti in materia di gestione della fauna selvatica e attività venatoria, turismo, biodiversità e aree naturali;

f) il monitoraggio, a carico del gestore, del manto nevoso nelle zone di attività, da rendere evidenti con comunicati da pubblicare per ogni giorno di attività sul sito internet del soggetto che gestisce il servizio di eliski.

7. All'interno dei siti della Rete natura 2000 gestiti dagli enti regionali di gestione di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009 , la pratica dell'eliski è consentita nelle porzioni di territorio esterne alle aree naturali protette, solo se sono concordate le modalità di svolgimento mediante convenzione tra i predetti enti e il soggetto gestore del servizio.

8. Gli sciatori che si avvalgono dell'attività di eliski si muniscono di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, ARTVA, pala e sonda da neve, airbag, per garantire un idoneo intervento di soccorso e devono essere accompagnati da un maestro di sci o da una guida alpina, computata in almeno una unità ogni 4 sciatori.

9. I piani di volo devono essere preventivamente autorizzati dall'Unione montana di comuni competente per territorio o dal comune qualora l'Unione non sia costituita, dagli organi di controllo e dagli enti di gestione delle aree naturali protette, ove siano interessati in base ai disposti di cui al comma 7.

10. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale, le procedure di valutazione di incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 e le autorizzazioni, i disposti del presente articolo non si applicano:

a) ai servizi di trasporto di cose;

b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica di rifugi alpini;

c) ai servizi riferiti alla gestione tecnica e messa in sicurezza delle aree sciabili di cui all'articolo 4, comma 1;

