"Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere".
CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive extralberghiere al fine di:
a)
valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali, e culturali del territorio;
b)
accrescere la competitività mediante un'offerta differenziata prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il restauro conservativo, anche attraverso il recupero di case cantoniere, stazioni ferroviarie, fortificazioni o ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali;
c)
garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista.
2.
Nel rispetto di quanto disposto al comma 1, la Giunta regionale individua le tipologie di strutture ricettive extralberghiere e stabilisce criteri e standards minimi qualitativi per la loro classificazione.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1.
Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività turistiche gestite, in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, per l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità temporanea, compresa, ove prevista, la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, all'interno delle seguenti strutture ricettive extralberghiere:
a)
affittacamere e locande;
b)
Bed & Breakfast;
c)
case appartamenti vacanze e residence;
d)
residenze di campagna;
e)
case per ferie;
f)
ostelli.
2.
Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le locazioni private di unità abitative ammobiliate per finalità turistiche di cui all'
articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per le quali si applicano le specifiche disposizioni di cui all'articolo 5.
CAPO II.
TIPOLOGIE RICETTIVE
Art. 3.
(Affittacamere e locande)
1.
Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile e senza l'utilizzo da parte dell'ospite del posto-cottura o cucina, nei quali sono forniti pernottamento ed eventuali servizi complementari tra i quali la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande alle persone alloggiate.
2.
L'attività di affittacamere può essere esercitata:
a)
in forma non imprenditoriale, quando l'esercizio è svolto dal titolare in forma occasionale e non continuativa, anche avvalendosi della propria organizzazione familiare, in non più di due appartamenti ubicati in uno stesso stabile dotati, complessivamente, di un massimo di tre camere e sei posti letto, senza alcun servizio aggiuntivo né di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva l'offerta dei servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 10, alle persone alloggiate;
b)
in forma imprenditoriale, quando l'esercizio è svolto dal titolare, da altro familiare, ai sensi dell'
articolo 230 del codice civile
, o in forma associata, con carattere continuativo, abituale e professionale in non più di due appartamenti ubicati in uno stesso stabile dotati, complessivamente, di un massimo di sei camere e dodici posti letto fornendo servizio di pernottamento, di eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ivi compresa la fornitura di servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 10.
3.
Le strutture di cui al comma 2 possono utilizzare, in alternativa, rispettivamente, la dizione di "rooms rental", per la fattispecie di cui alla lettera a) e "guest house", per la fattispecie di cui alla lettera b).
4.
Gli esercizi di affittacamere aventi la capacità ricettiva di cui al comma 2, qualora annessi ad un pubblico esercizio di ristorazione dello stesso titolare ed ubicati in un complesso immobiliare unitario, possono assumere la denominazione di "locanda".
5.
Nel caso di cui al comma 4, la somministrazione di alimenti e bevande, eventualmente offerta alle persone alloggiate, comporta la gestione imprenditoriale dell'attività di affittacamere, indipendentemente dal numero delle camere a disposizione degli ospiti.
Art. 4.
(Bed & Breakfast)
1.
I Bed & Breakfast (B&B) sono strutture ricettive gestite da soggetti privati che, in compresenza con gli ospiti, utilizzano parte dell'abitazione in cui risiedono o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono domicilio, offrendo servizio di pernottamento in camere con prima colazione.
2.
L'attività di B&B può essere gestita:
a)
in forma non imprenditoriale, quando l'esercizio è svolto nel corso dell'anno solare presso un'unica unità immobiliare dal titolare avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, offrendo in forma saltuaria e non continuativa il servizio di cui al comma 1 in non più di tre camere e sei posti letto, compresi i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 10;
b)
in forma imprenditoriale, quando l'esercizio è svolto dal titolare o altro familiare, ai sensi dell'
articolo 230 del codice civile
, con carattere continuativo, sistematico e professionale, fornendo il servizio di cui al comma 1 in non più di sei camere e dodici posti letto, compresi i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 10.
3.
L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.
Art. 5.
(Locazioni di unità abitative private ad uso turistico)
1.
