"Modifiche alla
legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
(Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)"
Primo firmatario
Altri firmatari
BERUTTI MASSIMO VITTORIO GRAGLIA FRANCESCO PORCHIETTO CLAUDIA RUFFINO DANIELA VIGNALE GIAN LUCA
Art.1
(Inserimento dell'articolo 33 bis nella
legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
)
1.
Dopo l'
articolo 33 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è inserito il seguente: "
(Svolgimento di attività di supporto del personale del Consiglio regionale ai Consiglieri consiliari).
Al fine di garantire il più efficace espletamento delle funzioni di indirizzo e di controllo dei Consiglieri regionali di cui all'articolo 26 dello Statuto e fermo restando l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate ai gruppi consiliari ai sensi dell'
articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), il personale del Consiglio regionale e della Giunta regionale, su richiesta, può essere distaccato presso i gruppi consiliari per essere adibito allo svolgimento di mansioni di supporto in materia legislativa, amministrativa o di comunicazione.
Il personale di cui al comma 1 rimane assegnato alla dotazione organica della rispettiva direzione del Consiglio regionale o della Giunta regionale.
Ai fini cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono con deliberazione:
i requisiti e il relativo l'inquadramento del personale del Consiglio regionale e della Giunta regionale che può essere distaccato per lo svolgimento delle mansioni di supporto di cui al comma 1;
le percentuali massime del personale che può essere distaccato per ogni singola direzione del Consiglio regionale e della Giunta regionale per garantire il regolare svolgimento dell'attività degli uffici;
i criteri generali e le modalità per l'avvio della procedura di distacco ".
Art.33 bis
1.
2.
3.
a)
b)
c)
Art. 2
(Norma finanziaria)
1.
La presente legge ai sensi dell'
art. 17, comma 7 della legge 196 del 2009
, non comporta oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e negli esercizi finanziari successivi.
Proposta di