Proposta di legge regionale n. 212 presentata il 13 maggio 2016
"Istituzione del Registro regionale dei contrassegni disabili"
Primo firmatario

MONACO ALFREDO

Art. 1 
(Finalità e istituzione del Registro informatico regionale dei contrassegni disabili)
1. 
La Regione, in attuazione del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) nonché nell'ottica di perseguire i principi di semplificazione, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, istituisce il Registro informatico regionale dei contrassegni disabili, di seguito Registro regionale, quale patrimonio informativo regionale finalizzato, attraverso una rapida registrazione e condivisione dei dati ivi contenuti, a favorire la più ampia mobilità delle persone diversamente abili sul territorio regionale.
Art. 2 
(Gestione e utilizzo del Registro regionale dei contrassegni disabili)
1. 
Il Registro regionale di cui all'articolo 1 è gestito dalla Regione che ne favorisce, anche tramite eventuali incentivi, l'implementazione da parte dei comuni piemontesi mediante la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa, singolarmente oppure attraverso le associazioni degli enti locali piemontesi.
2. 
L'implementazione del Registro regionale avviene mediante il riutilizzo dei dati già in possesso di ciascun comune per il rilascio dei titoli autorizzativi emessi ai sensi dell' articolo 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
3. 
Il Registro regionale è utilizzato dai comuni firmatari dei protocolli d'intesa per l'accesso diretto ai dati di cui al comma 2 allo scopo di svolgere un più rapido controllo sulla legittimità della circolazione e delle soste dei veicoli al servizio di persone detentrici del contrassegno disabili nelle zone a traffico limitato nonché nelle aree pedonali urbane.
Art. 3 
(Implementazione della banca dati)
1. 
La Regione, entro centottanta giorni dall'approvazione della legge, sentita la commissione consiliare competente, disciplina, sulla base dei principi di cui all'articolo 1, le modalità per l'istituzione, l'implementazione e l'utilizzo del Registro regionale di cui all'articolo 1 che contiene, in particolare, i seguenti elementi:
a) 
numero contrassegno disabile;
b) 
cognome e nome del titolare del contrassegno;
c) 
data di nascita del titolare del contrassegno;
d) 
data di decorrenza del contrassegno;
e) 
data di scadenza del contrassegno;
f) 
data di emissione del contrassegno;
g) 
targa e tipo di veicolo.
Art. 4 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento della mobilità delle persone diversamente abili sul territorio regionale.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta al Consiglio una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) 
le modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2;
b) 
la descrizione delle fasi relative all'istituzione del Registro regionale, comprese le eventuali criticità;
c) 
il numero e i contenuti dei protocolli di intesa sottoscritti con i comuni piemontesi singolarmente o attraverso le associazioni degli enti locali;
d) 
l'entità, i beneficiari e l'utilizzo degli eventuali incentivi erogati;
e) 
l'eventuale contributo attribuito all'implementazione del Registro regionale;
f) 
gli effetti in termini di semplificazione e rapidità del controllo sulla legittimità della circolazione di cui all'articolo 2, comma 3;
g) 
una sintesi delle valutazioni dei comuni che utilizzano il Registro regionale e delle associazioni attive a supporto delle persone diversamente abili sul territorio regionale.
3. 
Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli ulteriori documenti di analisi, considera eventuali modifiche della legge o formula direttive e indirizzi, per la Giunta regionale.
4. 
Le relazioni previste dal comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I beneficiari degli interventi della legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività dì valutazione. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 5.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla spesa corrente del Registro regionale, di cui all'art. 2, quantificata nel biennio 2016-2017 rispettivamente in 36.058,00 euro e in 46.482,00 euro iscritta nell'ambito della Missione 1, Programma 8 si fa fronte riducendo di pari importo la dotazione finanziaria della medesima Missione e medesimo Programma.