L'ospitalità temporanea in unità abitative private arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, locate, nel corso di una o più stagioni, esclusivamente per le finalità turistiche di cui all'
articolo 1, comma 2, lettera c) della l. 431/1998
, rientra nell'ambito di applicazione della presente legge, a prescindere dai canali di promozione e commercializzazione utilizzati, al fine di contrastare forme irregolari di ospitalità anche a danno della qualità dell'offerta turistica, nonché a fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.
2.
In particolare:
a)
se la locazione delle unità abitative comprende l'offerta al cliente dei servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni e gli adempimenti amministrativi delle case appartamenti vacanze di cui all'articolo 6;
b)
se la locazione delle unità abitative comprende esclusivamente i servizi di cui all'articolo 10, lettere c), d) ed e), quest'ultima a condizione che il servizio non venga prestato in apposito locale di ricevimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del
codice civile
, nonché le modalità di gestione di cui al comma 3 e gli adempimenti amministrativi di cui al comma 4.
3.
Le unità abitative private di cui al comma 2, lettera b), sono gestite:
a)
in forma diretta;
b)
in forma indiretta da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali affitti in forma diretta.
4.
I soggetti titolari delle unità abitative private di cui al comma 2, lettera b), ottemperano ai seguenti adempimenti:
a)
trasmissione, al comune sul cui territorio insiste l'unità abitativa, di apposito modello informativo sull'unità medesima i cui contenuti e modalità di invio sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 17;
b)
comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'
articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);
c)
trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo modalità da individuare nel regolamento di cui all'articolo 17.
5.
Il comune provvede a trasmettere il modello di cui al comma 4, lettera a), alla provincia o alla Città metropolitana nonché all'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL) ai soli fini informativi e di promozione turistica.
Art. 6.
(Case appartamenti vacanze e residence)
1.
Sono case e appartamenti vacanze (CAV) le unità abitative di civile abitazione, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, date in uso a turisti o a coloro che soggiornano per motivi di lavoro, studio e affari, senza somministrazione di alimenti e bevande né l'offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 10.
2.
Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite unitariamente:
a)
in forma imprenditoriale diretta, se i proprietari, siano essi imprenditori turistici, singoli o associati, o facenti parte di un consorzio o di una cooperativa turistica, gestiscono direttamente tre o più case o appartamenti;
b)
in forma non imprenditoriale diretta, se gestite in modo saltuario e non continuativo dai proprietari con disponibilità fino ad un massimo di due case o appartamenti;
c)
in forma imprenditoriale indiretta, se i proprietari danno in gestione le case o gli appartamenti, nel numero di cui alle lettere a) e b) a imprenditori turistici, singoli o associati, a consorzi o a cooperative che operano nel settore turistico.
3.
La gestione diretta di case o appartamenti nel numero di cui al comma 2, lettera b) si considera imprenditoriale se esercitata in modo abituale, sistematico e professionale.
4.
Le strutture di cui al comma 1 sono offerte a fini turistici nella loro interezza e al loro interno non possono essere riservati in modo permanente vani o locali al titolare o ad altri soggetti.
5.
Nel caso di messa a disposizione di una sola unità abitativa, è consentito l'utilizzo della denominazione, rispettivamente, di "
", se trattasi di unità abitativa autonoma, indipendente o semindipendente o "
" se trattasi di unità abitativa inserita in un contesto condominiale.
casa vacanza
appartamento vacanza
6.
Le CAV possono assumere la denominazione "residence" se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
a)
numero minimo di sei appartamenti collocati all'interno di immobili a corpo unico o a più corpi facenti parte di un unico complesso residenziale, senza alcuna promiscuità con altri appartamenti privati ad uso abitativo;
b)
gestione comprensiva di tutti i servizi di ospitalità turistica previsti nell'articolo 10;
c)
disponibilità di un locale dedicato al ricevimento degli ospiti e al servizio di portineria.
Art. 7.
(Case per ferie)
1.
Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, da soggetti privati, da enti pubblici e associazioni senza scopo di lucro, nonché da enti o aziende per il soggiorno di dipendenti propri e loro famigliari.
2.
Oltre ai soggetti di cui al comma 1, nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o di altri enti con cui viene stipulata apposita convenzione.
3.
