Proposta di legge regionale n. 205 presentata il 04 aprile 2016
"Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)"

Art.1 
(Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 )
1. 
Dopo l' articolo 33 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è inserito il seguente: "
Art.33 bis
(Svolgimento di attività di supporto del personale del Consiglio regionale ai Consiglieri consiliari).
1.
Al fine di garantire il più efficace espletamento delle funzioni di indirizzo e di controllo dei Consiglieri regionali di cui all'articolo 26 dello Statuto e fermo restando l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate ai gruppi consiliari ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), il personale del Consiglio regionale e della Giunta regionale, su richiesta, può essere distaccato presso i gruppi consiliari per essere adibito allo svolgimento di mansioni di supporto in materia legislativa, amministrativa o di comunicazione.
2.
Il personale di cui al comma 1 rimane assegnato alla dotazione organica della rispettiva direzione del Consiglio regionale o della Giunta regionale.
3.
Ai fini cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono con deliberazione:
a)
i requisiti e il relativo l'inquadramento del personale del Consiglio regionale e della Giunta regionale che può essere distaccato per lo svolgimento delle mansioni di supporto di cui al comma 1;
b)
le percentuali massime del personale che può essere distaccato per ogni singola direzione del Consiglio regionale e della Giunta regionale per garantire il regolare svolgimento dell'attività degli uffici;
c)
i criteri generali e le modalità per l'avvio della procedura di distacco
".
Art. 2 
(Norma finanziaria)
1. 
La presente legge ai sensi dell' art. 17, comma 7 della legge 196 del 2009 , non comporta oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e negli esercizi finanziari successivi.
Proposta di