Proposta di legge regionale n. 194 presentata il 01 febbraio 2016
Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 33/2013 , della legge 441/1982 e del decreto legge 174/2012 . Abrogazione della legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicita' della situazione patrimoniale e tributaria di amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione)

CAPO I 
Finalità
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto degli articoli 14 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e in attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), nonché dell' articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), detta norme volte a rafforzare i livelli di trasparenza della sua attività.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, la Regione rende disponibili, tramite i propri siti istituzionali, i dati e le informazioni inerenti:
a) 
le cariche pubbliche elettive e di governo della Regione;
b) 
i soggetti nominati ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati);
c) 
gli amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte.
CAPO II 
Trasparenza e pubblicità dei dati relativi ai consiglieri e agli assessori regionali
Art. 2 
(Adempimenti dei consiglieri e degli assessori regionali successivi alla proclamazione o all'assunzione della carica)
1. 
Ciascun consigliere e assessore regionale, entro tre mesi dalla propria proclamazione o dall'assunzione della carica, deposita presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a) 
una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
b) 
copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
c) 
una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all' articolo 4, comma terzo, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 , sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relative agli eventuali contributi ricevuti;
d) 
una dichiarazione concernente la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie; gli incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo, nonché, per i soli assessori che non ricoprono la carica di consigliere regionale, l'indicazione dell'eventuale partito o movimento politico di appartenenza;
e) 
una dichiarazione concernente i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) 
il curriculum, con indicazione del titolo di studio e della professione esercitata.
2. 
I consiglieri e gli assessori depositano, altresì, le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale di cui al comma 1, lettere a) e b), del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
3. 
I consiglieri e gli assessori dichiarano l'eventuale mancato consenso da parte dei soggetti di cui al comma 2.
Art. 3 
(Adempimenti annuali in corso di mandato)
1. 
Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri e gli assessori regionali, depositano la dichiarazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), intervenute rispetto all'anno precedente, nonché copia della dichiarazione dei redditi.
2. 
Il deposito di cui al comma 1 concerne anche le dichiarazioni del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
3. 
I consiglieri e gli assessori dichiarano, inoltre, le variazioni relative ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e).
Art. 4 
(Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica)
1. 
Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i consiglieri e gli assessori regionali depositano le dichiarazioni delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), intervenute rispetto all'ultima dichiarazione presentata.
2. 
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa, i consiglieri e gli assessori depositano, inoltre, copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
3. 
Il deposito di cui ai commi 1 e 2 concerne anche le dichiarazioni del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
4. 
In caso di riassunzione della carica di consigliere o assessore a seguito del rinnovo del Consiglio regionale, si applica quanto previsto dall'articolo 2.
Art. 5 
(Pubblicazione dei dati sul sito istituzionale del Consiglio regionale)
1. 
Le dichiarazioni e le informazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente di cui all' articolo 9 del d.lgs. 33/2013 .
2. 
Nella sezione Amministrazione trasparente del Consiglio regionale sono, inoltre, pubblicati d'ufficio:
a) 
l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) 
la lista di elezione;
c) 
il gruppo consiliare di appartenenza;
d) 
il ruolo svolto in Consiglio regionale;
e) 
i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
f) 
gli atti presentati e la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale e, per gli assessori, della Giunta regionale.
3. 
La pubblicazione è effettuata secondo le modalità previste dal d.lgs. 33/2013 e nel rispetto dei termini di cui al relativo articolo 14.
Art. 6 
(Pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della Giunta regionale)
1. 
Nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Giunta regionale sono pubblicati, ai sensi dell' articolo 14 del d.lgs. 33/2013 , i seguenti dati relativi al Presidente della Giunta e agli assessori:
a) 
le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f);
b) 
l'atto di proclamazione;
c) 
i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
Art. 7 
(Pubblicazione dei dati sul Bollettino Ufficiale della Regione)
1. 
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, la conoscenza delle dichiarazioni e dei dati di cui all'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 3, e agli articoli 3 e 4 è, altresì, assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in versione telematica sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. 
Con riguardo alla dichiarazione dei redditi, per ciascun soggetto vengono riportate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo.
Art. 8 
(Diffida)
1. 
In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi del presente Capo, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
2. 
Per i consiglieri e gli assessori in carica, in caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Dell'inosservanza è fatta menzione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale. Se la diffida concerne un assessore dell'inosservanza è fatta, altresì, menzione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Giunta regionale.
3. 
Se l'inadempienza di cui al comma 1 è riferibile al Presidente del Consiglio, il procedimento di diffida è svolto dal Vice Presidente, designato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale.
4. 
Se la diffida riguarda gli adempimenti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c) 3, commi 1, 2 e 4, l'eventuale inosservanza comporta, inoltre, la pubblicazione della diffida stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. 
Per i soggetti cessati dal mandato o dall'incarico, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, la stessa è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
Art. 9 
(Sanzioni amministrative)
1. 
In caso di inosservanza della diffida relativa agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 4, è applicata, ai sensi dell' articolo 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013 , una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale, se la sanzione è a carico di un assessore.
2. 
