Proposta di legge regionale n. 208 presentata il 12 aprile 2016
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) e abrogazione del comma 8 dell'articolo 27 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).

Art. 1 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve
"snowboard"
, lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.

Fanno parte delle aree sciabili gli impianti ludico-sportivi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale e/o estivo, teleferiche, parchi avventura, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, ove gestiti dal soggetto gestore dell'impianto di risalita ai sensi della l.r. n. 74/1989
".
Art. 2 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
I Comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del piano regolatore generale comunale. (PRGC) ai sensi dell' articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)
".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. n. 2/2009 è inserito il seguente: "
3 bis.
La Regione non si determinerà favorevolmente nel contesto delle procedure di approvazione dei PRGC dei Comuni, sul cui territorio insistano piste da sci classificate ai sensi dell'art. 6 della presente Legge, che non ottemperano al disposto del precedente comma 3.
".
3. 
Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
4.
Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal PRGC, non è consentito realizzare recinzioni fisse e/o piantumazioni, né effettuare nuove edificazioni e/o ampliamenti, ad una distanza inferiore ai cinque metri dal confine esterno dell'area sciabile. La disposizione di cui sopra si applica anche all'interno dell'area sciabile ad una distanza inferiore a venti metri rispetto al confine, su entrambi i lati, delle piste da sci così come definite all'articolo 4 comma 2, lettere a), b), c), d) e), e g) e classificate, nonché delle infrastrutture, accessori e pertinenze diverse di cui all'art. 4, comma 1, necessarie allo svolgimento dell'attività sciistica. Eventuali deroghe possono essere concesse dalle Amministrazioni Comunali, previo ottenimento di specifico assenso scritto da parte del soggetto di cui all'articolo 16 della presente legge. I tracciati delle piste da sci classificate devono essere riportati in PRGC, con variante semplificate ai sensi dell' articolo 17 bis della l.r. n. 56/1977 . In ogni caso le nuove edificazioni, ristrutturazioni e ampliamenti, dovranno essere realizzate in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 della presente legge, all'interno degli ambienti abitativi. Alle infrastrutture, accessori e pertinenze diverse, di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alcun vincolo di cui al presente comma, ivi compresi i limiti di distanza.
".
4. 
Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
5.
Sui terreni gravati da uso civico compresi nelle aree sciabili di cui all'art. 4, sono autorizzati in sanatoria i mutamenti di destinazione d'uso relativi alla realizzazione e gestione di impianti di risalita e innevamento programmato, compresi i bacini per la raccolta e lo stoccaggio dell'acqua, nonché per tutte le infrastrutture, accessori e pertinenze diverse di cui all'art. 4, comma 1, della presente Legge. Coloro che hanno realizzato e/o gestiscono detti impianti e infrastrutture non saranno tenuti a versare indennità per le attività invernali ai Comuni a titolo di conciliazione e di canone per la concessione amministrativa o a qualsivoglia altro titolo.
".
5. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. n. 2/2009 è inserito il seguente: "
6.
Per la riqualificazione e lo sviluppo delle aree sciabili, i fabbricati anche funiviari di cui all'art. 4 comma 1, possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e la loro volumetria potrà essere recuperata a destinazione turistico ricettiva attraverso idonei strumenti urbanistici. A tali fabbricati non si applicano le disposizioni previste all' articolo 12 comma 6 della l.r. n.74/1989 .
".
Art. 3 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
5.
La presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli della legge, ancorché il Comune di riferimento non abbia provveduto all'individuazione dell'area sciabile ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
".
Art. 4 
1. 
La lettera h del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. n. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
h)
un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune o di contratti collettivi territoriali, ove presenti;
".
Art. 5 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
L'individuazione delle aree sciabili, comprendenti le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, nonché gli impianti ludico-sportivi tipicamente montani aventi utilizzo invernale e/o estivo, teleferiche, parchi avventura, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, ove gestiti dal soggetto gestore dell'impianto di risalita ai sensi della l.r. n. 74/1989 equivale a dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell' articolo 34 comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. Per la costituzione coattiva di servitù di aree sciabili e impianti di risalita è dovuta esclusivamente un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo; non si prevede alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili, nonché i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per dare avvio e portare a compimento tali procedure.
".
Art. 6 
1. 
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. n. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
h)
realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, impianti ludico-sportivi tipicamente montani aventi utilizzo invernale e/o estivo, teleferiche, parchi avventura, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, ove gestiti dal soggetto gestore dell'impianto di risalita ai sensi della l.r. n. 74/1989 , linee aeree e interrate connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;
".
2. 
