Disegno di legge regionale n. 210 presentato il 28 aprile 2016
Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ).

CAPO I 
SERVIZI SOCIALI
Art. 1. 
(Liquidazione delle IPAB)
1. 
La Giunta regionale, su richiesta dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, che si trovi in condizioni economiche di grave dissesto,o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. 
Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).
3. 
Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui.
Art. 2. 
(Modifiche alla l.r. 1/2004 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), le parole: "
e mettono a disposizione le professionalità sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 26
", sono soppresse.
2. 
Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 1/2004 , le parole: "
e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture
", sono soppresse.
3. 
Dopo il comma 5 sexies dell'articolo 9 della l.r. 1/2004 , sono aggiunti, infine, i seguenti: "
5 septies.
Le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, sono esercitate dalle ASL e dalla Città di Torino, per quest'ultimo per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani autosufficienti e non autosufficienti e delle strutture di cui all'art. 26 comma 1 delle quali è titolare dell'autorizzazione al funzionamento il Comune stesso, che rientrano nella competenza delle ASL.
5 octies.
Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza della Città di Torino, le ASL torinesi mettono a disposizione le professionalità sanitarie senza oneri a carico del comune.
".
4. 
Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 , è sostituito dal seguente: "
2.
La funzione di vigilanza è svolta dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5 septies.
".
5. 
Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 , è sostituito dal seguente: "
4.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e gli indirizzi per l'esercizio delle attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture di cui al comma 1, garantendo che le suddette attività e funzioni di competenza delle ASL siano esercitate dalle stesse in forma associata su di un territorio diverso da quello di riferimento, in modo da assicurare anche la distinzione tra aziende competenti all'esercizio di tali funzioni e Aziende autorizzate ai servizi e alle strutture di cui all'articolo 27.
".
6. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 , è inserito il seguente: "
4 bis.
La Giunta regionale definisce, altresì, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, nonché i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1.
".
7. 
Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2004 , dopo la parola: "
provoca
" sono inserite le seguenti: "
la sospensione o
".
8. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2004 , è inserito il seguente: "
2 bis.
La sospensione del titolo autorizzativo consiste nel blocco di nuovi ingressi, con la permanenza dell'obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di garantire la continuità delle prestazioni socio sanitarie erogate a tutela degli ospiti presenti in struttura, fatto salvo l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30.
".
9. 
Il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 1/2004 , è sostituito dal seguente: "
8.
Con il provvedimento regionale di cui all'articolo 26, comma 4 sono indicate le ulteriori fattispecie di violazione che determinano la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo.
".
10. 
L' articolo 30 della l.r. 1/2004 , è sostituito dal seguente: "
Art. 30
(Sanzioni)
1.
L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private, a ciclo residenziale e semiresidenziale, comprese le Comunità Terapeutiche per minori e i Centri Diurni socio-riabilitativi per minori, senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 27, comma 1, o senza la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), comporta la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00.
2.
L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati comporta è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
3.
L'inosservanza delle prescrizioni impartite dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza ai soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
4.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, fermo restando quanto previsto all'art. 28, comma 3, comporta la sanzione amministrativa di euro 5.000,00.
5.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 6 e 7, comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000,00.
6.
L'inosservanza, per i servizi e le strutture di cui al comma 1 accreditati, dei requisiti necessari per l'accreditamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione o la revoca dell'accreditamento.
7.
L'esercizio di servizi e di strutture di cui al comma 1 non coerenti con la specialità del titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00; alla sanzione amministrativa si accompagna un provvedimento d'ingiunzione ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato entro un congruo termine, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili.
8.
In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 7, oltre alle sanzioni amministrative ivi previste per singola violazione, si applica la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.
9.
La Giunta regionale prevede i criteri e le modalità di vigilanza e di applicazione della sospensione o revoca del titolo autorizzativo e dell'accreditamento, le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e l'ammontare delle stesse per le singole violazioni, all'interno dei limiti minimi e massimi di cui al comma 2, lettere a), b), c), f) e g).
10.
L'accertamento delle suddette violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) da parte dei soggetti titolari delle funzioni di vigilanza.
