Proposta di legge regionale n. 204 presentata il 23 marzo 2016
Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive, incentivi alle imprese e sostegno all'imprenditorialita', al fine di salvaguardare i livelli produttivi ed occupazionali.

Capo I 
OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione Europea e della legislazione nazionale, riconosce a tutti gli individui il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettiva l'occupazione e ne migliorino la qualità, garantendo, inoltre, la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale attraverso la tutela dai rischi di delocalizzazione del sistema produttivo piemontese.
2. 
La Regione contribuisce ad incentivare l'attrattività del contesto territoriale favorendo lo sviluppo di nuovi insediamenti di stabilimenti produttivi, centri di ricerca e centri servizi che generino nuova occupazione qualificata.
3. 
La Regione al fine di sostenere, sia la competitività regionale a livello nazionale ed internazionale, sia il mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali, opera per promuovere la politica industriale e manifatturiera nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza vigenti.
4. 
La Regione favorisce il mercato e l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando sul territorio l'attività di ricerca e di sviluppo, nonché favorendo la collaborazione con le imprese straniere. Promuove, inoltre, anche a livello internazionale, la tutela dei prodotti tipici e delle produzioni industriali delle imprese con sede sul territorio regionale.
Art. 2 
(Obiettivi e applicazione della norma)
1. 
La Regione promuove la capacità innovativa del sistema produttivo piemontese attraverso:
a) 
il riconoscimento del ruolo svolto dalle imprese per lo sviluppo economico e sociale del territorio;
b) 
il sostegno ad una politica produttiva tesa a sviluppare la capacità di innovazione, di qualificazione e di diversificazione della produzione, al fine di favorire la coesione sociale.
2. 
La Giunta regionale definisce i criteri prioritari per il riconoscimento delle misure, privilegiando i rapporti di lavoro definiti da tipologie contrattuali volte alla tutela e alla stabilizzazione nel medio-lungo periodo, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il rispetto e la tutela dell'ambiente, la valorizzazione dell'occupazione femminile e delle persone in condizione di svantaggio sociale.
3. 
La presente legge si applica a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficino di contributi o di altri incentivi regionali.
Capo II 
NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONI E RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
Art. 3 
(Contrasto delle delocalizzazioni produttive)
1. 
Le imprese beneficiarie di contributi regionali o altre somme erogate a titolo di incentivo, aiuto, sostegno all'occupazione o alla produzione, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituirli nei seguenti casi:
a) 
delocalizzazione degli impianti produttivi o di parte della produzione, anche tramite cessione, affitto di ramo d'azienda o attività produttive appaltate ad aziende terze, con conseguente riduzione del personale dell'impresa, entro sette anni dall'erogazione;
b) 
mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di legislazione ambientale.
2. 
La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 5, stabilisce modalità e tempi di restituzione dei contributi e degli ricevuti.
Art. 4 
(Contratti di insediamento)
1. 
I contratti di insediamento tra le imprese e la Regione al fine di prevedere l'erogazione dei contributi e degli incentivi regionali contengono:
a) 
il piano industriale e di ricerca e sviluppo dell'impresa;
b) 
l'impegno al mantenimento dell'attività per almeno sette anni dall'erogazione del contribuito o dell'incentivo regionale;
c) 
l'assunzione della responsabilità sociale dell'impresa;
d) 
le comprovate ricadute occupazionali derivanti dagli interventi previsti;
e) 
il piano di sicurezza previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. 
Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono revocati nel caso in cui l'impresa realizzi con gli stessi interventi diversi da quelli ammessi; sono sospesi nel caso di violazioni accertate delle condizioni e nei casi previsti all'articolo 3.
3. 
In deroga ai criteri definiti al comma 1, lettera b), la revoca del contributo o dell'incentivo non ha luogo nel caso di gravi e comprovati motivi, valutati dalla Giunta regionale e che prevedano lo spostamento dell'unità produttiva nell'ambito della provincia di appartenenza, fermo restando l'aumento o il mantenimento dei livelli occupazionali.
Art. 5 
( Criteri e modalità di assegnazione)
1. 
La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento che definisce:
a) 
i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e degli incentivi;
b) 
le modalità di restituzione delle somme erogate, comprensive degli interessi legali, nei casi previsti all'articolo 3;
c) 
la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio per il controllo sulle delocalizzazioni produttive di cui all'articolo 9.
2. 
La Giunta definisce inoltre i criteri di progressività dell'entità dei contributi e degli incentivi secondo la durata e le tipologie di assunzione dei soggetti in condizione di svantaggio come di seguito elencate:
a) 
persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovano nelle condizioni di elevato rischio di precarizzazione;
b) 
persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di depauperamento professionale tali da comportare la perdita del lavoro;
c) 
persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza;
d) 
lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione produttiva, ristrutturazione aziendale e coinvolti in processi di crisi aziendali;
e) 
giovani e adulti inoccupati o disoccupati (compresi cassaintegrati, lavoratori in mobilità, gli occupati con reddito isee uguale o inferiore a euro ottomila);
f) 
giovani con età compresa tra i quindici e i ventinove anni che hanno abbandonato la scuola e non sono inseriti nel mondo del lavoro né in un regolare corso di studi;
g) 
persone con disabilità e invalidi civili.
Art. 6 
(Verifica in itinere)
1. 