La lettera o) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. n. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
o)
eseguire, mantenere in efficienza e custodire ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali, parchi avventura, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati, ove gestiti dal soggetto gestore dell'impianto di risalita ai sensi della l.r. n. 74/1989 , e tracciati adibiti al transito estivo delle mountain-bike;
".
3. 
Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. n. 2/2009 è inserita la seguente: "
q)
realizzare, mantenere in efficienza, custodire e gestire sistemi di illuminazione notturna di impianti a fune e piste da sci, ex art. 4, comm1 e 2, e relative pertinenze ed accessori.
".
4. 
Il comma 2 dell'articolo 15 della della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia. Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e), f), h) e o) del comma precedente è consentita la semplice comunicazione formale dei lavori al Comune competente, ex art. 6 - D.P.R. 380/01 e s.m.i., avente validità autorizzativa per gli interventi richiesti in deroga ai disposti della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 . (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ), ove i medesimi riguardino interventi di ripristino e/o di mantenimento di condizioni di sicurezza.
".
5. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. n. 2/2009 è inserito il seguente: "
5.
La Regione promuove, incentiva e autorizza la realizzazione dei bacini di accumulo idrico di cui alla lettera g) del comma 1, con relative opere accessorie e pertinenze e, in particolare, la realizzazione di invasi a cielo aperto, quanto sopra in considerazione della loro funzione e utilità pubblica per ragioni agricole, sociali, turistiche e di antincendio.
".
Art. 7 
1. 
Dopo la lettera k) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. n. 2/2009 è inserita la seguente: "
l)
dismettere temporaneamente dall'esercizio, anche a fronte di corrispettivo economico a favore del gestore: piste, impianti, percorsi e quant'altro necessario per l'organizzazione di eventi particolari e/o turistico-sportivi a cura di soggetti terzi, anche notturni; in questo caso e per tutta la durata della dismissione ogni responsabilità facente capo al gestore e al direttore delle piste sarà trasferita in capo all'organizzatore dell'evento stesso.
".
Art. 8 
1. 
Il comma 2 bis dell'articolo 20 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2 bis.
Sono fatte salve e vengono riconosciute le abilitazioni per attività non professionale al servizio di soccorso, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai soggetti appartenenti all'Esercito italiano, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo forestale dello Stato ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, ai soggetti appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provenienti dalle scuole nazionali di cui all' articolo 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico), nonché ai soggetti appartenenti alla Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS) che hanno ottenuto l'abilitazione come soccorritore o pattugliatore nei corsi tenuti dalla Scuola regionale o nazionale FISPS, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della Regione.
".
2. 
Il comma 2 ter dell'articolo 20 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2 ter.
Sono fatte salve e vengono riconosciute inoltre le abilitazioni per attività non professionale al soccorso su pista da discesa, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai volontari dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e della Croce rossa italiana formati dalle rispettive scuole di soccorso piste e certificati dal Servizio di emergenza sanitaria 118 del Piemonte.
".
3. 
Dopo il comma 2 ter dell'articolo 20 della l.r. n. 2/2009 è inserito il seguente: "
2 quater.
Per l'abilitazione, il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10 dei soggetti di cui ai commi 2bis e 2 ter si applicano i disposti dell'articolo 33 bis della presente legge.
".
Art. 9 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. n. 2/2009 dopo le parole: "
a mezzo di adeguati sistemi di protezione.
" sono inserite le seguenti: "
Gli attraversamenti stradali, anche a raso, devono essere segnalati sia in pista che sul ciglio della strada.
".
Art. 10 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, se alle dipendenze del gestore, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti. La figura dell'operatore di primo soccorso è prevista dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti.
".
Art. 11 
1. 
Dopo il comma 14 dell'art. 24 della l.r. n. 2/2009 è inserito il seguente: "
14 bis.
Il gestore non è responsabile nel caso di rimozione della palinatura, della segnaletica e/o degli apprestamenti di sicurezza da parte di soggetti terzi.
".
Art. 12 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
I gestori delle piste da sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste da sci medesime, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) ed e), anche se verificatisi su percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi, né tanto meno sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f)., né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g). I gestori delle piste da sci non sono parimenti responsabili degli incidenti occorsi nel caso di dismissione temporanea dell'esercizio ai sensi della lettera i), del comma 3, dell'articolo 18. Per tutti i suddetti incidenti non vige la tutela del principio giuridico dell'affidamento.
".
2. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. n. 2/2009 è inserito il seguente: "
5 bis.
Il gestore non è in alcun modo responsabile per gli incidenti occorsi agli sciatori che non rispettano le norme comportamentali di cui all'articolo 32 della presente legge.
".
Art. 13 
1. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. n. 2/2009 è inserito il seguente: "
8 bis.