Le case per ferie, in relazione alla particolare funzione che svolgono, possono assumere le seguenti denominazioni:
a)
foresterie: strutture ricettive annesse a collegi, convitti, istituti religiosi, gestite da enti o associazioni che operano nel campo del turismo sociale, religioso, scolastico e giovanile;
b)
centri soggiorno vacanze: strutture ricettive in uso, in gestione temporanea o di proprietà delle associazioni e degli enti che, nell'ambito dei propri fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della
legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7
(Disciplina delle associazioni di promozione sociale).
4.
Le strutture di cui al comma 3, lettera b), qualora volte all'ospitalità di bambini e ragazzi fino alla scuola secondaria di primo grado, possono utilizzare la denominazione di "colonia estiva" o "colonia invernale".
5.
Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate, per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.
Art. 8.
(Ostelli)
1.
Gli ostelli sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento prevalente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite a fini di turismo sociale e giovanile da soggetti pubblici, da enti o associazioni riconosciute senza scopo di lucro nonché da operatori privati con finalità di carattere economico.
2.
Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate, per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.
Art. 9.
(Residenze di campagna)
1.
Le residenze di campagna sono strutture ricettive ubicate in ville padronali, casali o case coloniche inserite in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico, al di fuori dei centri urbani, in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e gestite unitariamente in forma imprenditoriale.
2.
L'offerta turistica può comprendere il pernottamento in camere o appartamenti con servizio autonomo di cucina fino ad un massimo di dieci posti letto, la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate, l'esercizio di attività ludico-ricreative e sportive finalizzate alla valorizzazione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale, nonché i servizi di ospitalità turistica e complementari di cui agli articoli 10 e 11.
3.
Le camere o gli appartamenti di cui al comma 2 possono essere ubicate all'interno del fabbricato principale o inseriti in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza di terreno avente un'estensione territoriale di almeno 2.000 metri quadrati.
4.
Le residenze di campagna non sono annesse ad un'azienda agricola e non sono gestite da un imprenditore agricolo.
5.
In alternativa alla denominazione "residenza di campagna" può essere usata quella di "country house".
CAPO III.
DISCIPLINA DELLE TIPOLOGIE RICETTIVE
Art. 10.
(Servizi di ospitalità turistica)
1.
Nelle strutture ricettive di cui alla presente legge sono assicurati i seguenti servizi di base:
a)
pulizia delle camere o degli appartamenti, almeno ad ogni cambio di ospite;
b)
fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;
c)
fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento senza limiti di consumo;
d)
assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o appartamenti;
e)
ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.
Art. 11.
(Locali accessori e complementari)
1.
Le strutture ricettive extralberghiere possono offrire locali pertinenziali o spazi accessori al soggiorno degli ospiti, senza la fornitura di servizi dedicati e di personale di servizio tipici delle attività alberghiere, a condizione che la relativa gestione sia condotta in forma complementare all'ospitalità e non rappresenti un cespite autonomo di ricavo.
2.
L'offerta dei locali e degli spazi di cui al comma 1 comporta la gestione imprenditoriale della struttura ricettiva extralberghiera, indipendentemente dalla relativa capacità ricettiva.
Art. 12.
(Denominazioni aggiuntive)
1.
Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2 possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di "
", se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
residenza d'epoca
a)
sono ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, assoggettate ai vincoli previsti dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
);
b)
sono dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico.
2.
Le strutture extralberghiere di cui all'articolo 2 possono utilizzare la denominazione aggiuntiva "
" se situate lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della
legge regionale 18 febbraio 2010, n 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicate anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, con offerta di peculiari servizi turistici definiti dal regolamento di cui all'articolo 17.
posto tappa
Art. 13.
(Avvio dell'attività extralberghiera)
1.
Chiunque intende gestire una struttura ricettiva extralberghiera, ivi comprese le unità abitative di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), presenta, ai sensi dell'
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme sul procedimento amministrativo) una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture da destinare all'attività.
2.
La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile dal SUAP e predisposta dalla struttura regionale competente.
3.
L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:
a)
dei requisiti soggettivi di cui al
r.d. 773/1931
e all'
articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136
);
b)
dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e del
decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'
articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
);
c)
dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
4.
Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica:
a)
all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio dell'attività di vigilanza;
b)
alla provincia, alla città metropolitana e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi.
5.
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA.
6.
Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro dieci giorni, al SUAP che procede ai sensi del comma 4.
