Proposta di legge regionale n. 211 presentata il 04 maggio 2016
Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio del culto e modifica alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso).

Art. 1 
(Oggetto)
1. 
La Regione, nel rispetto dell' articolo 19 della Costituzione , e in attuazione a quanto stabilito in materia di governo del territorio dall' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , disciplina la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio del culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica da parte delle confessioni religiose, ivi comprese quelle che non hanno sottoscritto con lo Stato l'intesa di cui all' articolo 8, terzo comma, della Costituzione .
Art. 2 
(Nuovi edifici di culto)
1. 
La costruzione di nuovi edifici destinati all'esercizio di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica, è regolata dalla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso) se la confessione religiosa interessata ha previamente sottoscritto un'intesa con lo Stato ai sensi dell' articolo 8, terzo comma, della Costituzione .
2. 
Se le intese previste al comma 1 non sono state sottoscritte, fermo restando la competenza del Comune al rilascio del permesso di costruire, la Regione può comunque autorizzare la costruzione di nuovi edifici destinati all'esercizio del culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3.
Art. 3 
(Autorizzazione alla costruzione di edifici di culto per le confessioni religiose che non hanno sottoscritto un'intesa con lo Stato)
1. 
La Regione sulla base della documentazione di cui al comma 2, e previa consultazione da parte della popolazione del comune interessato, espressa mediante referendum consultivo indetto secondo le disposizioni dello statuto comunale, può concedere l'autorizzazione alla costruzione di nuovi edifici destinati all'esercizio di culto, alla loro ristrutturazione o al cambio di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica, a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi), che non ha sottoscritto un'intesa con lo Stato.
2. 
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, la confessione o l'associazione religiosa presenta apposita domanda alla Regione, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato, sulla base della consistenza numerica della comunità religiosa, con atto della Regione da adottarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge.
Art. 4 
(Registro pubblico delle moschee e Albo regionale degli imam)
1. 
Al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam presenti nella Regione Piemonte, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, nonché per assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo regionale degli imam.
2. 
È istituito presso la Regione Piemonte, previo censimento delle moschee presenti sul territorio regionale, il Registro pubblico delle moschee, di seguito denominato "Registro".
3. 
Coloro che esercitano la funzione di imam o di responsabili della direzione del luogo di culto o di centri culturali a connotazione religiosa chiedono alla Regione Piemonte l'iscrizione della moschea nel Registro, secondo le modalità previste dalla presente legge.
4. 
Con apposito regolamento emanato entro cento giorni dalla votazione della presente legge dalla Regione Piemonte con parere positivo da parte del Consiglio Regionale, sono stabilite le norme necessarie per la sua attuazione, stabilendo, in particolare, il divieto di iscrizione delle moschee che, al termine del censimento di cui al comma 1 del presente articolo, non risultano possedere i requisiti e rispettare le condizioni previsti dalla presente legge, e disponendo altresì le misure idonee ad impedire l'illegittimo esercizio del culto che si svolga contro l'ordinamento e la pubblica sicurezza.
Art. 5. 
(Domanda di iscrizione nel Registro)
1. 
La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, ai fini della trasparenza e della liceità delle fonti di finanziamento, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 20 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.
2. 
La domanda di iscrizione nel Registro deve contenere, a pena di nullità:
a) 
l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;
b) 
l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;
c) 
la dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante la residenza quinquennale continuativa in Italia ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a);
d) 
l'elenco della documentazione allegata.
3. 
Alla domanda di iscrizione nel Registro sono allegate:
a) 
una relazione contenente:
1) 
l'esposizione dei principi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea;
2) 
l'indicazione, qualora i principi religiosi siano attuati, oltre che in riti, anche in attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei principi oggetto dell'insegnamento;
3) 
qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di imam o di responsabile della direzione del luogo di culto, le sue generalità;
4) 
l'autorità religiosa da cui l'ente dipende;
5) 
l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nominativi dei responsabili;
6) 
la consistenza numerica dei fedeli;
b) 
una copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;
c) 
una dichiarazione bancaria comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto;
d) 
una dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, sull'origine dei finanziamenti per la realizzazione e per la gestione della moschea.
4. 
La domanda è soggetta all'imposta di bollo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 .