11.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio.
".
12. 
Il comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 1/2004 , è sostituito dal seguente: "
2.
In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 4, le funzioni amministrative di vigilanza relative:
a)
alle strutture delle quali l'ASL è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, sono esercitate dall'ASL stessa ad eccezione delle RSA per le quali la funzione di vigilanza compete alla Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento;
b)
alle strutture delle quali la Città di Torino è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, nonché sulle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani, con esclusione delle RSA, sono esercitate dal comune stesso.
".
13. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 1/2004 , è aggiunto, infine, il seguente: "
2 bis.
Gli articoli 27 e 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1990-92), sono abrogati.
".
Art. 3. 
(Modifiche alla l.r. 11/2012 )
1. 
Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), le parole: "nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 1 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 ", "sono soppresse".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 11/2012 , le parole: "nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 9, comma 1 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 ", "sono soppresse".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2012 dopo le parole: "
possono essere conseguiti
" sono aggiunte le seguenti: "
oltre che attraverso i consorzi socio assistenziali tra i comuni di cui all'articolo 3, comma 2,
".
CAPO II 
CULTURA ED ISTRUZIONE
Art. 4. 
(Modifiche alla l.r. 49/1991 )
1. 
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte) le parole "
corsi professionali
" sono sostituite dalle parole "
corsi a carattere pre-accademico
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 49/1991 l'alinea "
Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale devono far pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore Istruzione - e per conoscenza al Distretto Scolastico competente, domanda dalla quale risulti:
" è sostituito dal seguente: "
Nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione, i comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda, dalla quale risulti:
".
3. 
Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
1.
Per i corsi di tipo bandistico, corale e strumentale, che si articoleranno in cicli di tre anni, la durata non potrà essere inferiore a sette mesi e dovranno essere svolte almeno centocinquanta ore di lezione per anno.
".
4. 
I commi 2 e 6 dell' articolo 4 della l.r. 49/1991 , sono abrogati.
5. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
1.
L'incarico è conferito dal comune con apposito provvedimento amministrativo, su indicazione dell'Associazione musicale nel caso in cui il comune si avvalga delle Associazioni musicali.
".
6. 
Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 49/1991 le parole: "
l'Assessorato Regionale
", sono sostituite dalle seguenti: "
la struttura regionale
".
7. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
1.
Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, la struttura regionale competente approva il Piano dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e l'assegnazione dei contributi ai Comuni che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.
".
8. 
Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
4.
L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione a seguito di invio, da parte dei comuni, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale di assegnazione del contributo, del provvedimento amministrativo comprovante l'attivazione del corso.
".
9. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
1.
Al termine dell'ultimo anno del ciclo, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali.
".
10. 
Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
3.
Nelle prove finali le Commissioni esaminatrici sono nominate dall'amministrazione comunale competente e sono composte da:
a)
un esperto con funzioni di Presidente;
b)
un rappresentante del personale didattico;
c)
un rappresentante del comune.
".
11. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 49/1991 l'alinea: "
Entro il 30 settembre di ogni anno gli Istituti e le Scuole di musica civiche e private che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi professionali, devono fare pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore Istruzione, domanda in carte legale con la seguente documentazione:
", è sostituito dal seguente: "
Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, gli Istituti e le Scuole di musica civiche e private che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi di formazione musicale a carattere pre-accademico, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda con la seguente documentazione:
".
13. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 49/1991 è aggiunto, infine, il seguente: "
2 bis.
Gli Istituti e Scuole di musica civiche e private beneficiarie del contributo regionale devono presentare entro il 30 settembre dell'anno successivo il rendiconto completo dei corsi finanziati, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.
".
14. 
15. 
Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
1.
Entro sessanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, la struttura regionale competente assegna i contributi agli Istituti e Scuole di musica civiche e private che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.
".
Art. 5. 
(Modifiche alla l.r. 38/2000 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali) l'alinea: "
Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 2 devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:
" è sostituito dal seguente: "
Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 2, che intendono ottenere il contributo regionale di cui all'articolo 4, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda dalla quale risulti:
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 38/2000 è sostituito dal seguente: "
1.
Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'articolo 5.
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 38/2000 le parole: "
31 luglio
", sono sostituite dalle seguenti: "
31 maggio
".
Art. 6. 
(Istituzione Borsa di studio "Stefano Rigatelli")
1. 
E' istituita la Borsa di studio annuale intitolata "Stefano Rigatelli", destinata a studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado su tematiche ambientali.
2. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di assegnazione del beneficio.
3. 
L'ammontare della borsa di studio è determinato in euro 5.000.
4. 
Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono quantificati nell'anno finanziario 2016 in euro 5.000,00, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova istituzione, all'interno della missione 04 Istruzione e diritto allo studio, programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria, del bilancio di previsione 2016-2018.
5. 
Alla spesa per l'anno 2016 si provvede mediante prelievo di pari ammontare dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui alla missione 20 programma 01 (Risorse finanziarie e patrimonio, bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio regionale.
CAPO III 
TURISMO
Art. 7. 
(Modifiche alla l.r. 15/1988 )
1. 
Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1988 n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "
Per la copertura dei costi organizzativi e gestionali degli esami di idoneità è previsto il ricorso al versamento di una apposita quota di partecipazione a carico dei candidati.
".
Art. 8. 
(Modifiche alla l.r. 50/1992 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
avente carattere conoscitivo
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 50/1992 , la parola: "
annualmente
", è sostituita dalle seguenti: "
ogni tre anni
".
Art. 9. 
(Modifiche alla l.r. 18/1999 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente: "
1.
Beneficiano degli interventi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a)
piccole e medie imprese ed enti no profit operanti nel settore turistico;
b)
proprietari di alloggi e case appartamenti per vacanze gestiti, direttamente o indirettamente, in forma imprenditoriale;
c)
privati che esercitano, in forma imprenditoriale, l'attività di bed and breakfast e di affittacamere;
d)
imprenditori agricoli che esercitano l'attività di agriturismo o di
"ospitalità rurale familiare"
;

e) gestori di esercizi ristorativi e di servizi turistici a supporto delle attività del tempo libero;

f) proprietari e gestori di impianti di risalita e di impianti di innevamento programmato.
".
3. 
Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente: "
5.
La struttura regionale competente per materia, ovvero Finpiemonte S.p.A. o diversi Istituti di Credito, effettuano, entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza, le valutazioni istruttorie ed approvano, con idoneo provvedimento interno, gli interventi ammessi a finanziamento.
".
4. 
Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente: "
1.
Le istanze per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente per materia, ovvero a Finpiemonte Sp.A o a diversi Istituti di Credito, secondo modalità e criteri stabiliti dal programma annuale di cui all'articolo 6, comma 2.
".
Art. 10. 
(Modifiche alla l.r. 4/2000 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici) le parole: "
Comuni o loro consorzi, Comunità montane, Province e consorzi pubblici, qualora costituiti,
" sono sostituite dalle seguenti: "
enti pubblici
".
Art. 11. 
(Modifiche alla l.r. 2/2015 )
1. 
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), sono inserite, all'inizio, le seguenti parole: "
preparare e
".
2. 
Le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2015 , sono sostituite dalle seguenti: "
b)
apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera a) non sia inferiore all'85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;
c)
possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
".
3. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 è sostituita dalla seguente: "
b)
il valore della produzione standard ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2014 , è deducibile dal fascicolo aziendale presente nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).
".
4. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 è inserito il seguente: "
2 bis.
Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti.
".
5. 
Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 , le parole: "
della PLV
", sono sostituite dalle seguenti: "
della produzione standard
".
6. 
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/2015 , le parole: "
alla PLV
", sono sostituite dalle seguenti: "
alla produzione standard
".
8. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/2015 è sostituito dal seguente: "
2.
L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.
".
9. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2015 è inserito il seguente: "
2 bis.
In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita la denominazione
"posto tappa"
se la struttura ricettiva agrituristica o di
"ospitalità rurale familiare"
é situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.
".
10. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2015 , le parole: "
della PLV
", sono sostituite dalle seguenti: "
della produzione standard
".
11. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto, infine, il seguente: "
2 bis.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva
"posto tappa"
e loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.
".
Art. 12. 
(Modifiche alla l.r. 3/2015 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), le parole: "
numero dei posti letto
" sono sostituite dalle seguenti: "
relativo numero
".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 3/2015 è aggiunto, infine, il seguente: "
3 bis.
In aggiunta alle denominazioni di cui al presente articolo, è consentita la denominazione
"posto tappa"
se la struttura alberghiera é situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.
".
3. 
Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 3/2015 le parole: "
numero dei posti letto
", sono sostituite dalle seguenti: "
relativo numero
".
4. 
Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2015 è aggiunta, infine, la seguente: "
f bis)
le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva
"posto tappa"
e loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.
".
5. 
Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 3/2015 è sostituito dal seguente: "
2.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
b)
la legge regionale 21 marzo 1997, n. 14 (Modifica dell'allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere));
c)
l' articolo 11 della legge regionale n. 22 del 30 settembre 2002 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).
".
6. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 3/2015 è aggiunto, infine, il seguente: "
2 bis.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 non trova più applicazione la legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31 ), limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive alberghiere.
".
Art. 13. 
(Disposizioni attuative della l.r. 2/2009 )
1. 
I comuni soggetti alle disposizioni di cui alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) che, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano avviato le procedure per la definizione delle aree sciabili di cui all' articolo 5 della l.r. 2/2009 e la eventuale contestuale variante, non possono adottare procedimenti relativi a varianti strutturali o generali ai Piani regolatori vigenti o in salvaguardia che non contengano l'adeguamento alla l.r. 2/2009 .
CAPO IV 
SPORT
Art. 14. 
(Modifiche alla l.r. 93/1995 )
1. 
Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attivita' fisico-motorie), dopo le parole: "
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
", sono inserite le seguenti: "
e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
" e le parole: "
l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)
", sono sostituite dalle seguenti: "
la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM)
".
2. 
Dopo la lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 93/1995 , è aggiunta, infine, la seguente: "
l bis)
le politiche volte alla valorizzazione dello sport come strumento sociale di inclusione.
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 93/1995 , dopo le parole: "
del CONI
", sono inserite le seguenti: "
, del CIP
", e le parole: "
dell'ISEF
", sono sostituite dalle seguenti: "
della SUISM
".
4. 
Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 93/1995 , è sostituito dal seguente: "
5.
I contributi di cui al comma 3, possono essere concessi alla Città metropolitana, alle province, ai comuni singoli o associati e alle unioni di comuni, alle aziende o società a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme previste dal Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed altri enti pubblici, alle Federazioni sportive del CONI e del CIP, agli enti di promozione sportiva, ed associazioni e società che operano senza scopo di lucro per finalità sportive.
".
5. 
6. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 93/1995 , dopo le parole: "
'del CONI
", sono inserite le seguenti: "
e del CIP
".
CAPO V 
SANITA'
Art. 15. 
(Rapporti di collaborazione tra la Regione Piemonte e le ASR)
1. 
Per le finalità proprie del Servizio sanitario, la Regione può avvalersi di personale dipendente delle aziende sanitarie regionali (ASR), senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
Con apposito accordo quadro tra la Regione Piemonte e le ASR sono disciplinati i rapporti di collaborazione finalizzati all'utilizzo da parte della Regione dei dipendenti delle aziende, senza modifiche dei trattamenti economici corrisposti dalle aziende di appartenenza.
3. 
Nell'espletamento della suddetta collaborazione i dipendenti delle ASR sono inseriti, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale.
Art. 16. 
(Modifiche alla l.r. 5/1987 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Autorizzazioni alla progettazione, all'apertura, all'esercizio, allo svolgimento di attività ambulatoriale per esterni, all'ampliamento, alla trasformazione, alla pubblicità di case di cura private) le parole: "
dalla Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
dalla Regione con provvedimento dirigenziale
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 le parole: "
della Giunta regionale
", sono soppresse.
3. 
Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 , sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
rilasciata dagli enti titolari della funzione autorizzativi, rispettivamente la Regione o il comune, ciascuno per la parte di propria competenza
".
