Proposta di legge regionale n. 20 presentata il 06 agosto 2014
"Attuazione dell'art. 118, comma IV della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva"

Art. 1 
(Principi generali)
1. 
Con la presente legge la Regione Piemonte intende dare attuazione all'articolo 118, comma 4 della Costituzione e a quanto previsto nello Statuto all'art. 75 comma 1, per promuovere la cittadinanza umanitaria attiva sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.
2. 
Ai fini della presente legge si intende per cittadinanza umanitaria attiva l'effettiva partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alle politiche di governo della cosa pubblica, nonché una proficua collaborazione fra cittadini e pubblica amministrazione per una organizzazione solidale della comunità.
3. 
Scopo della legge è quello di disciplinare i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali con l'azione dei Comuni, Province, Regioni e altri Enti locali e Autonomie funzionali, nello spirito di leale collaborazione e cooperazione affinchè, in base al principio dell'intesa reciproca e attraverso idonei strumenti di protocollo, vengano svolte attività di interesse generale. Scopo della legge è pertanto quello di favorire e regolare la partecipazione delle persone, singole o associate affinchè da soggetti amministrati diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni affinchè tutti prendano attivo interesse al bene civico, culturale e morale della comunità stessa, quali il territorio, l'ambiente, la sicurezza, la legalità, l'istruzione, i servizi pubblici, le infrastrutture.
4. 
L'attuazione del principio di sussidiarietà è diretta al miglioramento del livello dei servizi e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali, all'amministrazione paritetica della cosa pubblica.
Art. 2 
(Oggetto)
1. 
Sono considerate attività d'interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l'autosostentamento in una logica di collaborazione e di co-progettazione territoriale.
2. 
Sono escluse le attività inerenti ii servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-imprenditoriale.
Art. 3 
(Soggetti)
1. 
L'iniziativa dei cittadini, per io svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura.
2. 
Possono intervenire nei processi di informazione, consultazione e progettazione partecipata tutti i cittadini singoli o associati, le formazioni e le istituzioni sociali, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di servizio, le imprese, gli operatori economici, gli enti civili e religiosi e tutte le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio.
Art. 4 
(Modalità di attuazione)
1. 
La Regione garantisce ai cittadini un'informazione puntuale sulle strategie di governo della cosa pubblica fatte proprie dalla pubblica amministrazione in quanto l'informazione è requisito indispensabile per l'attuazione della cittadinanza umanitaria attiva. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, la pubblica amministrazione competente assicura la tempestiva diffusione di tutta la documentazione relativa all'iniziativa, progetto o intervento oggetto di processo partecipativo, predisposta dai soggetti coinvolti in tale processo, dandone adeguata publicizzazione, al fine di promuovere la conseguente consultazione, che costituisce il secondo livello della cittadinanza umanitaria attiva e consente di raccogliere suggerimenti e proposte da parte del pubblico.
Art. 5 
(Interventi regionali)
1. 
Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce direttamente lo svolgimento di attività d'interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 e sollecita Province, comuni e enti locali affinchè promuovano, a loro volta, lo svolgimento di tali attività, In particolare possono essere previste, nei limiti delle competenze regionali, misure di favore a carattere economico - finanziario, anche concernenti la riduzione ed esenzione da tariffe e canoni nonché nei confronti di Province, Comuni, Enti Locali e Autonomie funzionali, incentivi di carattere finanziario.
2. 
Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con l'approvazione del Documento Annuale di Programmazione, definisce gli indirizzi per l'attuazione della presente legge e le modalità che dovranno seguire le organizzazioni, le associazioni e gli agenti del terzo settore per rendere note le attività che intendono realizzare, in intesa con la Regione.
Art. 6 
(Procedimento amministrativo)
1. 
I soggetti di cui all'articolo 3, che intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale predispongono progetti in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore. Nello spirito di massima semplificazione delle procedure amministrative attivabili ad istanza di parte, la pubblica amministrazione provvede a definire e a rendere disponibile alla cittadinanza la documentazione e i moduli richiesti per i singoli procedimenti.
2. 
La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento prevedano forme di aggregazione e compartecipazione di più soggetti, singoli e/o associati, anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con più efficacia gli interventi medesimi.
3. 
I progetti devono indicare:
a) 
il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare;
b) 
la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;
c) 
le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività;
d) 
i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi; e ) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull'attività amministrativa.
4. 
I progetti, previa intesa con l'ente interessato, sono presentati alla Giunta regionale, che, ai fini della erogazione degli incentivi di cui all'articolo 5, procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri:
a) 
rilevanza e consistenza dell'attività d'interesse generale;
b) 
idoneità del soggetto allo svolgimento dell'attività proposta;
c) 
qualità del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare riferimento alla economicità ed efficienza degli stessi;
d) 
caratteristiche e tipologia dei destinatari;
e) 
benefici riflessi sull'attività amministrativa;
f) 
sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico nei rispettivi campi di intervento.
Art. 7 
(Sistemi di monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma 2. lettera m) della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 1, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.
2. 
La Giunta definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati.
3. 
La Giunta con relazione riferisce annualmente al Consiglio Regionale sulla attuazione della presente legge.