Proposta di legge regionale n. 200 presentata il 29 febbraio 2016
"Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati stagionali nelle aziende agricole piemontesi durante la stagione della raccolta"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, ai fini della valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, della tutela, dell'efficienza delle unità produttive e del miglioramento dello svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli e al fine di contrastare lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, incentiva la sistemazione temporanea dei coltivatori stagionali nelle aziende agricole piemontesi durante i periodi di raccolta dei prodotti della terra giunti a maturazione e attività correlate.
2. 
Le norme di cui alla presente legge sono rivolte principalmente ai soggetti titolari di aziende agricole e imprenditori agricoli professionali che intendono avvalersi di manodopera stagionale al di fuori dei flussi migratori ed accoglierla durante il periodo della durata del rapporto di lavoro mediante la realizzazione di locali ad uso abitativo.
Art. 2 
(Disposizioni per il supporto dei lavoratori stagionali)
1. 
Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, la Giunta regionale collabora alla pianificazione degli interventi di sistemazione logistica e supporto dei lavoratori stagionali, attraverso il coinvolgimento delle Aree Vaste, Unioni di Comuni, Amministrazioni locali e organizzazioni del terzo settore.
Art. 3 
1. 
Dopo il comma 12 dell'articolo 25 della l.r. n. 56/1977 è inserito il seguente: "
12 bis.
Nell'ambito delle aziende agricole è ammesso il recupero di strutture esistenti non residenziali fino ad un massimo di duecento metri quadrati di superficie che, strumentali all'azienda, sono da destinare ad alloggi temporanei di salariati agricoli
".
Art. 4 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
La presente legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.