Disegno di legge regionale n. 199 presentato il 25 febbraio 2016
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE: "NUOVE DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI AD ENTI, ISTITUTI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI DI RILIEVO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1984, N. 49 (NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI AD ENTI, ISTITUTI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI DI RILIEVO REGIONALE)".

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
In attuazione dell'articolo 7 dello Statuto regionale , la Regione Piemonte sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, erogando contributi ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.
Art. 2. 
(Istituzione della tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale)
1. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.
2. 
Requisiti per l'iscrizione nella tabella sono che:
a) 
gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni devono aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni;
b) 
gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni devono avere una sede adeguata per la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della loro attività;
c) 
gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni devono possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari e/o archivistici e documentali;
d) 
gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni devono garantire una larga utenza delle loro iniziative, l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.
Art. 3. 
(Criteri per l'ammissione alla tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale)
1. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva ogni tre anni, in osservanza delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, i criteri per l'ammissione alla tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale, nonché le modalità di accesso al contributo regionale.
2. 
La tabella ha validità triennale.
Art. 4. 
(Collaborazione al programma di attività culturali)
1. 
La struttura regionale competente, per la realizzazione del proprio programma di attività culturali, può, mediante specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di cui alla presente legge.
Art. 5. 
(Partecipazione al Sistema Bibliotecario Nazionale)
1. 
Le biblioteche e i centri di documentazione degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di cui alla presente legge partecipano al Servizio Bibliotecario Nazionale tramite l'adesione ad uno dei poli presenti sul territorio regionale e condividono con la Regione il patrimonio di conoscenza prodotto attraverso progetti di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione.
Art. 6. 
(Documentazione per l'accesso al contributo annuale)
1. 
Gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni inseriti nella tabella sono tenuti a fornire alla Regione i documenti statutari e di bilancio, nonchè la relazione sulle attività svolte annualmente, ferma restando la possibilità dell' amministrazione regionale di richiedere ulteriore documentazione inerente l'attività dell'istituto.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, agli oneri di cui all'articolo 3 si fa fronte con la riprogrammazione delle risorse già stanziate nell'ambito della Missione 5, programma 2 - cap. 182788 del bilancio previsionale 2016-2018 per E 570.000,00.
Art. 8. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge.
2. 
A tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e in occasione della revisione della tabella, presenta alla commissione consiliare competente una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) 
le finalità della legge programmate o perseguite;
b) 
il numero complessivo, la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari inseriti in tabella, nonché l'entità dei finanziamenti assegnati;
c) 
le criticità emerse nell'attuazione della legge.
3. 
La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 9. 
(Abrogazioni)
1. 
La l.r. n. 49/1984 è abrogata.