La sanzione di cui al comma 1 è applicata secondo le modalità stabilite dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 14, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
CAPO III 
Trasparenza e pubblicità dei dati relativi ad amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte e a soggetti di nomina regionale
Art. 10 
(Pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria di amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione)
1. 
Sono tenuti a rendere, ai sensi della legge 441/1983 , una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, nonché copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i seguenti soggetti:
a) 
presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è di competenza della Regione Piemonte;
b) 
presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione Piemonte partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
c) 
presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione Piemonte concorra in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma di euro 250.000,00.
2. 
Gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
3. 
Le dichiarazioni sono rese al Presidente del Consiglio regionale, a seguito dell'assunzione della carica e non oltre un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
4. 
Negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dichiarano le eventuali variazioni patrimoniali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), intervenute rispetto all'anno precedente e trasmettono contestualmente copia della dichiarazione dei redditi.
5. 
Le dichiarazioni relative alle variazioni patrimoniali di cui al comma 4, nonché copia della dichiarazione dei redditi, sono presentate, altresì, un'ultima volta, dopo la cessazione della carica, non oltre un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
6. 
La conoscenza delle dichiarazioni e dei dati di cui al presente articolo è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in versione telematica sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per ciascun soggetto vengono riportate le notizie concernenti la situazione patrimoniale nonché quelle risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.
7. 
Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, il Presidente della Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco aggiornato degli enti e delle persone che alla data stessa rientrano nella previsione di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
Art. 11 
(Anagrafe dei soggetti titolari di cariche di nomina regionale)
1. 
I soggetti nominati ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) per la cui carica o incarico sono previsti un'indennità, un gettone di presenza o altri compensi diversi dal rimborso spese, trasmettono al Presidente del Consiglio regionale, entro 3 mesi dalla nomina:
a) 
una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
b) 
copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
c) 
una dichiarazione concernente il titolo di studio e la professione esercitata; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie; gli incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo.
2. 
Successivamente, fino alla cessazione della carica, i soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a dichiarare annualmente, non oltre un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, le eventuali variazioni intervenute rispetto all'anno precedente relative alle informazioni di cui al comma 1, lettera a) e c), nonché a trasmettere contestualmente copia della dichiarazione dei redditi di cui al comma 1, lettera b).
3. 
L'Anagrafe dei soggetti titolari di cariche di nomina regionale è costituita dall'elenco dei soggetti nominati di cui al comma 1, nonché dalle rispettive dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), dalle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui alla lettera b) e dalle informazioni relative al trattamento economico spettanti in funzione della carica ricoperta.
4. 
L'Anagrafe è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 , ed è aggiornata annualmente mediante la pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma 2.
5. 
I dati dell'Anagrafe di cui al comma 3 sono resi, altresì, accessibili sul sito istituzionale della Giunta regionale.
6. 
Le dichiarazioni e i dati relativi a ciascun soggetto restano pubblicati, dopo la cessazione della carica, fino all'aggiornamento annuale successivo.
7. 
Ai fini del presente articolo, la Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio regionale le nomine effettuate ai sensi della l.r. 39/1995 , nei termini previsti dall' articolo 37, comma 2 bis, dello Statuto .
Art. 12 
(Obblighi di pubblicazione ai sensi dell' articolo 14 del d.lgs. 33/2013 )
1. 
La pubblicità delle dichiarazioni e dei dati di cui agli articoli 10 e 11 non sostituiscono gli obblighi di pubblicazione previsti dall' articolo 14 del d.lgs. 33/2013 in capo alle pubbliche amministrazioni di appartenenza dei soggetti interessati.
Art. 13 
(Diffida e sanzioni)
1. 
In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi del presente Capo, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere nel termine di quindici giorni.
2. 
In caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della stessa è fatta menzione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. 
In caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, della stessa è fatta menzione nell'Anagrafe di cui all'articolo 11, comma 3. Se il soggetto diffidato non trasmette le informazioni e i dati richiesti entro la successiva scadenza coincidente con l'aggiornamento annuale di cui all'articolo 11, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale lo diffida nuovamente. In caso di inosservanza della seconda diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia all'organo che ha proceduto alla nomina per la dichiarazione di decadenza.
4. 
La decadenza è dichiarata con lo stesso atto con cui è stata effettuata la nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.
CAPO IV 
Disposizioni attuative, finali e abrogazioni
Art. 14 
(Disposizioni attuative)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce con deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in particolare:
a) 
la modulistica per la trasmissione delle informazioni previste ai sensi della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 441/1982 ;
b) 
il procedimento sanzionatorio di cui agli articoli 9 e 13, commi 3 e 4.
2. 
La pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni di cui alla presente legge è realizzata conformemente alle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili.
Art. 15 
(Monitoraggio delle spese dei gruppi consiliari)
1. 
Sul sito istituzionale del Consiglio regionale è pubblicato, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 , il riepilogo della spesa effettuata dagli uffici del Consiglio per i singoli gruppi consiliari ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari).
Art. 16 
(Abrogazioni)
1. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
la legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria di amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione);
b) 
il comma 1 dell'articolo 1, gli articoli da 1 a 9 e l' articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema Informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione);
c) 
i commi 2, 3 e 4 dell' articolo 12 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).
Art. 17 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.