Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal PRGC, non è consentito realizzare recinzioni fisse e/o piantumazioni, né effettuare nuove edificazioni e/o ampliamenti, ad una distanza inferiore ai cinque metri dal confine esterno dell'area sciabile. La disposizione di cui sopra si applica anche all'interno dell'area sciabile ad una distanza inferiore a venti metri rispetto al confine, su entrambi i lati, delle piste da sci così come definite all'articolo 4 comma 2, lettere a), b), c), d) e), e g) e classificate, nonché delle infrastrutture, accessori e pertinenze diverse di cui all'art. 4, comma 1, necessarie allo svolgimento dell'attività sciistica. Eventuali deroghe possono essere concesse dalle Amministrazioni Comunali, previo ottenimento di specifico assenso scritto da parte del soggetto di cui all'articolo 16 della presente legge. I tracciati delle piste da sci classificate devono essere riportati in PRGC, con variante semplificate ai sensi dell'
articolo 17 bis della l.r. n. 56/1977 . In ogni caso le nuove edificazioni, ristrutturazioni e ampliamenti, dovranno essere realizzate in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 della presente legge, all'interno degli ambienti abitativi. Alle infrastrutture, accessori e pertinenze diverse, di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alcun vincolo di cui al presente comma, ivi compresi i limiti di distanza.