4. 
Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 le parole: "
della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale
".
5. 
Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 , le parole: "
della Giunta regionale
", sono sostituite dalle seguenti "
da parte della Regione o del comune, secondo le rispettive competenze
".
7. 
Al comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 5/1987 , le parole: "
acquisendo i pareri di cui al nono comma del precedente articolo. 2
", sono soppresse.
8. 
Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 5/1987 è sostituito dal seguente: "
5.
La nomina del direttore sanitario è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale, su proposta della casa di cura interessata.
".
9. 
Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 5/1987 è sostituito dal seguente: "
1.
La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dalle aziende sanitarie, che provvedono a segnalare alla struttura regionale competente in materia di sanità, le irregolarità che possano comportare l'assunzione di provvedimenti di cui all'articolo 9, fermo restando l'obbligo di verifica e segnalazione periodica di cui all'articolo 7, commi 7 e 8.
".
10. 
Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 5/1987 le parole: "
La Giunta regionale
", sono sostituite dalle seguenti: "
La Regione, con provvedimento dirigenziale,
".
11. 
Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 5/1987 è sostituito dal seguente: "
4.
In relazione alle inadempienze riscontrate la Regione può provvedere all'irrogazione di una sanzione amministrativa, da un minimo di 2.000 euro fino a un massimo di 20.000 euro, ed all'introito dei relativi proventi; per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
".
Art. 17. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 55/1987 )
1. 
Al comma 1 bis dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 , come aggiunto dall' articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 22 , le parole: "
autorizzati ed accreditati
", sono soppresse.
CAPO VI 
TRASPORTI
Art. 18. 
(Adesione della Regione Piemonte al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi")
1. 
La Regione Piemonte aderisce al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), denominato "Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi", costituito, senza scopo di lucro, con la finalità di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale tra i suoi membri, rafforzando e coordinando congiuntamente lo sviluppo territoriale ed integrato del Corridoio Multimodale Reno Alpi in una prospettiva regionale e locale.
2. 
Il GECT "
Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi
" ha sede sociale a Mennheim, Baden - Wurttemberg, in Germania, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è disciplinato dal diritto tedesco, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 , modificato dal Regolamento (EU) n. 1302/2013.
3. 
Il GECT "Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi", è dotato di una Convenzione e uno Statuto che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento, approvati in data 24.04.2015 all'unanimità dai membri fondatori.
4. 
La Regione Piemonte partecipa alle spese di funzionamento del GECT con una quota di E 5.000,00 annui. A tal fine è istituito un capitolo nell'ambito della Missione 10 programma 01 denominato: "Oneri finanziari per la partecipazione della Regione Piemonte al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) - Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi" (artt. 46-47-48 della L. 88/2009 ).
5. 
La partecipazione al GECT "
Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi
" si intende perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento (CE) n. 1082/2006 , come modificato dal regolamento (EU) n. 1302/2013.
Art. 19. 
(Modifiche alla l.r. 1/2000 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), dopo le parole: "
piano regionale
" sono inserite le seguenti: "
della mobilità e
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
3.
Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti è lo strumento strategico, di lungo periodo, di indirizzo e di sintesi delle politiche di settore, che in coerenza con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e sociale e del territorio:
a)
definisce la politica regionale della mobilità e dei trasporti e fornisce il contributo alla pianificazione nazionale di livello generale e alle sue articolazioni settoriali;
b)
costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione e della programmazione degli enti locali al fine di realizzare un'efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali e regionali;
c)
delinea l'assetto gerarchico delle infrastrutture e dei servizi regionali e lo coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali
".
3. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 sono inseriti i seguenti: "
3 bis.
Il piano regionale della mobilità e dei trasporti si declina in piani di settore che afferiscono alle politiche del trasporto pubblico, della mobilità sostenibile, della logistica, delle infrastrutture di trasporto, della sicurezza stradale, delle innovazioni tecnologiche applicate ai trasporti.
3 ter.
I piani di settore delineano il quadro sistemico delle azioni delle politiche di settore, apportando i contenuti tecnici specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano regionale della mobilità e dei trasporti.
