Modifica della
legge regionale 26 luglio 1993, n. 34
(Tutela e controllo degli animali da affezione): divieto di detenzione dei cani con la catena.
Primo firmatario
Art.1
(Modifiche all'
articolo 3 della l.r. 34/93
)
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) sono aggiunti i seguenti: "
Al proprietario e al detentore anche temporaneo di cani è vietato l'utilizzo della catena o di ogni altro strumento di contenzione, salvo che per ragioni sanitarie o di sicurezza certificate dal veterinario.
La superficie minima dei recinti all'aperto per cani è di almeno otto metri quadrati per capo adulto. L'animale deve poter raggiungere agevolmente riparo, cibo e acqua.
I locali di ricovero dei cani presentano un'apertura all'esterno per consentire adeguati livelli di illuminazione e ventilazione ".
4 bis.
4 ter.
4 quater.