7.
I soggetti di cui al comma 1, ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:
a)
comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'
articolo 109 del r.d. 773/1931
e al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013;
b)
trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'
articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12
(Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) e nel rispetto del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'
art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400
);
c)
comunicazione annuale delle caratteristiche e dei prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo ed esposizione al pubblico ai sensi della
legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22
(Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
d)
stipula di apposita polizza assicurativa per i rischi o danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose e gli ospiti, commisurata alla capacità ricettiva della relativa struttura e con estensione ad eventuali locali interni e ad aeree esterne nonché ad impianti pertinenziali.
Art. 14.
(Sospensione e cessazione dell'attività extralberghiera)
1.
L'esercizio dell'attività extralberghiera, ivi compreso l'esercizio delle unità abitative di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), svolto in assenza di SCIA comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 20, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.
2.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti che legittimano l'esercizio dell'attività, si applica l'
articolo 19 della l. 241/1990
.
3.
Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 il comune informa la provincia, la città metropolitana, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.
4.
La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo modalità e termini di cui all'articolo 13, comma 6.
5.
Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili, da parte del comune, di ulteriori centottanta giorni nell'arco di un quinquennio, superato il quale l'attività si intende cessata.
Art. 15.
(Riserva di denominazione, classificazione e loghi identificativi delle strutture extralberghiere)
1.
Le strutture ricettive extralberghiere sono classificate sulla base degli standards qualitativi riferiti ai seguenti parametri:
a)
contesto ambientale;
b)
dotazione strutturale;
c)
requisiti di professionalità;
d)
servizi complementari offerti.
2.
Le strutture ricettive extralberghiere si dotano del marchio grafico o logo che identifica la struttura medesima e le attività in essa esercitate ai sensi della presente legge.
3.
La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 17, disciplina le modalità di classificazione nonché l'uso del marchio di cui al comma 2.
4.
Le modifiche che comportano il cambio di classificazione della struttura extralberghiera sono soggette alle procedure amministrative di cui all'articolo 13, comma 6.
5.
I titolari o gestori di strutture extralberghiere sono tenuti a:
a)
esporre in modo visibile all'esterno e all'interno della struttura il marchio grafico o logo che riporta la classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dal regolamento di cui all'articolo17;
b)
osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del marchio grafico.
6.
È fatto divieto ai titolari o gestori di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi differenti da quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e) o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva.
7.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità abitative private di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).
Art. 16.
(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)
1.
Con il regolamento di cui all'articolo 17 sono definiti i requisiti tecnici ed igienico sanitari di camere, appartamenti e altri locali destinati all'esercizio turistico extralberghiero, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) per la quale si applicano le disposizioni vigenti in materia tecnico-edilizia ed igienico-sanitaria per le civili abitazioni.
Art. 17.
(Regolamento di attuazione)
1.
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che, sulla base dei criteri e dei contenuti sottoelencati, definisce:
a)
la destinazione urbanistica degli immobili nel rispetto degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;
b)
i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi comprese case cantoniere, stazioni ferroviarie, fortificazioni o ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, nonché per gli eventuali ampliamenti strutturali e relative deroghe, tenendo conto delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico dell'immobile;
c)
i requisiti tecnico-edilizi, igienico sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali nonché delle piscine e di eventuali attività complementari o servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia;
d)
gli standard qualitativi minimi ai fini della classificazione delle strutture extralberghiere sulla base dei parametri di cui all'articolo 15, comma 1;
e)
la creazione, le modalità di concessione ed uso del logo tenuto conto della tipologia ricettiva;
f)
i requisiti e le modalità di esercizio dell'attività extralberghiera tenuto conto del carattere imprenditoriale o non imprenditoriale della medesima;
g)
il periodo di apertura delle attività extralberghiere, tenuto conto della possibilità di esercitarle con apertura annuale, stagionale o con altre modalità, in relazione al loro carattere imprenditoriale o non imprenditoriale;
h)
i contenuti e le modalità di invio dei modelli di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e c), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta dei dati sul movimento dei flussi turistici;
i)
le modalità di erogazione dei servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 10, tenuto conto delle diverse tipologie e attività ricettive extralberghiere;
l)
le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "
" e loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna struttura ricettiva.
posto tappa
Art. 18.
(Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell'offerta extralberghiera)
1.
La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, realizza azioni di sostegno, sviluppo e promozione dell'offerta turistica del comparto extralberghiero.
CAPO IV
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 19.
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1.
Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 17 sono esercitate dal comune e dagli altri soggetti competenti.
2.
Al fine di rendere più efficace l'attività di vigilanza e di controllo, i comuni esercitano, preferibilmente in forma coordinata con gli altri soggetti competenti, le attività di cui al comma 1 ed entro il 31 gennaio di ogni anno trasmettono, alla struttura regionale competente in materia di turismo, una relazione sull'attività esercitata nell'anno precedente.
Art. 20.
(Sanzioni)
1.
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 13, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
2.
Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
3.
Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera c) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00.
4.
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, articolo 14, comma 4, e articolo 15, comma 5, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
5.
E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.500,00 chiunque attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata ai sensi dell'articolo 15.
6.
E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 chiunque:
a)
gestisce una struttura extralberghiera in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 5, lettera b), in materia di concessione e utilizzo del marchio grafico nonché di loghi definiti dal regolamento di cui all'articolo 17;
b)
contravviene ai divieti di cui all'articolo 15, comma 6;
c)
contravviene all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 7, lettera d).
7.
E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00 chiunque supera i limiti previsti per la ricettività e per la somministrazione dei pasti nella propria struttura.
8.
Ogni violazione al regolamento di cui all'articolo 17 diversa da quella prevista dal comma 4 lettera a) è punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 3.000,00.
9.
In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente, può procedere previa diffida, alla sospensione o alla cessazione dell'attività.
Art. 21.
(Applicazione delle sanzioni)
1.
L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 20, sono di competenza del comune.
2.
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
3.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella
legge regionale 28 novembre 1989, n. 72
(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), e nella
legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7
(Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).
Art. 22.
(Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
1.
La misura delle sanzioni indicate nell'articolo 20 è aggiornata secondo le modalità di cui all'
articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3
(Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
CAPO V.
MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 23.
(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 34/1988)
1.
L'
articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 è sostituito dal seguente: "
(Oggetto)
Le norme concernenti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle camere e degli appartamenti di alberghi, residenze turistico-alberghiere, esercizi di affittacamere, locande, Bed & Breakfast, aziende agrituristiche, case appartamenti vacanze, residence, case per ferie, ostelli e residenze di campagna sono disciplinate dalla presente legge ".
Art. 1.
1.
Art. 24.
(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 22/1995)
1.
L'
articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 è sostituito dal seguente: "
(Oggetto)
La presente legge disciplina la pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche delle aziende alberghiere, delle strutture ricettive extralberghiere, delle aziende agrituristiche, dell'ospitalità rurale familiare, dei complessi ricettivi all'aria aperta e delle strutture ricettive alpinistiche ".
Art. 1
1.
Art. 25.
(Modifiche alla
l.r. 2/2015
)
1.
Alla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), sono inserite, all'inizio, le seguenti parole: "
".
preparare e
2.
Le lettere b) e c) del
comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2015 , sono sostituite dalle seguenti: "
apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera a) non sia inferiore all'85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato. c) possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe ".
b)
3.
La
lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 è sostituita dalla seguente: "
il valore della produzione standard ai sensi del
regolamento (CE) n. 1198/2014 , è deducibile dal fascicolo aziendale presente nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) ".
b)
4.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 è inserito il seguente: "
Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti ".
2 bis.
5.
Alla
lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 , le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
della PLV
della produzione standard
6.
Alla
lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/2015 , le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
alla PLV
alla produzione standard
7.
Il
comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 2/2015 è soppresso.
8.
Il
comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/2015 è sostituito dal seguente: "
L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38 ), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica ".
2.
9.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2015 è inserito il seguente: "
In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita la denominazione "posto tappa" se la struttura ricettiva agrituristica o di "ospitalità rurale familiare" é situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della
legge regionale 18 febbraio 2010, n 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 ".
2 bis.
10.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2015 , le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
della PLV
della produzione standard
11.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto, infine, il seguente: "
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa"
".
2 bis.
e loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva
Art. 26.
