Proposta di legge regionale n. 21 presentata il 08 settembre 2014
"Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 (Istituzione del Consiglio regionale di Sanità ed assistenza)".

Art. 1. 
(Sostituzione dell' articolo 3 della l.r. n. 30/1984 )
1. 
L' articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 (Istituzione del Consiglio Regionale di Sanità ed assistenza) è sostituito dal seguente: "
Art. 3
(Composizione)
1.
Il CORESA e' composto da venti esperti, scelti tra coloro in possesso di comprovate competenze ed esperienze, titoli accademici, scientifici o professionali, in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio sanitari. Un esperto e' designato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, così come integrato dall' articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 . Un esperto viene designato dalle Università del Piemonte e un esperto viene designato dal Politecnico. Il Consiglio regionale elegge diciassette esperti, di cui sette scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie ed assistenziali, la cui individuazione e' compiuta, con le modalità della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 , dalla Commissione nomine del Consiglio regionale. L'elezione avviene attraverso due votazioni separate entrambe con voto limitato ai due terzi.
2.
La presentazione della candidatura di ogni esperto, compresa quella relativa al soggetto da nominarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, indica la materia di specifica competenza ed è accompagnata da un curriculum attestante la particolare esperienza del candidato, per accertati titoli scientifici, o professionali, per funzioni tecniche assolte in materia di igiene e sanità o di assistenza sociale nell'ambito della programmazione, dell'organizzazione, dell'economia, della formazione professionale, dell'amministrazione, dell'edilizia e del diritto.
3.
Sono incompatibili con la carica di membro del CORESA:
a)
i componenti del Consiglio regionale;
b)
i direttori generali e loro delegati, delle aziende sanitarie regionali;
c)
i consiglieri provinciali e i sindaci;
d)
i dipendenti, anche a tempo determinato, dell'Amministrazione regionale e i soggetti esterni che hanno rapporti abituali con la Regione o con le aziende sanitarie regionali;
e)
i componenti di organi di amministrazione di enti pubblici e privati che svolgono attività a carattere sanitario o socio-assistenziale;
f)
i componenti degli organi direttivi delle organizzazioni sindacali.
4.
Costituiscono, altresì, cause di incompatibilità tutti i casi in cui possa comunque rilevarsi una situazione di conflitto di interesse con le funzioni esercitate dall'amministrazione regionale in ambito sanitario o socio-assistenziale.
5.
In caso di incompatibilità, anche sopravvenuta, il nominato provvede a rimuoverla nel termine massimo di dieci giorni, trascorsi i quali ne è dichiarata la decadenza con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6.
Ai lavori del Consiglio regionale di sanità e assistenza possono partecipare gli assessori interessati e i componenti della commissione consiliare competente, i direttori regionali con riferimento ai pareri da essi richiesti.
7.
In caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta decadenza ai sensi del comma 5 di uno dei componenti il CORESA eletto dal Consiglio regionale, lo stesso provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'evento, con le stesse modalità previste dai commi 1, 2 e 3.
".
Art. 2. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogati gli articoli 11 e 11 bis della l.r. 30/1984 .
2. 
Sono, altresì, abrogati gli articoli 6 e 7 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 78 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 'Istituzione del Consiglio regionale di sanità ed assistenza, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 13 marzo 1985, n. 20 ').