d) agli aeromobili utilizzati per servizio pubblico o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità.
".
Art. 19. 
(Modifiche all' articolo 31 della l.r. 2/2009 )
1. 
La rubrica dell'articolo 31 è sostituita dalla seguente: "
(Utilizzo estivo dell'area sciabile)
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
L'area sciabile, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività. La gestione degli stessi può essere esercitata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato i quali, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14.
".
3. 
Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Al di fuori delle aree di cui al comma 1, i tracciati destinati alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative sono individuati ed autorizzati dai comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore al quale è fatto obbligo manutenere annualmente i tracciati medesimi e garantire la corretta regimazione delle acque superficiali preservando i pendii da possibili fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo in relazione al passaggio continuo dei mezzi circolanti.
".
6. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
4 bis.
Nel caso di attività sportiva praticata all'interno di aree denominate
"bike park"
con mountain bike, è richiesta la massima prudenza da parte dei conducenti, al fine di evitare incidenti, riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. I conducenti garantiscono inoltre la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
".
Art. 20. 
(Modifiche all' articolo 32 della l.r. 2/2009 )
1. 
Il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
4.
Lo sciatore si astiene dal percorre piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata ed adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati, o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali, atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo.
".
2. 
Al comma 13 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 dopo le parole: "
indicazioni segnaletiche
", sono aggiunte le seguenti: "
e gli apprestamenti di sicurezza.
".
3. 
Il comma 14 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
14.
L'attività praticata nelle aree di cui all'articolo 31 durante il periodo estivo è assimilata all'attività sciistica e gli utenti delle stesse sono soggetti, per quanto compatibili, alle norme di comportamento del presente articolo.
".
4. 
Dopo il comma 14 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è aggiunto, infine, il seguente: "
14 bis.
Lo sciatore che utilizza le piste da sci possiede un'assicurazione in corso di validità che copre la propria responsabilità civile per danni o infortuni verso terzi, ivi compreso il gestore.
".
Art. 21. 
(Modifiche all' articolo 35 della l.r. 2/2009 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente l'unione montana di riferimento. Le modalità e i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. Le sanzioni possono essere accertate ed irrogate, oltre che dai soggetti già titolati, anche da altri dipendenti del comune o dell'unione montana, ai quali il sindaco o il presidente dell'unione montana abbia conferito tale compito; tali dipendenti sono individuati tra coloro che hanno frequentato con profitto uno specifico corso di formazione, organizzato dalle medesime amministrazioni, della durata di almeno 12 ore, avente ad oggetto la presente legge nonché l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
".
2. 
Dopo il comma 9 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 sono aggiunti, infine, i seguenti: "
9 bis.
Se il fatto non costituisce reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
per la violazione dei disposti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 o per tutti coloro che esercitano l'attività di eliski senza la prescritta convenzione di cui ai commi 5 e 6, la sanzione di 15.000,00 euro a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo, incrementata di 500,00 euro per ogni persona trasportata;
b)
in caso di inosservanza degli obblighi indicati nella convenzione di cui al comma 6, o delle modalità di svolgimento del servizio di cui al comma 7, e a carico del soggetto che gestisce l'attività di eliski la sanzione da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro;
c)
per la violazione delle disposizioni di cui al comma 8, la sanzione da 100,00 euro a 600,00 euro;
". "
9 ter.
In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al comma 9 bis, sono raddoppiate. In seguito a due infrazioni dei divieti di cui al comma 9 bis, lettere a) e b), il soggetto che gestisce l'attività di trasporto aereo responsabile delle violazioni è sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di volo alpino prevista all'articolo 28 bis
"; "
9 quater.
Per le sanzioni amministrative di cui al comma 9 bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Le sanzioni di cui al comma 9 bis sono irrogate e riscosse dal comune competente per territorio. Il comune trasferisce annualmente, agli enti regionali di gestione delle aree protette di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009 , il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate all'interno delle aree della rete ecologica regionale gestite dai soggetti medesimi.
".
Art. 22. 
(Modifiche all' articolo 36 della l.r. 2/2009 )
1. 
Nella rubrica dell' articolo 36 della l.r. 2/2009 , la parola: "
Definizione
", è sostituita dalla seguente: "
Individuazione
".
Art. 23. 
(Sostituzione dell' articolo 38 della l.r. 2/2009 )
1. 
L' articolo 38 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 38
(Definizione di microstazioni e grandi stazioni)
1.
Sono definite microstazioni, nell'ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, quante di esse soddisfino cumulativamente almeno 3 dei seguenti criteri:
a)
stazioni con un numero di impianti (tappeti esclusi) inferiore a nove, un numero di chilometri di pista, ai sensi della classificazione di cui all'articolo 5, inferiore a quaranta;
b)
stazioni con impianto di innevamento programmato avente una copertura inferiore al 70 per cento della lunghezza delle piste esercite;
c)
stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente da attività funiviaria inferiore a dodici;
d)
stazioni con un fatturato netto annuo da attività funiviaria inferiore a euro 2.000.000,00.
2.
Le stazioni che non soddisfano tre o più dei parametri di cui al comma uno sono definite grandi stazioni.
".
Art. 24. 
(Modifiche all' articolo 40 della l.r. 2/2009 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:
a)
interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili (Categoria A);
b)
investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e dell'offerta turistica (Categoria B);
c)
spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (Categoria C).
".
2. 
Il comma 1 bis dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1 bis.
La Giunta regionale, al fine di garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno finanziario di cui al comma 1, approva con propri provvedimenti, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, programmi triennali di intervento. Tali programmi stabiliscono, nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi di equità e trasparenza nonché di quanto previsto all'articolo 47, criteri oggettivi per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari ed in particolare:
a)
le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;
b)
le priorità nella concessione delle agevolazioni, in relazione alla tipologia dell'iniziativa e alla sostenibilità economica e strategica della stessa;
c)
i requisiti di accesso nonché i criteri per la determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni economiche e dei relativi livelli agevolativi accordabili in relazione alle singole tipologie di intervento;
d)
le procedure attuative degli strumenti d'intervento
".
Art. 25. 
(Abrogazione dell' articolo 41 della l.r. 2/2009 )
1. 
Art. 26. 
(Modifiche dell' articolo 42 della l.r. 2/2009 )
1. 
All'alinea del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 2/2009 le parole: "
all'articolo 41
", sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 40
".
2. 
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 2/2009 dopo le parole: "
idrogeologico-ambientale
", sono inserite le seguenti: "
e paesaggistico
".
Art. 27. 
(Modifiche dell' articolo 43 della l.r. 2/2009 )
1. 
Nella rubrica dell' articolo 43 della l.r. 2/2009 dopo la parola: "
sostenibilità,
", è inserita la seguente: "
paesaggistica
".
2. 
All'alinea del comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 2/2009 le parole: "
all'articolo 41
", sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 40
".
3. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 2/2009 dopo le parole: "
miglioramento qualitativo
", è inserita la seguente: "
paesaggistico,
".
Art. 28. 
(Modifiche dell' articolo 44 della l.r. 2/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 2/2009 le parole "
all'articolo 41
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 40
".
Art. 29. 
(Modifiche dell' articolo 46 della l.r. 2/2009 )
1. 
All'alinea del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 le parole: "
attuino
" e "
all'articolo 41
" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "
attuano
" e "
all'articolo 40
".
2. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 la parola: "
annualmente
", é sostituita dalle seguenti: "
nel programma triennale
".
3. 
All'alinea del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 le parole: "
all'articolo 41
", sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 40
".
4. 
Il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2)
regime de minimis ai sensi della vigente normativa comunitaria.
".
5. 
Al comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 le parole: "
all'articolo 41
" e "
annualmente
" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "
all'articolo 40
" e "
nel programma triennale
".
Art. 30. 
(Modifiche dell' articolo 47 della l.r. 2/2009 )
1. 
All'alinea del comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009 le parole: "
all'articolo 41
", sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 40
".
2. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
c) delle spese sostenute, dichiarate e/o documentate.
".
3. 
Ai commi 4 e 5 dell' articolo 47 della l.r. 2/2009 , le parole: "
all'articolo 41
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 40
".
Art. 31. 
(Modifiche dell' articolo 49 della l.r. 2/2009 )
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
4 bis)
Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore dell' articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23 (Ulteriori modifiche della l.r. 2/2009 ).
".
Art. 32. 
(Modifiche dell' articolo 51 della l.r. 2/2009 )
1. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 2/2009 le parole: "
per le aree sciabili
", sono soppresse.
2. 
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 2/2009 le parole: "
all'articolo 41
", sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 40
".
Art. 33. 
(Disposizioni finali)
1. 
I comuni che, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non hanno concluso le procedure per la definizione delle aree sciabili ai sensi dell' articolo 5 della l.r. 2/2009 nonché per l'eventuale contestuale variante, non possono adottare procedimenti relativi a varianti strutturali o generali ai Piani regolatori vigenti o in salvaguardia che non contengano l'adeguamento alla l.r. 2/2009 .
Art. 34. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 35. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.