(Modifiche alla
l.r. 3/2015
)
1.
Al
comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
numero dei posti letto
relativo numero
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 3/2015 è aggiunto, infine, il seguente: "
In aggiunta alle denominazioni di cui al presente articolo, è consentita la denominazione "posto tappa"
".
3 bis.
se la struttura alberghiera é situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della
legge regionale 18 febbraio 2010, n 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 8
3.
Al
comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 3/2015 le parole: "
", sono sostituite dalle seguenti: "
".
numero dei posti letto
relativo numero
4.
Dopo la
lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2015 è aggiunta, infine, la seguente: "
le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa"
".
f bis)
e loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva
5.
Il
comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 3/2015 è sostituito dal seguente: "
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
l'
articolo 3 della l.r. 14/1995 ;
la
legge regionale 21 marzo 1997, n. 14 (Modifica dell'allegato A alla
legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere));
l'
articolo 11 della legge regionale n. 22 del 30 settembre 2002 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18). ".
2.
a)
b)
c)
6.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 3/2015 è aggiunto, infine, il seguente: "
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 non trova più applicazione la
legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere,
L.R. 15 aprile 1985, n. 31 ), limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive alberghiere ".
2 bis.
Capo VI.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27.
(Disposizioni transitorie)
1.
Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 si adeguano, entro centottanta giorni, alle nuove disposizioni in materia di denominazione, classificazione, loghi e marchi identificativi delle attività ricettive extralberghiere mediante compilazione e trasmissione al SUAP territorialmente competente della relativa modulistica approvata dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
2.
Le strutture ricettive denominate "case per ferie" ed "ostelli per la gioventù" esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, conservano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'
articolo 3 della l.r. 31/1985
. I successivi interventi di ristrutturazione sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 17.
3.
Le strutture ricettive extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, conservano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui alla
legge regionale 14 luglio 1988, n. 34
(Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere,
L.R. 15 aprile 1985
, n. -31-. I successivi interventi di ristrutturazione sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 17.
4.
Le strutture ricettive denominate "residence" esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, conservano la denominazione eventualmente acquisita come "residence" anche se collocati a corpo unico in edifici comprendenti un numero di appartamenti inferiore a quello di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a).
Art. 28.
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1.
Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.
Art. 29.
(Abrogazione di norme)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
la
l.r. 31/1985
, ad eccezione dell'articolo 3;
b)
l'
articolo 1 della legge regionale 13 marzo 2000, n. 20
(Integrazione della
legge regionale 15 aprile 1985, n. 31
''Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere'' e modifica della
legge regionale 8 luglio 1999, n. 18
'' Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica'');
c)
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, della legge regionale n. 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18);
d)
gli articoli 2 e 3 della
legge regionale 14 marzo 2003, n. 4
(Modifiche alla
legge regionale 15 aprile 1985, n 31
(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla
legge regionale 31 agosto 1979, n 54
(Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto));
e)
l'
articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38
(Disposizioni di attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai servizi del mercato interno);
f)
il comma 3 dell'articolo 11, il comma 1 dell'articolo 19 e l'
articolo 21 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8
(Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo);
g)
l'
articolo 18 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5
(Legge finanziaria per l'anno 2012);
h)
l'articolo 15, il comma 4 dell'articolo 17 e l'
articolo 18 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3
(Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
2.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
b)
il
regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R
(Disposizioni attuative della
legge regionale 30 settembre 2002, n. 22
"Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18").
3.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 non trovano più applicazione le seguenti disposizioni:
a)
la
legge regionale 14 luglio 1988, n. 34
(Modifiche e integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere,
L.R. 15 aprile 1985, n.31
), limitatamente alle strutture ricettive extralberghiere;
b)
la deliberazione della Giunta regionale n. 20-1442 del 27 novembre 2000 (Approvazione dei criteri di classificazione, del logo distintivo dell'esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "Bed & Breakfast");
c)
la deliberazione della Giunta regionale n. 75-9571 del 5/6/2003 (
L.R. 22/2002
. Approvazione dello schema di Convenzione fra il proprietario dell'unità immobiliare da adibire ad "alloggio vacanze" ed il soggetto gestore in applicazione delle disposizioni normative della
legge regionale 30 settembre 2002, n.22
"Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18").