3 quater.
I piani di settore sono implementati dai programmi di attuazione, pluriennali e annuali, che definiscono i fabbisogni di spesa, precisano, sulla base delle disponibilità di bilancio, l'ammontare dei finanziamenti, coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati, e definiscono operativamente le azioni da finanziare e da attuare.
".
4. 
Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
4.
Il piano regionale della mobilità e dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale, previa consultazione dei consigli provinciali, che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della proposta di piano, e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali. Il Piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.
".
5. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente: "
4 bis.
I piani di settore ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.
".
6. 
Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 dopo le parole: "
di trasporto pubblico
", sono inserite le seguenti: "
,in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento,
".
Art. 20. 
(Modifiche alla l.r. 44/2000 )
1. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), è sostituita dalla seguente: "
a)
programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, di concerto con le Amministrazioni provinciali;
".
2. 
Il comma 2 bis dell'articolo 101 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente: "
2 bis.
. La programmazione di cui al comma 2 è svolta, in conformità con il Piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, attraverso l'elaborazione di programmi di attuazione, pluriennali e annuali.
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 44/2000 dopo le parole: "
la Regione provvede
", sono inserite le seguenti: "
,in conformità con il Piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento,
".
Art. 21. 
(Modifiche alla l.r. 8/2008 )
1. 
La rubrica dell' articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8 (Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale) è sostituita dalla seguente: "
Pianificazione e programmazione regionale
".
2. 
Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/2008 è sostituito dal seguente: "
Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni della pianificazione nazionale e regionale, in materia di mobilità e trasporti, la Regione provvede alla pianificazione, programmazione e realizzazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica secondo i seguenti criteri e principi generali:
".
3. 
L' articolo 3 della l.r. 8/2008 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Strumenti di pianificazione e programmazione)
1.
La pianificazione e la programmazione regionale di cui all'articolo 2 è svolta attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e dei programmi di attuazione, pluriennali e annuali.
2.
Il piano regionale della logistica, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti, è lo strumento che delinea il quadro sistemico delle azioni della politica di settore e che:
a)
fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le diverse modalità di trasporto;
b)
definisce scenari, criteri e l'assetto strategico per la politica regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione alle realtà portuali, alle aree logistiche contermini, nonché ai principali corridoi infrastrutturali sovraregionali;
c)
individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci esistenti, nonché gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalità, il trattamento delle merci e l'accessibilità al sistema.
3.
Il piano regionale della logistica ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
4.
In applicazione degli indirizzi contenuti nel Piano regionale della logistica, i programmi di attuazione definiscono criteri e modalità per:
a)
il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;
b)
la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;
c)
la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche;
d)
gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonché dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitività del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;
e)
l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la definizione della commisurazione e delle modalità per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 7;
f)
gli interventi sulle tecnologie.
".
4. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 8/2008 le parole: "
al documento degli interventi e delle priorità
", sono sostituite dalle seguenti: "
ai programmi di attuazione
".
5. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 8/2008 le parole: "
nel documento degli interventi e delle priorità
", sono sostituite dalle seguenti: "
nei programmi di attuazione
".
6. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 8/2008 le parole: "
al documento degli interventi e delle priorità
", sono sostituite dalle seguenti: "
ai programmi di attuazione di cui all'articolo 3
".
7. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 8/2008 le parole: "
del documento
", sono sostituite dalle seguenti: "
dei programmi di attuazione
".
CAPO VII 
FORESTE
Art. 22. 
(Modifiche alla l.r. 45/1989 )
1. 
Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ), dopo le parole: "
dei proprietari
", sono inserite le seguenti: "
e loro parenti in linea retta e collaterale e del coniuge
".
CAPO VIII 
PERSONALE
Art. 23. 
(Prestazioni straordinarie)
1. 
Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono annualmente incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, alle particolari attività e agli eventi eccezionali connessi:
a) 
alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;
b) 
agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività a essa conseguenti;
c) 
alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
2. 
La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.
3. 
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. 
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'anno 2016.