"Disposizioni inerenti la candidatura di personale di Gruppi consiliari e di Uffici di comunicazione della Regione Piemonte"
Primo firmatario
Altri firmatari
BERUTTI MASSIMO VITTORIO GRAGLIA FRANCESCO PORCHIETTO CLAUDIA RUFFINO DANIELA VIGNALE GIAN LUCA
Art. 1
(Disposizioni inerenti la candidatura di personale di Gruppi consiliari e di Uffici di comunicazione della Regione Piemonte)
1.
I Gruppi consiliari, gli Uffici di comunicazione, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, per il periodo elettorale, come previsto dalla normativa vigente, e fino alla proclamazione degli eletti.
2.
I contratti stipulati tra i soggetti di cui al precedente comma, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere risolti dalle parti contraenti nel rispetto dei termini di cui al comma1.
Art. 2
(Clausola di neutralità finanziaria)
1.
La presente legge ai sensi dell'
art. 17, comma 7 della legge 196 del 2009
, non comporta oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e negli esercizi finanziari successivi.