Le imprese che beneficiano di incentivi da parte della Regione documentano annualmente all'Osservatorio per il controllo sulle delocalizzazioni produttive di cui all'articolo 9, il proprio piano industriale comprensivo delle previsioni dei livelli occupazionali interni.
2. 
La direzione regionale competente valuta la persistenza delle condizioni per il mantenimento dell'incentivo erogato o la sospensione di erogazioni in corso.
3. 
In qualsiasi momento la Giunta regionale dispone ispezioni e controlli, anche a campione, tramite propri funzionari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Capo III 
IMPRENDITORIALITÀ COLLETTIVA IN CAPO AI LAVORATORI DIPENDENTI
Art. 7 
(Modalità d'intervento)
1. 
La Giunta regionale, a sostegno dello sviluppo economico delle attività produttive e della programmazione delle politiche del lavoro, attiva la creazione di tavoli di crisi con la partecipazione degli Assessorati e delle direzioni regionali competenti, degli enti locali, delle imprese e delle organizzazioni sindacali e verifica la fattibilità di forme di imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori dipendenti, volte alla salvaguardia degli insediamenti produttivi e dell'occupazione sul territorio regionale.
2. 
La Regione incentiva e sostiene la creazione di forme societarie e di cooperazione di tutela sociale, anche a partecipazione pubblica, con il coinvolgimento dei lavoratori interessati e degli enti locali.
3. 
Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 3 sono impiegate negli interventi di sostegno all'avvio di forme di imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori di cui al comma 1, nelle misure di politica attiva volte alla creazione d'impresa o al lavoro autonomo.
4. 
Ai sensi della legislazione vigente in materia di esproprio per pubblica utilità, i soggetti di cui al comma 1 valutano, tra gli interventi di sostegno all'avvio di forme di imprenditorialità collettiva, la messa a disposizione di aree produttive dimesse.
Capo IV 
TUTELA DELLE AREE PRODUTTIVE
Art. 8 
(Vincoli alla destinazione d'uso delle aree produttive)
1. 
Le aree destinate ad attività produttive non possono avere una destinazione d'uso di durata inferiore a dieci anni, a decorrere dall'approvazione della legge. Il cambio di destinazione d'uso delle aree e degli immobili destinati ad attività produttive beneficiarie di contributi pubblici erogati negli ultimi dieci anni, è consentito, dall'entrata in vigore della presente legge, se ricorra almeno uno dei seguenti casi:
a) 
mantenimento di tutti i requisiti e delle condizioni che hanno permesso l'erogazione e la fruizione del contributo;
b) 
restituzione dei contributi ottenuti negli ultimi dieci anni, compresi gli interessi legali eventualmente maturati;
c) 
aumento dell'occupazione con adeguate garanzie contrattuali nel medio-lungo periodo;
d) 
trasferimenti delle attività produttive posti in atto dalle imprese che comportino maggior tutela dell'ambiente nel contesto territoriale di ubicazione dell'attività produttiva o recupero e valorizzazione sostenibile di aree industriali e produttive dismesse;
e) 
riconversione del sito a destinazione d'uso agricola con contestuale recupero ambientale dell'area per permettere l'attività di coltivazione o di selvicoltura;
f) 
trasferimenti posti in atto dalle imprese che comportino l'apertura di una nuova unità produttiva nel medesimo comune o nel raggio di venti chilometri rispetto all'ubicazione dell'unità produttiva già in essere, con l'applicazione della clausola di salvaguardia del personale appartenente all'unità produttiva trasferita.
2. 
Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di compravendita degli immobili e delle aree, scissioni di impresa, cessazione, anche parziale, di attività produttiva o fallimento, delocalizzazione e trasferimento dell'impresa, cessione di ramo d'azienda.
Art. 9 
(Osservatorio per il controllo sulle delocalizzazioni produttive)
1. 
E' istituito, presso la Regione Piemonte, l'Osservatorio per il controllo sulle delocalizzazioni produttive, di seguito denominato «Osservatorio», con il compito di acquisire e di monitorare i dati e le informazioni relativi al fenomeno delle delocalizzazioni, nonché di avanzare proposte che neutralizzino le incidenze negative di tale fenomeno.
2. 
Con il regolamento della Giunta di cui all'articolo 5 sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
3. 
Per la partecipazione all'Osservatorio non è previsto alcun compenso.
Art. 10 
(Relazione al Consiglio regionale)
1. 
La Giunta Regionale relaziona annualmente al Consiglio in merito allo stato di attuazione della presente legge.
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della spesa, nel biennio 2016-2017 agli oneri correnti previsti nell'ambito dell'UPB A19 061 (Competitivita' Del Sistema Regionaleinnovazione E Qualificazione Sistema Produttivo) quantificati per ciascun anno in 400.000 E in termini di competenza e agli oneri in conto capitale previsti nell'ambito dell'UPB A19032 (Competitivita' Del Sistema Regionale Riqualificazione E Sviluppo Del Territorio) quantificati in 300.000 E per il 2016 e in 100.000 E per il 2017 si fa fronte riducendo di pari importo rispettivamente le UPB A11011 e A11012 del bilancio pluriennale 2015-2017.
2. 
Le somme introitate a seguito dei recuperi di cui all'articolo 3 comma 2 e articolo 5 lettera b sono iscritte nello stato di previsione delle entrate del Bilancio Regionale nell'ambito dell'UPB A1102.