Proposta di legge regionale n. 202 presentata il 17 marzo 2016
"Disposizioni inerenti la candidatura di personale di Gruppi consiliari e di Uffici di comunicazione della Regione Piemonte"

Art. 1 
(Disposizioni inerenti la candidatura di personale di Gruppi consiliari e di Uffici di comunicazione della Regione Piemonte)
1. 
I Gruppi consiliari, gli Uffici di comunicazione, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, per il periodo elettorale, come previsto dalla normativa vigente, e fino alla proclamazione degli eletti.
2. 
I contratti stipulati tra i soggetti di cui al precedente comma, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere risolti dalle parti contraenti nel rispetto dei termini di cui al comma1.
Art. 2 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
La presente legge ai sensi dell' art. 17, comma 7 della legge 196 del 2009 , non comporta oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e negli esercizi finanziari successivi.
Art. 3 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.