In ogni caso l'utilizzazione dei percorsi messi a disposizione delle civiche amministrazioni è subordinata all'osservanza del piano di sicurezza che le amministrazioni stesse redigeranno ed approveranno unitamente all'individuazione dei percorsi.
".
Art. 14 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
I gestori delle piste da sci e le pubbliche Amministrazioni locali non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste da sci medesime, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), anche se verificatisi su percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi, né tanto meno sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f). Per tutti i suddetti incidenti non vige la tutela del principio giuridico dell'affidamento.
".
Art. 15 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Lo sci, nelle sue varie articolazioni, è una disciplina sportiva che comporta rischi come qualsiasi altra disciplina e richiede una adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi a tale attività e quelli intrinsechi dell'ambiente in cui si svolge. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della Legge n.363/2003 , nonché delle regole previste nel
"Decalogo comportamentale dello sciatore"
di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
4.
Lo sciatore è tenuto a evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista, alle condizioni del manto nevoso, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, anche se divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati, o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali, atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. Più in generale lo sciatore deve tenere una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano. Lo sciatore è tenuto altresì ad adottare una linea di discesa tale che non lo porti ad uscire dal tracciato della pista stessa, dove potrebbero trovarsi situazioni di pericolo e/o ostacoli di varia natura.
".
3. 
Il comma 8 dell'articolo 32 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
8.
Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. Sono sempre ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso dei soggetti diversamente abili.
".
4. 
Il comma 13 dell'articolo 32 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
13.
È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e gli apprestamenti di sicurezza.
".
Art. 16 
1. 
Il comma 5, dell'articolo 33 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
5.
È fatta salva la validità dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23 (Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (
"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"
) organizzati ai sensi della normativa previgente, che si convalidano anche in assenza di esame finale.
".
Art. 17 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 33 bis della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Coloro che sono in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, ovvero conseguiti a seguito della frequenza di corsi riconosciuti o autorizzati dalla Regione Piemonte antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. n.23/2011 e intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale ne fanno richiesta alla Regione, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
".
Art. 18 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal Comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più Comuni, è competente l'Unione Montana di riferimento. Le modalità e i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. Le sanzioni potranno essere accertate ed irrogate, oltre che dai soggetti già competenti, anche da altri dipendenti del Comune o dell'Unione Montana, ai quali il Sindaco o il Presidente dell'Unione Montana abbia conferito tale compito; tali dipendenti saranno individuati tra quelli che avranno frequentato con profitto uno specifico corso di formazione, organizzato dalle medesime Amministrazioni, della durata di almeno 12 ore, avente ad oggetto la presente legge e l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
".
Art. 19 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce come microstazioni, nell'ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, quante di esse soddisfino cumulativamente almeno due dei seguenti criteri:
a)
stazioni con un numero di impianti (tappeti esclusi) inferiore a nove, un numero di chilometri di pista, ai sensi della classificazione di cui all'art. 5, inferiore a quaranta? b) stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente da attività funiviaria inferiore a dodici? c) stazioni con un fatturato netto annuo da attività funiviaria inferiore a euro 2.000.000,00.
".
Art. 20 
1. 
La lettera d) del comma 5 dell'articolo 47 della l.r. n. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
d)
dell'applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti.
".
Art. 21 
1. 
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 49 della l.r. n. 2/2009 è inserito il seguente: "
1 ter.
Per le piste da sci, i bike park ed i percorsi di mountain bike, già esistenti e già entrati in esercizio alla data del 31 dicembre 2015 è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo edilizio e ambientale con conseguente valenza di cui all'articolo 14 e sono riconosciute al pari delle altre piste come facenti parte dell'area sciabile.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 49 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
I soggetti che a far data dal 1 gennaio 2004 e sino al 31 dicembre 2015 dimostrano di avere svolto incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio, anche in via non continuativa, o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso per almeno un triennio, anche in via non continuativa, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta e sono iscritti nell'elenco regionale.
".
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 49 della l.r. n. 2/2009 è inserito il seguente: "
4 bis.
I disposti di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della l.r. n. 23/2011 .
".
4. 
Dopo il comma 6 bis dell'articolo 49 della l.r. n. 2/2009 è inserito il seguente: "
6 ter.
I disposti di cui al comma 5 dell'articolo 5 si applicano sino al 31 dicembre 2017 anche per le aree sciabili non ancora individuate.
".
Art. 23 
(Norma finanziaria)
1. 
La presente legge ai sensi dell' articolo 17, comma 7 della legge 196 del 2009 , non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e negli esercizi finanziari successivi.
Art. 24 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.