Art. 6 
(Istruttoria sulle domande di iscrizione nel Registro)
1. 
La Regione delega agli uffici competenti l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.
2. 
In particolare, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche la Regione:
a) 
verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;
b) 
verifica la conformità alle disposizioni vigenti in materia urbanistica, nel rispetto delle funzioni degli enti locali e del riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni, e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubbliche;
c) 
esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro, tenuto conto anche dell'eventuale presenza di centri culturali a connotazione religiosa nel comune di riferimento.
Art. 7 
(Requisiti per l'iscrizione nel Registro)
1. 
La Regione accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, nonché il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla presente legge, oltre che la conformità con i piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata, procede all'iscrizione della moschea nel Registro.
Art. 8. 
(Adempimenti successivi all'iscrizione nel Registro)
1. 
I Comuni ove la moschea è ubicata, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigilano sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnalano le variazioni di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto e comunicano i fatti di particolare importanza alla Regione segnatamente in riferimento al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Curano, altresì, il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze e le eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti.
2. 
Chi esercita la funzione di imam o di responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso i Comuni ove è ubicata la moschea, che ne cura la trasmissione alla Regione.
3. 
Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di imam o di responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al Comune competente, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
4. 
Il Comune, con parere positivo da parte della Regione, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti prescritti dalla presente legge e, in particolare, dal comma 1 del presente articolo, o se il subentrante di cui al comma 3 del presente articolo non possieda i requisiti prescritti, o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, procede alla revoca dell'iscrizione all'Albo e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione della Regione.
Art. 9 
(Albo regionale degli imam)
1. 
È istituito, presso la Regione Piemonte, l'Albo regionale degli imam, di seguito denominato "Albo". La domanda di iscrizione all'Albo è presentata all'ufficio territoriale del Comune competente per il luogo di residenza. Per esercitare la funzione di imam, è necessaria l'iscrizione a detto Albo.
2. 
L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) 
residenza legale in Italia da almeno cinque anni continuativi;
b) 
conseguimento della maggiore età;
c) 
non avere riportato condanne penali;
d) 
conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007;
e) 
assenza di collegamenti del richiedente con organizzazioni terroristiche o che, comunque, svolgono opera di fiancheggiamento o propaganda di attività terroristiche.
3. 
La Regione, di concerto con il Comune ove l'imam opera, verifica, mediante gli organi di pubblica sicurezza, il possesso dei requisiti di cui al comma 2. Qualora uno dei requisiti venga meno, si procede alla revoca dell'iscrizione all'Albo.
4. 
Qualora il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, l'iscrizione all'Albo è revocata.
5. 
La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione nell'Albo.
Art.10 
(Norme urbanistiche ed edilizie)
1. 
La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provvede ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 ) e dell' articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Art. 11 
( Sostituzione dell' articolo 1 della l.r. 15/1989 )
1. 
L' articolo 1 della l.r. 15/1989 è sostituito dal seguente: "
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione, nel rispetto dell' articolo 19 della Costituzione , disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che hanno sottoscritto un'intesa con lo Stato ai sensi dell' articolo 8, terzo comma, della Costituzione .
"
Art. 12 
(Norma transitoria)
1. 
Le confessioni o associazioni religiose rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adeguano alle prescrizioni della medesima i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto.
2. 
Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma 1, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia.
Art. 13 
(Sanzioni)
1. 
In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, si procede ad una sanzione di 8.000 euro e, in caso di reiterata violazione, il Comune può procedere, avvertita la Regione Piemonte, procede alla revoca dell'iscrizione all'Albo dell'imam dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto.
2. 
Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita la funzione di imam o di responsabile della direzione del luogo di culto, è tenuto a iscriversi all'Albo entro tre mesi dalla medesima data. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 9. Il mancato conseguimento del titolo a seguito della frequenza del citato corso entro quattro anni o la mancata frequenza del medesimo comportano la decadenza dalla funzione di imam o di responsabile del luogo di culto e la sanzione di euro 1.500,00.
Art. 14 
(Norma finanziaria)
1. 
La presente legge ai sensi dell' art. 17, comma 7 della legge 196 del 2009 , non comporta oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e negli esercizi finanziari successivi.